Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35621 del 19/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13807-2014 proposto da:

D.T.D., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO SILVESTRI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 316/28/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

D.T.D. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 128/20/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto avverso cartella esattoriale afferente imposta INVIM 1989;

l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, il Concessionario è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17) e lamenta che la CTR abbia implicitamente ed erroneamente respinto l’eccezione della contribuente circa la decadenza dalla potestà esattoriale, essendo stato reso esecutivo il ruolo in data 4.12.2008 mentre l’accertamento tributario era divenuto definitivo dalla data (14.7.1999) del passaggio in giudicato della sentenza che aveva statuito sulla contestazione del medesimo;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 115 c.p.c., D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b e art. 78, e art. 2943 c.c.) per avere la CTR parimenti erroneamente respinto l’eccezione della contribuente circa la prescrizione del debito tributario essendo decorso, tra il passaggio in giudicato della sentenza con la quale l’accertamento originario era divenuto definitivo e la notifica della cartella esattoriale contenente la relativa pretesa, sia il termine triennale di decadenza di cui all’art. 76 cit. sia quello decennale di prescrizione ex art. 78 cit., non essendo stata fornita prova di un atto interruttivo;

1.3. con il terzo e quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, art. 2697 c.c.) per avere la CTR erroneamente affermato l’esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione a seguito della notifica, in data 29.3.2002, di un avviso di liquidazione che tuttavia non risultava provato in giudizio stante la produzione, solo in appello, di una copia dell’avviso di ricevimento della notifica non riconducibile ad alcuna produzione documentale e priva di indicazioni sulla persona che avrebbe ricevuto l’atto;

2.1. va disattesa la prima doglianza atteso che il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, nel cui ambito devono essere osservati i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, ratione temporis vigente, si applica, dopo il 1 luglio 1999, alle sole imposte dirette, in quanto l’unico fondamento normativo della sua estensione alle imposte indirette era costituito dal D.P.R. n. 43 del 1988, titolo III, che è stato tuttavia abrogato dal D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 68, con la decorrenza sopra indicata (cfr. Cass. n. 24892/2020), al che consegue che, nel caso in esame di imposta INVIM, la notifica della cartella di pagamento, che assolve alla sola funzione di mezzo di riscossione, non è soggetta a termini di decadenza, senza che ciò contrasti con l’esigenza, costituzionalmente inderogabile, di non lasciare troppo a lungo esposto il contribuente all’azione esecutiva del fisco, posto che detta esigenza rileva nei soli casi in cui la liquidazione dell’imposta debba avvenire esclusivamente a mezzo della cartella, ma non anche quando ciò avvenga mediante l’apposito avviso e sia l’attività di liquidazione ad essere soggetta a termini di decadenza, come stabilito, in materia, dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, che prevede un termine di decadenza biennale per la notifica dell’avviso di liquidazione, e dal successivo art. 41, che prevede la soggezione del credito da riscuotere, dopo la sua liquidazione, all’ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. nn. 13443/2017, 9223/2017);

2.2. vanno parimenti respinte le rimanenti doglianze;

2.3. quanto alla mancata prova della notifica dell’avviso di liquidazione, prodromico alla cartella impugnata, quale atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione, va evidenziato che la stessa ricorrente afferma che “all’interno del fascicolo costituito presso la Commissione regionale… (era)… presente la copia fotostatica dell’avviso di liquidazione in questione unita alla copia di un avviso di ricevimento asseritamente consegnata… al marito convivente” della contribuente;

2.4. va quindi preliminarmente ribadito che nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui al detto D.Lgs., art. 57 (cfr. Cass. nn. 8313/2018 27774 /2017);

2.6. le rimanenti censure risultano, inoltre, inammissibili, in quanto, non riproducendo la relata di notifica, il ricorso tradisce un difetto di specificità, che impedisce la verifica di decisività dei motivi, proprio su quell’istanza focalizzati;

2.7. questa Corte ha reiteratamente affermato che, qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso sancito dall’art. 366 c.p.c. esige la trascrizione integrale della relata stessa (cfr. Cass. nn. 1150/2019, 31038/2018, 5185/2017);

2.8. il principio di specificità del ricorso esigeva dunque, quantomeno, la trascrizione integrale dell’avviso di ricevimento della relata di notifica riguardante l’avviso di liquidazione per consentire la puntuale verifica delle ragioni per le quali la cartolina di ricevimento non poteva ritenersi riconducibile al suddetto atto impositivo, a presupposto della cartella impugnata, e la mancata identificazione della persona che aveva ricevuto l’atto;

2.9. il mancato assolvimento degli specifici obblighi di allegazione necessari a supportare il postulato dei vizi della notifica denunciati dalla ricorrente assume dunque natura assorbente agli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso;

3. ne consegue il rigetto del ricorso;

4. non si provvede sulle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte resistente vittoriosa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472