LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 36208/2018 proposto da:
FALLIMENTO ***** SPA, in persona del Curatore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO PISCITELLI;
– ricorrente –
contro
NEW GREEN PARK SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LEOPOLDO BALSAMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4093/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso basato su un unico motivo e illustrato da memoria, il Fallimento ***** S.p.a. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 12 settembre 2018, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dalla New Green Park S.p.a. nei confronti dell’attuale ricorrente e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12650/2014, è stata accolta l’opposizione proposta dalla New Green Park S.p.a. e revocato il D.I. n. 7854 del 2010, emesso da quel Tribunale, su richiesta della ***** S.p.a., poi fallita, a titolo di finanziamento, per l’importo complessivo di Euro 308.980,00, finanziamento che tale società assumeva aver effettuato in favore dell’opponente per consentirle l’acquisto di un complesso immobiliare.
Quella Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, che non è stata fornita la prova della corresponsione, a titolo di mutuo, dell’importo di cui, con il ricorso per decreto ingiuntivo, era stata chiesta la restituzione e che è inammissibile la domanda proposta, in via gradata, con la comparsa di costituzione in primo grado, dalla parte opposta e ribadita in appello, di condanna dell’opponente al pagamento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., di un indennizzo pari alla somma in questione, trattandosi di domanda nuova.
New Green park S.r.l. Unipersonale ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.
Con O.I. n. 1818/20, depositata in data 27 gennaio 2020, la Sezione VI-3 di questa Corte, ritenendo non sussistenti le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso, ha rimesso la causa a questa Sezione civile, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c..
Nell’imminenza dell’odierna pubblica udienza, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che è infondata l’eccezione di nullità del controricorso, nonchè della procura e della relata di notificazione a tale atto allegate, sollevata dal ricorrente nella memoria datata 2 dicembre 2019 e reiterata in quella da ultimo depositata, sul rilievo che tali atti sarebbero privi di sottoscrizione digitale, in quanto “originati da files nativi in formato pdf non sono identificabili come firmati digitalmente in quanto privi dell’estensione “pm7" per la cui lettura serve un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale”.
Al riguardo, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di giudizio per cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatica e notificato in via telematica, l’atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo (Cass., sez. un., 24/09/2018, n. 22438). Principio, quello appena richiamato, all’evidenza applicabile anche al controricorso, che nella specie, ha innegabilmente raggiunto lo scopo, evidenziandosi che, peraltro, la parte controricorrente ha depositato asseverazione, sottoscritta con firma autografa e datata 31 gennaio 2019, di conformità della copia cartacea all’atto in parola notificato via pec, della procura, della relata di notifica, della stampa del messaggio pec di invio, della stampa della ricevuta di accettazione e della stampa di ricevuta completa di avvenuta consegna.
E’ stato pure precisato che, in tema di processo telematico, a norma del D.Dirig. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 – Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “p7m” e “pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, D.M. n. 44 del 2011, comma 3 e art. 19 bis, commi 2 e 4, del citato D.Dirig. (Cass., sez. un., 27/04/2018, n. 10266; v. anche Cass. 29/11/2018, n. 30927 e Cass., ord., 18/07/2019, n. 19434).
2. Con l’unico motivo si lamenta “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e specificamente degli artt. 645 e 183 c.p.c. e art. 2041 c.c., in riferimento al punto della sentenza oggetto di gravame pagg. 8-10 in cui la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la domanda proposta in via subordinata dal fallimento della ***** Srl, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e ribadita in grado di appello di condanna della New Green Park Srl al pagamento ai sensi dell’art. 2041 c.c., di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento in quanto domanda nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale posta a base della richiesta di provvedimento monitorio”.
Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale ha fondato la decisione di inammissibilità della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ritenendola una domanda nuova e, comunque, non giustificata dai motivi addotti dall’opponente nell’atto di opposizione al d.i. e censura tale decisione, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni, e, soprattutto successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite 27/12/2010, n. 26128, abbia ritenuto la domanda di indebito arricchimento come domanda “modificata” e non “nuova” rispetto alla domanda originaria di adempimento e, quindi, ammissibile, non solo se proposta con il primo atto difensivo ma anche con le memorie ex art. 183 c.p.c.. Tale indirizzo, ad avviso del ricorrente, si sarebbe ormai consolidato a seguito della sentenza delle Sezioni Unite 13/09/2018, n. 22404.
2,1. Il motivo è fondato, alla luce delle argomentazioni che seguono.
