Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.35650 del 19/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29301/2019 proposto da:

A.G. B., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELLA BANDA, e MARCO PAGELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso spedito per la notifica il 26 settembre 2019, A.G. B., cittadino della Nigeria, ha impugnato il decreto emesso, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, dal Tribunale di Venezia, comunicato l’8 luglio 2019, di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta ne aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, di quella umanitaria.

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto (ciò esimendo il Collegio dal dare contezza dei motivi di impugnazione).

Il decreto del Tribunale di Venezia, impugnato in questa sede, è stato comunicato al difensore domiciliatario del ricorrente in data 8 luglio 2019, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notificazione al Ministero dell’interno, presso l’Avvocatura generale dello Stato, in data 26 settembre 2019, ben oltre, quindi, i 30 giorni stabiliti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

1.1. – Ne’ può trovare accoglimento l’istanza di rimessione in termini avanzata dallo stesso ricorrente adducendo, quale causa non imputabile dell’intervenuta decadenza dall’impugnazione, di non avere conoscenza dell’ordinamento giuridico italiano e di avere difficoltà con la lingua italiana, in quanto straniero di cultura assai distante da quella del nostro Paese, nonché di aver contattato i difensori patrocinanti dinanzi a questa Corte soltanto “poco tempo prima che venisse redatto” il ricorso.

Questa Corte ha già in più occasioni chiarito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà (Cass., S.U., n. 32725/2018; Cass., S.U., n. 4135/2019).

Tali caratteri, di natura oggettiva e, quindi, indipendenti da comportamenti del soggetto interessato, non possono ravvisarsi nelle circostanze, allegate, della scarsa conoscenza della lingua italiana o del contesto esistenziale dello straniero richiedente protezione internazionale, potendo esse semmai ricondursi al concetto di difficoltà nell’esercizio dei diritti processuali del richiedente, che, per quanto consistenti, potevano essere, comunque, superate con la diligenza e la prudenza imposte a chiunque intenda esercitare un diritto, ossia informandosi tempestivamente presso il difensore, precedentemente nominato, dell’esito della propria domanda e di quali rimedi erano esperibili a fronte dell’esito negativo derivante dalla decisione del Tribunale o, comunque, assicurandosi che l’incarico defensionale in precedenza conferito fosse portato a termine regolarmente (cfr., in termini, Cass. n. 13455/2019, Cass. n. 27726/2020, Cass. n. 29164/2020, Cass. n. 1996/2021, Cass. n. 8800/2021).

Affatto irrilevante (ancor prima che manifestamente infondata) e’, infine, l’eccezione, sollevata dal ricorrente, di illegittimità costituzionale dell’art. 153 c.p.c., comma 2, “nella parte in cui, a fronte di comprovata decadenza da termini processuali conseguente a causa non imputabile alla parte, rimette alla discrezionalità del giudice la rimessione in termini”, assumendosi che “la discrezionalità e non l’obbligatorietà della remissione” sarebbe in contrasto con il diritto di difesa, di cui agli artt. 24 e 111 Cost..

Non solo non sussiste, nella specie, il presupposto di fatto per la rimessione in termini, ossia la decadenza dall’impugnazione per causa non imputabile alla parte (ciò che viene a rendere, di per sé, inapplicabile la disposizione che è oggetto del dubbio di legittimità costituzionale), ma il ricorrente neppure ha colto la portata della disciplina che denuncia, giacché la discrezionalità che la disposizione censurata contempla riguarda, semmai, la proposizione dell’istanza (“la parte… può chiedere al giudice…”), ma non il dovere del giudice di provvedere alla rimessione in termini là dove siano allegati fatti integranti il presupposto della causa non imputabile e di questi sia data prova (cfr. art. 294 c.p.c., commi 2 e 3, richiamato dall’art. 153 c.p.c.).

2. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte rimasta soltanto intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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