Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.3570 del 11/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7554/2017 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in RAVENNA, VIA CARDUCCI n. 60, presso lo studio dell’Avvocato MARIO BEJOR GAJANI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUGLIELMO MENGARINI 88, presso lo studio dell’Avvocato CARLA SILVESTRI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza 268/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2017 e la sentenza n. 55/2016 del TRIBUNALE DI FORLI’, depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito in pubblica udienza il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso nel senso dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Z.F. ricorre ex art. 348-ter c.p.c., u.c., sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 55/16, del 21 gennaio 2016, del Tribunale di Forlì, nonchè dell’ordinanza n. 268/17, del 16 gennaio 2017, della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile – per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., comma 1 – il gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza del Tribunale forlivese, che, a propria volta, aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni contro la società Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, “Unipolsai”), in relazione ad un sinistro stradale occorsogli, alle ore 0,50 del *****, in agro di *****.

2. In punto di fatto, il ricorrente riferisce essere rimasto vittima – nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio specificate, mentre era intento ad effettuare una manovra di sorpasso, alla guida di una vettura di proprietà di M.C. (in quel frangente, terza trasportata) – di un incidente provocato dall’autoveicolo sorpassato, e non identificato, che, speronata l’automobile dallo stesso condotta, ne provocava la caduta in un fossato adiacente alla carreggiata stradale.

Su tali basi, pertanto, egli conveniva in giudizio la società Uniplosai, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, stimati in Euro 246.120,58.

Il primo giudice, tuttavia, respingeva la domanda, ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro, innanzitutto sulla base del verbale dell’incidente redatto dagli agenti di pubblica sicurezza (che ebbero a contravvenzionare lo Z. per divieto di sorpasso), fosse da imputarsi proprio all’attore. A tale conclusione perveniva evidenziando come lo Z. non solo avesse effettuato una manovra di sorpasso non consentita, ma anche perchè il suo contegno risultava “ulteriormente connotato da una grave negligenza”, per non avere “tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo”, risultando, per vero, il sinistro “avvenuto di notte” e mentre “pioveva a dirotto”, nonchè lungo “una carreggiata a doppio senso di marcia, delimitata su entrambi i margini da ciglio erboso e fossato, seguita da una curva destrorsa”.

Esperito gravame dall’attore soccombente, la Corte felsinea con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., comma 1 – lo dichiarava inammissibile, in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento. In particolare, essa affermava che “anche a voler ritenere irrilevante (sotto il profilo dell’efficienza causale) o insussistente la violazione del divieto di sorpasso”, ciò che era stato dedotto dall’appellante quale motivo di appello, “pur tuttavia rimarrebbe indimostrata la ricostruzione del fatto allegata da quest’ultimo, con particolare riguardo alla presenza sulla scena (del sinistro, n.d.r.) di un’autovettura rimasta ignota ed alla cui condotta sarebbe attribuibile in via esclusiva la responsabilità del sinistro”. Il giudice escludeva, inoltre, che su tale circostanza fosse ammissibile la deposizione, sia della terza trasportata M., danneggiata nel sinistro e pertanto portatrice di un interesse che ne avrebbe legittimato la partecipazione al processo, sia degli altri testimoni, in quanto a conoscenza della circostanza solo perchè “riferita dall’attore e dalla teste incapace”.

3. Avverso entrambe le decisioni ricorre per cassazione lo Z., sulla base – come detto – di sette motivi, i primi quattro indirizzati avverso l’ordinanza della Corte di Appello, gli altri tre contro la sentenza del Tribunale.

3.1. Con il primo motivo è denunciata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – la nullità dell’ordinanza della Corte territoriale e/o del procedimento svoltosi innanzi ad essa, per violazione degli artt. 100,329,342,343,345 e 346 c.p.c. e dell’art. 111Cost., comma 7 e art. 24 Cost..