2.2. Con la sentenza 27/12/2010, n. 26128, cui pure ha fatto riferimento il ricorrente, chiamate a pronunciarsi sul contrasto sorto in giurisprudenza di legittimità circa l’ammissibilità, nell’ambito del giudizio di opposizione a d.i. della domanda ex art. 2041 c.c., proposta dall’opposto (attore in senso sostanziale), le Sezioni Unite di questa Corte, dopo aver precisato che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui locupletazione, nonchè, ove l’arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell’utilitas da parte dell’ente; si veda però, a tale ultimo riguardo la successiva sentenza Cass., sez. un., 26/05/2015, n. 10798), sia quanto al petitum (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo), hanno affermato che da ciò consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645, comma 2 e, dunque, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5 – è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa; in ogni altro caso, all’opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Secondo tale impostazione, deve ritenersi nuova ma comunque ammissibile la domanda formulata dall’attore in corso di causa ex art. 2041 c.c., purchè costituisca reazione tempestiva e, quindi, da proporre alla prima occasione utile, ossia, nel giudizio di cognizione ordinaria, entro l’udienza ex art. 183 c.p.c. e, nel giudizio di opposizione a d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, quale primo momento utile per reagire alla difesa svolta ex adverso con l’atto di opposizione a d.i..
2.3. Con la sentenza 15/06/2015, n. 12310, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a risolvere il contrasto sulla questione relativa alla modificabilità, con la memoria prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 5 (nella formulazione ratione temporis applicabile), della domanda costitutiva ex art. 2932 c.c., in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo, hanno affrontato in termini più generali il tema dello ius variandi, operando un’ampia rivisitazione dello stesso alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento ad opera del legislatore – anche costituzionale – e dei corrispondenti mutamenti nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto a Sezioni Unite (pure se non specificamente riferibili alla problematica da esaminare In quella sede) riguardanti, in una prospettiva più generale, non solo la disciplina dei nova nel processo ma anche le problematiche ad essa collegate, “nella consapevolezza che l’esegesi della normativa processuale deve sempre salvaguardare la coerenza circolare del sistema e che l’intervento nomofilattico compositivo è necessario quante volte occorra riportare a sintesi univoca e manifesta il tormentato processo di adeguamento della ermeneutica giuridica al contesto legislativo e culturale in trasformazione”.
In particolare, la decisione appena menzionata è pervenuta, all’esito del proprio iter motivazionale, alle seguenti conclusioni: a) la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, regola, questa, ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per “alternatività” o “per incompatibilità”; b) una siffatta interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina, anzi, una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi; c) la concentrazione favorita da tale interpretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonchè della effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche; d) una simile interpretazione non determina alcuna “sorpresa” per la controparte nè mortifica le sue potenzialità difensive, in quanto l’eventuale modifica avviene sempre in riferimento ed in connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio ed a tale parte è, in ogni caso, assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Conclusivamente, con la sentenza in parola, è stato espressamente affermato il seguente principio di diritto: “La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all’uopo prevista dall’art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo”.
2.4. Il principio appena riportato risulta essere stato ribadito da successive decisioni di legittimità, con riferimento ad un variegato ambito oggettivo, non circoscritto al solo diritto contrattuale, pur se talvolta esso è stato richiamato a conforto di una decisione la cui ratio non collima del tutto con le indicazioni interpretative offerte dalla richiamata pronuncia del 2015 e si conforma, in realtà, a convincimenti già acquisiti da tempo.
2.5. Le Sezioni Unite di questa Corte, successivamente, sono di nuovo intervenute, con la sentenza del 13 settembre 2018, n. 22404, al fine di dirimere la questione concernente il “se, nel giudizio promosso nei confronti di una Pubblica Amministrazione per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale, la parte possa modificare la propria domanda in una richiesta di indennità per arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1”, dovendosi, in questa sede, opportunamente sottolineare che, nella vicenda ivi decisa, tale domanda ex art. 2041 c.c., era stata formulata, nella memoria predetta, in via subordinata.
Con la sentenza del 2018 appena citata, questa Corte ha inteso dare continuità all’indirizzo indicato da Cass., sez. un., n. 12310 del 2015, “proprio per la valenza sistematica, in tema di esercizio dello ius variandi nel corso del processo, della decisione da ultimo richiamata, che, superando in senso evolutivo il precedente criterio della differenziazione di petitum e causa petendi su cui si basava il precedente orientamento, sposta l’attenzione dell’interprete dall’ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all’esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all’interesse della parte.
