LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16584-2020 proposto da:
G.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO FICARRA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. cronologico 754/2019 della CORTE DI APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il cittadino pakistano G.M., n. ***** il *****, propone 14 motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato il diniego, da parte del Tribunale di Caltanissetta, della protezione internazionale o umanitaria da egli invocata per il timore di essere ucciso dal gruppo religioso dei *****, che avevano prima minacciato e poi ucciso tre suoi fratelli in quanto contrari alla costruzione e all’ampliamento (nel 2009-2010) di un mausoleo in memoria del padre, deceduto a febbraio 2007 e ritenuto un “santone” per i sunniti del suo villaggio;
1.1. l’intimato Ministero dell’interno ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;
1.2. il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
2. Con i primi due motivi di ricorso si deduce la violazione dell’art. 24 Cost.; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7; della Convenzione Diritti dell’Uomo, art. 6, comma 3; dell’art. 132 c.p.c.; in particolare si lamenta la “mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente sia della decisione della Commissione (la parte motiva) sia dell’impugnato decreto”, con “conseguente nullità per mancanza di motivazione in lingua comprensibile al ricorrente”, il quale in sede di audizione “aveva dichiarato di conoscere e comprendere compiutamente la lingua “punjabi” nonché “urdu e un po’ di greco””;
2.1. le censure sono infondate, avendo questa Corte già chiarito che: i) “in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale e inoltre il richiedente partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano” (Cass. n. 23760/2019, n. 21450/2020); ii) “la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il 77:1Petto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità” (Cass. n. 16470/2019, n. 8367/2020); “la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa” (Cass. n. 26576/2020, n. 7385/2017);
3. con i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo si deduce la violazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 c.c.; degli artt. 115,116,132 c.p.c., dell’art. 156, c.p.c., comma 2; dell’art. 111 Cost.; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; dell’art. 4 TUE; della Convenzione di Ginevra, art. 1, nei seguenti termini: “motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile” (III); “motivazione apparente: petizione di principio” (IV); “lo status di rifugiato, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale, rientra nei motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra, art. 1, alla lettera a, e il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e)” (V); “il giudicante ritiene da un lato non credibile il racconto del r.a. ma lo rigetta perché non rientra nella fattispecie delineata dalla Convenzione di Ginevra” (VI); “violazione dell’obbligo del giudice di cooperare ex art. 4 TUE” (VII);
3.1. i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità: i) essi veicolano genericamente e indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (explurimis, Cass. n. 26790/2018, n. 11222/2018, n. 2954/2018, n. 27458/2017, n. 16657/2017, n. 19133/2016); le censure motivazionali non rispettano i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass.
19987/2017, 27415/2018, 6735/2020); vengono contestate valutazioni di merito, sottratte al sindacato di legittimità (Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016); iv) le deduzioni difettano infine di autosufficienza;
4. con i motivi ottavo, nono e decimo si deduce la violazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 c.c.; degli artt. 115,116,132 c.p.c., dell’art. 156 c.p.c., comma 2; dell’art. 111 Cost.; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3; degli artt. 6 e 13 Cedu; della Carta di Nizza, art. 47; della Dir. UE n. 2013/32, art. 46, nei seguenti termini: “motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile” (VIII); “la Corte ha rigettato il ricorso errando nel richiedere quasi il coinvolgimento territoriale del r.a.: Cass. Sez. 6-1 n. 20083 / 2017, rv. 67042-01” (IX); “le informazioni non sono aggiornate al momento della decisione. Il giudice merito non ha acquisito elementi anche presso il Paese di origine” (X);
4.1. le censure, oltre ad essere inficiate dagli stessi vizi di inammissibilità esposti nel precedente blocco di motivi, sono anche infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata supera la cd. soglia del minimo costituzionale sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019) e la Corte d’appello ha in realtà utilizzato e valutato C.O.I. qualificate e aggiornate (report EASO 2018 e 2019) senza che peraltro il ricorrente abbia indicato alcuna fonte alternativa idonea a sovvertire la decisione (cfr. Cass. 22769/2020, 4037/2020, 13255/2020, 9230/2020, 13897/2019, 13449/2019, 11312/2019);
5. l’undicesimo mezzo lamenta le medesime violazioni di legge, nell’assunto che “il racconto del ricorrente è preciso, veritiero e non contraddittorio; la persecuzione del ricorrente è di tipo sociale e va intercalata negli usi e costumi del ricorrente (Sez. 6-1, n. 16201 / 2015, rv. 636625-01 e Sez 6-1, n. 14998 / 201 5)” (XI);
5.1. la censura è generica e fa riferimento a fatti non conducenti rispetto al tenore della motivazione della decisione impugnata;
6. con i motivi dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo si lamentano le medesime violazioni di legge da ultimo enunciate, per le seguenti ragioni: “motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile, motivazione apparente: il giudice ha omesso di indicare la situazione personale che non rimanderebbe ad una vulnerabilità necessaria per il beneficio richiesto” (XII); “il giudice non ha sussunto correttamente i fatti alla fattispecie normativa” (XIII); “il ricorrente sarebbe vulnerabile in caso di rimpatrio per la sua integrazione nel nostro paese a causa della assoluta povertà del proprio ambiente personale e sociale”.
6.1. le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché introducono fatti nuovi apparentemente avulsi dai fatti allegati nel corso del giudizio di merito e perché riguardano il merito, avendo la Corte territoriale affermato, tra l’altro, che “non vi è evidenza, per un verso, di una raggiunta piena integrazione lavorativa o familiare dell’appellante nel nostro paese. Per altro verso non vi è evidenza che, in caso di rientro nel paese di origine, l’appellante non avrebbe possibilità di reintegrarsi, tenuto conto che in quel paese, come da lui dichiarato dinanzi alla Commissione Territoriale, continuano a vivere alcuni dei suoi familiari (cinque sorelle), fatto che potrà agevolare una ripresa del suo precedente percorso di vita, non connotato all’evidenza per quanto emerso dalle sue stese dichiarazioni, da disperata ed assoluta miseria o da privazione di diritti fondamentali minimi riconosciuti nel nostro ordinamento”, aggiungendo infine che “la dubbia attendibilità del suo racconto non dà adeguata contezza di uno sradicamento dal territorio di origine tale – oggi – da profilare una specifica condizione di vulnerabilità”;
7. al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato; ricorrono invece i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
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