Il ricorrente deduce che l’appellata – che pure aveva eccepito, in primo grado, la mancata dimostrazione della presenza, in occasione del sinistro, di un veicolo rimasto non identificato, oltre alla sussistenza della condotta gravemente colposa dell’attore, da individuarsi quale causa esclusiva dell’incidente – si era limitata a riproporre, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, anzichè esperire appello incidentale condizionato in relazione alla prima delle eccezioni sollevate, così determinando la formazione del giudicato interno, ex art. 329 c.p.c., sulla verificazione dell’incidente per effetto dello scontro tra l’auto condotta dallo Z. e la vettura non identificata.

Unipolsai, per contro, avrebbe dovuto impugnare in via incidentale condizionata – secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (è citata Cass. Sez. Un., sent. 19 aprile 2016, n. 7700) – la motivazione della sentenza di primo grado che così ricostruiva la dinamica dell’incidente: “giungendo nel tratto precedente alla curva destrorsa dove vige il divieto di sorpasso, Z. iniziava il sorpasso di una Opel corsa nera che viaggiava zigzagando e giungendo nei pressi della curva questo veicolo urtandolo lateralmente lo faceva sbattere verso sinistra, catapultandolo all’interno del fossato”.

3.2. Con il secondo motivo è denunciata – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – la nullità della medesima ordinanza e/o del procedimento di appello, per violazione degli artt. 329,342 e 345 c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost..

Per le medesime ragioni già illustrate, la Corte d’Appello avrebbe violato pure il principio della domanda, pronunciandosi su una questione, quella del coinvolgimento nel sinistro di un’auto non identificata, non oggetto di impugnazione.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ancora una volta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – la nullità della ordinanza suddetta e/o del procedimento di appello, per violazione dell’art. 101 c.p.c., art. 348-ter c.p.c., comma 1 e art. 352 c.p.c., oltre che degli artt. 111 e 24 Cost..

In questo caso, si deduce violazione del contraddittorio, essendo stata la decisione sull’inammissibilità dell’appello pronunciata con ordinanza adottata senza che le parti fossero sentite al riguardo.

3.4. Il quarto motivo denuncia – nuovamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – la nullità della ordinanza “de qua” e/o del procedimento all’esito del quale fu adottata, per violazione dell’art. 101 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 4, artt. 342,348-bis e 352 c.p.c., oltre che degli artt. 111 e 24 Cost..

Si deduce che il secondo giudice avrebbe sottoposto a critica f non le censure contenute nell’atto di appello, ma indirettamente, attraverso l’asserita insufficienza probatoria delle istanze formulate con il gravame, la decisione di primo grado, oltretutto nella parte non sottoposta ad impugnazione.

3.5. Il quinto motivo, che al pari dei due successivi investe la sentenza del Tribunale di Forlì, denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione/falsa applicazione dell’art. 148 C.d.S. e degli artt. 1227 e 2043 c.c..

Il Tribunale, in particolare, avrebbe errato nell’attribuire rilievo causale alla violazione del divieto di sorpasso, visto che lo scopo della norma è di prevenire il non avvertibile pericolo di una collisione con un veicolo che viaggi nell’opposta direzione di marcia (è citata Cass. Sez. 2, sent. 8 maggio 2008, n. 11490). Nella specie, viceversa, lo scontro è avvenuto con un’autovettura che procedeva nella stessa direzione dell’automobile condotta dall’odierno ricorrente, sicchè l’infrazione contestata sarebbe rimasta priva di efficienza causale rispetto alla verificazione del sinistro, donde l’errata applicazione anche degli artt. 1227 e 2043 c.c..

3.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia – sempre aì sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, art. 148 C.d.S., comma 6 e art. 154 C.d.S., commi 1 e 3.

Si contesta al primo giudice di aver ravvisato nella condotta di guida dell’attore un antecedente causale autonomo, di valore “assorbente”, nella verificazione del sinistro, così disattendendo il principio – ripetutamente affermato da questa Corte, con riferimento alla fattispecie dello scontro tra veicoli – secondo cui, anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di verificare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente, dovendo, in particolare stabilire in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.

