Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35797 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1082/2015 R.G. proposto da:

B.A.R., con domicilio eletto in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell’avvocato Alberto Mammola che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Piemonte n. 39, presso lo studio dell’avvocato Pasquale Varì che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3446/06/14, depositata il 22 maggio 2014, della Commissione tributaria regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio dell’8 settembre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 3446/06/14, depositata il 22 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da B.A.R. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo;

1.1 – il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che, in tema di notifica della cartella esattoriale, – costituente atto presupposto del preavviso di fermo impugnato, – doveva ritenersi inapplicabile la sentenza resa dalla Corte Costituzionale (n. 258 del 22 novembre 2012) perché sprovvista di effetti retroattivi; e che, ad ogni modo, la difesa svolta dall’appellante sul punto integrava un’eccezione nuova, non proponibile per la prima volta in appello;

2. – B.A.R. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;

– Equitalia Sud S.p.a. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e all’art. 345 c.p.c., deducendo, in sintesi, che illegittimamente la gravata sentenza aveva considerato nuova l’eccezione di nullità della notifica della cartella esattoriale che, – modulata sui contenuti della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità (di cui alla sentenza della Corte Cost., n. 258 del 22 novembre 2012), – era stata proposta quale motivo di appello che, per vero, recava mera precisazione, ed integrazione, del motivo di ricorso col quale era stata dedotta la nullità, e la stessa inesistenza, della notifica dell’atto presupposto (una cartella esattoriale);

– col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 136 Cost., e della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, assumendo che (anche qui) illegittimamente la gravata sentenza aveva escluso la portata retroattiva della pronuncia di incostituzionalità resa sul D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, siccome venendo in considerazione un rapporto che non avrebbe potuto considerarsi esaurito;

– il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 140 c.p.c., al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, sull’assunto che, – in ragione dell’applicabilità alla fattispecie della detta pronuncia di incostituzionalità dell’art. 26, cit., – nel caso (qui ricorrente) di irreperibilità cd. relativa del contribuente, la notifica della cartella esattoriale avrebbe dovuto eseguirsi secondo le modalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità, e la stessa inesistenza, di una notifica eseguita in difetto degli adempimenti costituiti dalla affissione, presso la casa di abitazione, dell’avviso di deposito di copia dell’atto presso la casa comunale e dal conseguente invio di una raccomandata informativa;

– il quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alla L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, ed all’art. 2697 c.c., deducendo la ricorrente che, nella fattispecie, controparte non aveva dato prova dell’invio, e della ricezione, della raccomandata informativa prescritta dalla L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, essendosi limitata a produrre la sola raccomandata relativa alla spedizione della cartella esattoriale, così che la contestata notifica avrebbe dovuto ritenersi, ad ogni modo, inesistente e nulla;

2. – va premesso che la controricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, – inerente la contestata notifica della cartella esattoriale, – e con nuove deduzioni, in fatto, circa le effettive modalità di detta notifica;

– si tratta di deduzioni inammissibili in questa sede, sia perché presuppongono accertamenti di fatto, non compiuti dal giudice del gravame, sia perché vengono introdotte (solo) con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

3. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto;

3.1 – il motivo di appello, – che involgeva la nullità della notifica della cartella esattoriale in difetto degli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., – per un verso non si muoveva su di un piano diverso da quello coperto dalla (originaria) eccezione di omessa notificazione di quello stesso atto, – detta difesa essendo riconducibile all’originaria causa petendi né fondandosi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, dalla cui allegazione conseguiva l’ampliamento dell’indagine giudiziaria e della materia del contendere (v., ex plurimis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335), – e, per il restante, si risolveva nella mera specificazione della denunciata nullità in relazione alla sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, pronuncia che, come anticipato, era di immediata applicabilità nel giudizio in corso;

4. – del pari fondato è il secondo motivo;

4.1 – com’e’ noto, ai sensi dell’art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale;

– le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale hanno, quindi, effetto retroattivo, in quanto la dichiarazione di illegittimità inficia fin dall’origine la norma oggetto del giudizio, e salvo che la stessa Corte non abbia indicato una diversa decorrenza degli effetti (caducatori) della sua pronuncia;

– si e’, così, rilevato che “perché una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale cessi di avere efficacia da un momento diverso rispetto a quello indicato dall’art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, e, quindi, sia priva di efficacia retroattiva, o abbia efficacia solo parzialmente retroattiva, è indispensabile una statuizione ad hoc della Corte Costituzionale, non essendo consentito all’interprete modificare, correggere o integrare le statuizioni del giudice delle leggi” (cfr. Cass., 14 dicembre 2007, n. 26275; v., altresì, Cass., 28 luglio 2005, n. 15809);

– stante, dunque, l’espressa previsione (art. 137 Cost., comma 3) della inimpugnabilità delle decisioni della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 26 febbraio 1998, n. 29), non è dato a qualsiasi altra autorità giudiziaria di regolare gli effetti di una pronuncia della Consulta che questa stessa non abbia inteso diversamente determinare (in deroga alla retroattività propria delle decisioni in questione); e la stessa interpretazione del giudicato costituzionale, – dietro esame della motivazione della sentenza, – è consentita nei limiti in cui viene rilievo la necessità di individuare “quali disposizioni debbano ritenersi caducate” (cfr. Cass., 28 luglio 2005, n. 15809; Cass., 11 marzo 1995, n. 2847; Cass., 19 aprile 1989, n. 1850; Cass. S.U., 24 ottobre 1984, n. 5401), non anche al fine di regolare gli effetti (nel tempo) della pronuncia della Consulta;

– si è quindi rimarcato che la retroattività degli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale trova un limite nelle situazioni giuridiche già consolidate, – conseguenti, quindi, a fatti giuridici riconosciuti idonei a produrre un siffatto effetto (quali la formazione del giudicato, l’inimpugnabilità dell’atto amministrativo, la prescrizione e la decadenza), – con la precisazione che non può considerarsi esaurito (ed insensibile alla dichiarazione di incostituzionalità) un rapporto il cui perfezionamento (quanto ai contenuti delle relative situazioni giuridiche soggettive) consegua (proprio) dall’applicazione della norma espunta dall’ordinamento (a seguito di pronuncia del Giudice delle leggi; cfr., in specie, Cass., 13 marzo 2003, n. 3733; Cass., 28 gennaio 2000, n. 948; Cass., 2 dicembre 1996, n. 10741; Cass., 12 agosto 1994, n. 7398);

4.2 -in relazione alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, – alla cui stregua “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”, le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa, così che l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass. Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5791);

4.3 – si e’, pertanto, escluso che l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale possa incontrare il limite costituito dal rapporto cd. esaurito, a fronte di vizio di notifica di un atto presupposto che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, cit., nella sequenza procedimentale preordinata all’imposizione tributaria, possa essere fatto valere con l’impugnazione dell’atto consequenziale (v. Cass., 15 aprile 2019, n. 10519; Cass., 12 gennaio 2018, n. 618; Cass., 24 agosto 2017, n. 20373);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, in diversa composizione, procederà agli accertamenti omessi, – involgenti la notifica della cartella esattoriale in contestazione tra le parti, e le relative modalità, – alla stregua della pronuncia di incostituzionalità applicabile nella fattispecie (Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;

cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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