Milita in tal senso, altresì, la considerazione che l’interpretazione adottata in questa sede risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, in quanto non solo incide sulla durata del processo in cui la modificazione interviene ma influisce positivamente anche sui tempi della giustizia in generale, in quanto favorisce la soluzione della complessiva vicenda sostanziale sottoposta all’esame del giudice in un unico contesto, evitando la proliferazione dei processi”.
E’ stato quindi, precisato, in quella sede, che “occorre, verificare se, come pure evidenziato dal Collegio rimettente, la domanda di arricchimento senza causa, come proposta nel giudizio all’esame con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, sia riconducibile alla nozione di “domanda modificata” ritenuta ammissibile con la sentenza n. 12310 del 2015.
Al riguardo si osserva che va accertato se, tra la domanda inizialmente proposta e quella poi successivamente formulata con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, sussista quel rapporto di connessione per “alternatività” od “incompatibilità” cui si fa riferimento in quella decisione”.
All’esito della corrispondente indagine, con la sentenza n. 22404 del 2018, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: “E’ ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata”.
2.6. Come evidenziato in dottrina e da questa Corte, con l’ordinanza 7/09/2020, n. 18546, la pronuncia da ultimo esaminata reca una importante precisazione che vale a completare il regime di proponibilità della domanda “complanare” (domanda, cioè avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte) ed a superare qualche incertezza che il precedente intervento dei 2015 aveva lasciato agli interpreti. Il riferimento è al seguente passaggio di Cass., sez. un., n. 12310 del 2015: “con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda, mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”. Detto passaggio aveva fatto sorgere il dubbio sul se, tra i requisiti di ammissibilità della domanda complanare, vi sia pure quello dell’essere svolta in via sostitutiva di quella originaria (oggetto, quindi, di rinuncia agli atti).
2.7. Secondo Cass., Sez. un., n. 22404 del 2018, la risposta a tale interrogativo non deve essere drastica, come chiaramente può ricavarsi dall’ivi affermato (e qui già riportato) principio di diritto, sicchè risulta chiarito – dando così seguito ad una proposta ricostruttiva già prospettata da una parte della dottrina all’indomani dell’arresto del 2015 – che la domanda “complanare” ex art. 183 c.p.c., comma 1, n. 6, non necessariamente dovrà espressamente sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi (quale domanda principale legata da un vincolo di connessione per “alternatività” o “incompatibilità” con quella originariamente formulata, o in via vicaria).
2.8. In linea generale, dunque, può affermarsi, in accordo con autorevole dottrina, che ciò che rende ammissibile l’introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall’udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica “complanarità”: il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell’utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio (v. Cass., ord., 7/09/2020, n. 18546).
2.9. La questione posta dal ricorso in scrutinio va risolta alla luce dei suesposti principi, all’affermazione dei quali questa Corte è ormai giunta all’esito del percorso giurisprudenziale sopra sinteticamente delineato, con la precisazione che tale approdo va adattato alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che, nella specie, risulta accertato (v. sentenza impugnata p. 8) che la domanda di arricchimento senza causa è;tata proposta, in via subordinata, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado e ribadita dalla curatela del fallimento in sede di appello.
2.10. A tale riguardo si evidenzia che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto riveste la posizione sostanziale dell’attore.
Va, tuttavia, rimarcato che deve ritenersi ormai superato, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamati, il tradizionale orientamento restrittivo secondo cui l’opposto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionts che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass., 25/02/2019, n. 5415; Cass., ord., 22/06/2018, n. 16564; Cass. 4/10/2013, n. 22754; Cass. 29/09/2006, n. 21245; Cass. 7/02/2006, n. 2529; Cass. 9/10/2000, n. 13445).
Ed invero, va ulteriormente rimarcato che, con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 13/09/2018, n. 22404, già sopra richiamata, è stato affermato che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, evidenziandosi, nella predetta sentenza (v. p. 8.1.), ma ciò rileva anche in questa sede, che “entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale; sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell’una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell’altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell’equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione “di incompatibilità”, non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, ai sensi dell’art. 2042 c.c. e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus”.
A maggior ragione, quindi, deve ritenersi ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dalla parte opposta in via subordinata nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al d.i., così come avvenuto nel caso all’esame.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non può allora condividersi la decisione della Corte di merito di senso opposto e, pertanto, l’unico motivo formulato dalla parte ricorrente risulta fondato.
3. Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021