In particolare, il Tribunale forlivese non avrebbe tenuto conto della condotta del conducente del veicolo non identificato, che, sbandando a sinistra, anzichè tenere rigorosamente la destra, mentre lo Z. era intento nella manovra di sorpasso, avrebbe violato gli artt. 148 e 154 C.d.S..

3.7. Infine, il settimo motivo denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.

Assume, infatti, il ricorrente che, qualora non fosse stato possibile ricostruire la dinamica dell’incidente in modo sufficientemente completo e certo, avrebbe dovuto trovare applicazione la norma suddetta, che pone, in questo caso, una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti, anche per l’ipotesi in cui non sia possibile stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.

4. Ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione Unipolsai, chiedendone la declaratoria di improcedibilità o inammissibilità ovvero, in subordine, il rigetto.

Quanto, in particolare, al primo motivo di ricorso, Unipolsai evidenzia che l’assenza di un nesso di subordinazione tra le eccezioni formulate, alternativamente, per resistere alla domanda dello Z. (ovvero, la “non dimostrazione della esistenza di un veicolo non identificato cui attribuire la responsabilità del sinistro” e la “sussistenza di una condotta gravemente colposa dell’attore”) renderebbe lo strumento processuale della “riproposizione”, ex art. 346 c.p.c., del tutto idoneo ad impedire la formazione del giudicato, e ciò proprio secondo le indicazioni dell’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, invocato dal ricorrente.

In relazione, invece, ai motivi secondo, terzo e quarto, la controricorrente richiama quell’indirizzo giurisprudenziale scaturito, anche in questo caso, da una pronuncia del Supremo Collegio (Cass. Sez. Un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914) secondo cui l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., risulta censurabile solo per “errores in procedendo”, e non per vizi di merito, quali sarebbero, invece, quelli oggetto dei motivi secondo e quarto. In ordine, invece, al motivo terzo, Unipolsai ne eccepisce l’inammissibilità a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), visto che il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere i verbali delle udienze innanzi alla Corte felsinea che precedettero l’adozione dell’ordinanza oggi impugnata.

Infine, con riferimento ai motivi quinto, sesto e settimo, si assume che essi involgano profili di merito, non sindacabili in sede di legittimità, richiamandosi la controricorrente al principio secondo cui l’apprezzamento della dinamica del sinistro – anche in relazione alla sussistenza della prova liberatoria della presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2 – spetta, in via esclusiva, al giudice di merito, come, più in generale, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, al netto, poi, del rilievo che le modalità di verificazione del sinistro risultano accertate dal verbale redatto dagli agenti di pubblica sicurezza nell’immediatezza dello stesso, non oggetto di querela di falso da parte dello Z..

5. Depositata memoria dal ricorrente, in vista dell’adunanza camerale inizialmente fissata per la trattazione del presente ricorso, il medesimo ha insistito nelle proprie censure. In particolare, lo Z. ha sottolineato come dallo stesso contenuto del controricorso di Unipolsai emergerebbe che l’eccezione relativa all’omessa prova della presenza, sul luogo del sinistro, di un veicolo non identificato fosse stata implicitamente disattesa dal Tribunale di Forlì. Difatti, l’affermazione secondo cui la causa venne definita “non esaminando” tale eccezione, sarebbe smentita dalla constatazione che il riconoscimento della “efficienza causale autonoma della condotta del danneggiato nella produzione del danno” ha assunto, all’evidenza, il significato del riconoscimento dell’interazione (e dunque, preliminarmente, della presenza) di altro veicolo sul luogo del sinistro.

6. Fissata “ab origine”, come detto, adunanza camerale per la trattazione del presente ricorso, questa Corte disponeva, con ordinanza interlocutoria, un primo rinvio per acquisizione del fascicolo d’ufficio.

In occasione della successiva adunanza, fissata per la trattazione del ricorso, anche Unipolsai presentava memoria, insistendo, in particolare, nell’eccezione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso per difetto di autosufficienza. A superarla, infatti, non varrebbe l’avvenuta acquisizione del fascicolo d’ufficio (e, con essa, dei verbali delle udienze svoltesi innanzi alla Corte territoriale), dal momento che la necessità della loro rituale produzione, ad opera della parte ricorrente, sarebbe stata evidenziata da questa Corte. E ciò proprio nell’arresto che ha affermato il principio secondo cui il mancato svolgimento del contraddittorio, in ordine alla possibile declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., comma 1, integra un vizio di legittimità per violazione di legge che prescinde dalla necessità di valutare se da essa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (è citata Cass. Sez. 6-3, ord. 4 settembre 2017, n. 20758, Rv. 645477-01).

7. Con ulteriore ordinanza interlocutoria questa Corte ha rinviato la trattazione del ricorso in pubblica udienza per il rilievo nomofilattico delle questioni da esso poste.

8. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito indicati.

9.1. In via preliminare, infatti, occorre precisare quale sia il “perimetro” entro il quali questa Corte è legittimata, nel caso di specie, ad espletare il proprio sindacato. E ciò in ragione del fatto che la proposta impugnazione investe,sia la sentenza del primo giudice, che l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità (per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento) del gravame esperito avverso di essa.

L’esito di tale verifica, come si vedrà, comporta la declaratoria di inammissibilità dei motivi di ricorso (quinto, sesto e settimo) indirizzati avverso la sentenza del Tribunale di Forlì.

9.1.1. Invero, occorre evidenziare che nel caso in cui – qual è quello che occupa – il giudice di appello sia pervenuto alla declaratoria di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c., comma 1, non perchè abbia condiviso la “ratio decidendi” fatta propria dal giudice di prime cure (nella specie, la ritenuta esclusiva responsabilità dell’attore nella causazione del sinistro), bensì in base ad altra, estranea alla pronuncia impugnata (nella presente fattispecie, la mancata dimostrazione della presenza, sul luogo del sinistro, del veicolo non identificato), la pronuncia del giudice di seconda istanza assume i caratteri di una vera e propria sentenza, destinata a sostituirsi alla prima.

E’ quanto ha ritenuto, del resto, già in passato questa Terza Sezione.

In particolare, essa ha riconosciuto – non senza previamente rammentare come “le Sezioni Unite” di questa Corte abbiano “affermato l’impugnabilità ex art. 111 Cost., dell’ordinanza di inammissibilità prevista dall’art. 348-ter c.p.c., per vizi propri consistenti in una violazione della normativa processuale” (cfr. Cass. Sez. un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914) – che “agli “errores in procedendo”” (ai quali hanno dato specificamente rilievo, appunto, le Sezioni Unite) “si deve aggiungere l’ipotesi che l’ordinanza sia resa al di fuori della condizione sostanziale prevista dall’art. 348-bis c.p.c., ossia che l’impugnazione non abbia una “ragionevole probabilità di essere accolta””, condizione ipotizzabile soltanto quando “il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d’appello nell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.” si sostanzi “nella conferma di una sentenza ritenuta “giusta” per essere l’appello “prima facie” destituito di fondamento” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2017, n. 15644, Rv. 644750-01).

Per contro, il “giudice d’appello non può, pronunziando con ordinanza e dichiarando inammissibile il ricorso, sostituire la motivazione del provvedimento impugnato con un diverso percorso argomentativo”, in quanto, “così operando, il giudice dell’impugnazione finisce con l’entrare nel merito del giudizio di appello, deragliando dai binari dell’art. 348-bis c.p.c., che invece prevede una delibazione meramente sommaria” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 15644 del 2017, cit.).

Ne consegue, pertanto, che, nell’ipotesi in cui “il giudice d’appello provveda con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., tuttavia sostituendo alle ragioni della decisione di primo grado un diverso percorso argomentativo, la parte soccombente che intenda proporre ricorso ordinario si troverebbe costretta a porsi in rapporto dialettico con una “ratio decidendi”, quella della sentenza di primo grado, sconfessata” dal secondo giudice, di talchè “la vera decisione di merito suscettibile di impugnazione è quella del giudice d’appello”, la quale, “sebbene adottata nelle forme dell’ordinanza prevista dall’art. 348-ter c.p.c., ha infatti il contenuto di una sentenza di merito a cognizione piena”, soggetta al ricorso ex art. 360 c.p.c. (così, in motivazione, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. 15644 del 2017, cit.).

9.1.2. Si tratta, peraltro, di indirizzo non isolato, bensì ulteriormente “affinato” da questa Corte, se è vero che essa ha esteso “tali principi” – quantunque in origine “enunciati con riferimento ad un caso in cui il giudice di appello aveva “sconfessato” la decisione del primo giudice perchè ritenuta “erronea”” – anche nell’ipotesi (del tutto sovrapponibile, peraltro, a quella presente) in cui esso “comunque sostituisca alla originaria “ratio decidendi” altra e diversa, destinata, in ogni caso, ad assorbire la prima” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 12 ottobre 2018, n. 25366, Rv. 651463-01).

Orbene, in entrambi i casi decisi dalle due pronunce di questa Corte, l’esito del ragionamento da esse svolto è consistito nella declaratoria di inammissibilità delle censure che si dirigevano, oltre che contro l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., comma 1, anche avverso la decisione del primo giudice.

Ne consegue, dunque, alla luce di tale indirizzo, che i motivi quinto, sesto e settimo del presente ricorso sono inammissibili.

9.2. Chiarito, dunque, che lo scrutinio di questa Corte risulta circoscritto ai motivi di impugnazione che investono l’ordinanza della Corte felsinea, carattere pregiudiziale assume, tra di essi, il terzo motivo, attenendo al rispetto del principio del contraddittorio in appello e prospettando un vizio potenzialmente idoneo a determinare la nullità della statuizione adottata all’esito di esso.

9.2.1. Il terzo motivo di ricorso è, tuttavia, inammissibile.

9.2.1. Il ricorrente, invero, non ha rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Egli, difatti, nel censurare l’ordinanza pronunciata dal giudice di appello ex art. 348-bis c.p.c., comma 1, per non essere state raccolte le conclusioni delle parti in ordine alla (poi ritenuta) inammissibilità del gravame, avrebbe dovuto procedere alla riproduzione dei verbali delle due udienze che precedettero tale decisione, nella misura necessaria ad evidenziare il dedotto vizio processuale.

Sotto questo profilo, colgono nel segno i rilievi dell’odierna controricorrente, che evidenzia il mancato espletamento di tale incombente da parte dello Z., non “surrogabile” per effetto dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di appello, disposta da questa Corte con la (prima) ordinanza interlocutoria, la n. 30320 del 22 novembre 2018.

Come, invero, definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con arresto sopravvenuto rispetto all’ordinanza interlocutoria suddetta (e all’altra adottata in data 16 dicembre 2019, n. 33196), “sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01).

Nè, d’altra parte, ad escludere l’esito della declaratoria di inammissibilità del presente motivo può valere la circostanza che esso ipotizza un “error in procedendo”, in relazione alla quale questa Corte è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità di accesso diretto agli atti del giudizio.

Invero, se in tali casi “il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda”, resta, nondimeno, inteso che l’ammissibilità del sindacato demandato a questa Corte è comunque subordinata alla condizione che “la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrìzioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4” (Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01).

9.3. Passando, invece, all’esame dei restanti motivi di ricorso che investono l’ordinanza impugnata, deve rilevarsi che il primo di essi è fondato.

9.3.1. A tale esito conduce, più ancora che l’arresto delle Sezioni Unite citato nel ricorso (Cass. Sez. Un., sent. 19 aprile 2016, n. 7700), la successiva decisione con cui esse sono ritornate, “ex professo”, sul tema dello strumento da utilizzare appello incidentale o semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. – per devolvere all’esame del secondo giudice una eccezione di merito rimasta, per così dire, “assorbita” dal rigetto della domanda in ragione dell’accoglimento di altra eccezione.

Sul punto, il Supremo Collegio ha affermato che, “qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2 (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, Rv. 644305-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-3, ord. 19 ottobre 2017, n. 24658, Rv. 645925-01; Cass. Sez. Lav., sent. 28 agosto 2018, n. 21264, Rv. 650208-01).

Non fondato è, dunque, il rilievo della controricorrente secondo cui la necessità dell’appello incidentale sarebbe da circoscrivere – secondo la giurisprudenza di questa Corte – al solo caso (pure contemplato dai due arresti delle Sezioni Unite per escludere l’applicazione dell’art. 346 c.p.c.) in cui il convenuto abbia “graduato, naturalmente in modo espresso, l’ordine di proposizione di più eccezioni di merito”, oppure abbia “chiesto in via preliminare e sempre espressamente di pronunciarsi sull’eccezione di merito proposta, prima delle altre sue mere difese di merito”.

Invero, il Supremo Collegio ha affermato la necessità dell’appello incidentale anche quando l’eccezione “sia stata oggetto di una motivazione che, pur non enunciando espressamente il rigetto, lo evidenzi indirettamente, cioè riveli, in modo chiaro ed inequivoco, che il giudice parimenti abbia inteso rigettare l’eccezione”. Evenienza, peraltro, da ritenersi integrata quando “il tenore finale della decisione”, o meglio la ragione ad essa sottostante, faccia apparire, anche “esclusivamente sotto un profilo astratto, inerente all’ordine logico con cui, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, l’eccezione si poneva”, che “quella ragione implichi che l’eccezione sia infondata” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 11799 del 2017, cit.).

9.3.2. Tale è, appunto, il caso che occupa, dal momento che – sul piano proprio dell’ordine logico delle eccezioni – il riconoscimento della colpa esclusiva del danneggiato, nell’effettuare la manovra di sorpasso del veicolo non identificato (tale essendo la “ratio decidendi” che fonda la pronuncia del primo giudice) presuppone, evidentemente, che sia stata ritenuta la presenza “in loco” di tale veicolo, e dunque il rigetto della relativa eccezione della convenuta.

Sul punto, infatti, non lascia adito a dubbi la motivazione del Tribunale forlivese. Esso, in particolare, ha riconosciuto la “efficienza causale autonoma della condotta del danneggiato nella produzione del danno”, ritenendo che costui avesse “effettuato una manovra di sorpasso non consentita”, data l’esistenza, sul posto, di un “apposito segnale verticale di divieto”. Inoltre, il primo giudice ha soggiunto che la deduzione attorea – relativa al carattere giustificato del sorpasso in ragione della “brusca ed improvvisa frenata del veicolo che procedeva davanti” – non fosse, comunque, idonea ad elidere “l’addebito colposo”. E ciò in quanto le circostanze di tempo e luogo in cui fu effettuato il sorpasso – “avvenuto di notte” e mentre “pioveva a dirotto”, nonchè lungo “una carreggiata a doppio senso di marcia, delimitata su entrambi i margini da ciglio erboso e fossato, seguita da una curva destrorsa” – evidenziano come fosse “esigibile, nel caso di specie, il comportamento alternativo lecito”, identificato nella necessità di astenersi dall’effettuazione, nuovamente, della manovra di sorpasso dell’altro veicolo presente sul posto.

Ne consegue, pertanto, che sul rigetto dell’eccezione relativa alla mancata presenza, sul luogo del sinistro, di altro veicolo non identificato, in difetto di appello incidentale che censurasse la pronuncia implicita del Tribunale, risulta essersi formato un giudicato che la Corte d’Appello ha violato.

9.4. Il secondo e il quarto motivo di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

10. Va, pertanto, cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, perchè decida nel merito, osservando il giudicato formatosi in ordine alla presenza, sul luogo del sinistro, di altro veicolo rimasto non identificato, e affinchè provveda pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo e assorbiti il secondo e il quarto, dichiarando, altresì, inammissibili il quinto il sesto ed il settimo motivo, cassando in relazione l’ordinanza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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