Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.35809 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27382/2017 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio N. 32, presso lo studio dell’avvocato Chiarantano Bruno, rappresentato e difeso dall’avvocato Rijli Salvatore;

– ricorrente –

contro

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1023/2017 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA SEZ. DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

RITENUTO

che:

L.D. impugnava il provvedimento di iscrizione ipotecaria per debiti tributari relativi a n. 9 cartelle di pagamento presupposte. Il contribuente lamentava la mancata notifica degli atti impositivi e la nullità del provvedimento di iscrizione per la omessa allegazione delle presupposte cartelle con le relative notifiche. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 620/09/2015, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente rilevando come l’Agente della Riscossione avesse dato prova della notifica della sola cartella n. *****, dell’importo di Euro 633,10.

L’Agente della Riscossione proponeva appello, lamentando l’erronea declaratoria di omessa notifica delle cartelle esattoriali sottese all’iscrizione ipotecaria. La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza n. 620/09/2015, accoglieva l’impugnazione.

L.D. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che i giudici di appello non avrebbero adeguatamente motivato sulla rituale notifica delle nove cartelle sottese all’adottato provvedimento cautelare di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, posto che l’Agente della Riscossione aveva prodotto in giudizio documentazione provante la sola notifica di due cartelle di pagamento: la n. ***** e la n. *****.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo i giudici di appello ritenuto legittimo il provvedimento di iscrizione ipotecaria in relazione a sottostanti pretese tributarie (quattro cartelle di pagamento), per le quali non era stata offerta alcuna prova circa la rituale notifica.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello avrebbe ritenuto perfezionata la notifica della cartella n. 094201100099328450000 rassegnata nell’allegato debiti al n. 6, dell’importo di Euro 20.723,36, ritenendo sufficiente la mera produzione della ricevuta di ritorno con la quale il messo notificatore aveva notiziato il ricorrente dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.

Dalla relata di notifica si evincerebbe la mancata attestazione del messo notificatore di aver tentato di notificare alle altre persone indicate nell’art. 139 c.p.c. (vicino di casa, portiere ecc.).

4. Con il quarto motivo di denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente rileva, in subordine, per quanto già eccepito con il motivo n. 2, che il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare la circostanza decisiva relativa alla mancata produzione delle relate di notifica delle cartelle rassegnata al n. 1, dell’importo di Euro 388,23 al n. 4, dell’importo di Euro 60.348,49, al n. 5 dell’importo di Euro 19.099,01, al n. 7 dell’importo di Euro 1.616,46.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Dall’accoglimento della censura consegue l’assorbimento delle restanti critiche.

5.1. Il contribuente lamenta, con il suddetto mezzo, che dalla motivazione della sentenza impugnata non sarebbe consentito comprendere in alcun modo la ratio decidendi e le conclusioni cui è giunto il giudice di appello, il quale avrebbe ritenuto ritualmente notificate tutte le cartelle esattoriali, pur avendo l’Agente della riscossione prodotto documentazione relativa alla prova della notifica di due delle cartelle presupposte all’iscrizione ipotecaria.

5.2. Secondo l’indirizzo ampiamente condiviso della giurisprudenza di legittimità, sussiste motivazione apparente del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione, quando pur se la stessa è graficamente esistente (ed eventualmente sovrabbondante) tale motivazione non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 13248 del 2020, Cass. n. 9105 del 2017).

Quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento (oppure li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica), rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012) 5.3. Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).

Spetta al giudice del merito il concreto apprezzamento di ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che appaia funzionale all’esame delle questioni introdotte dalle parti, e tale esame va esposto, seppure concisamente, per illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione.

Tale omissione si concretizza nella violazione di un preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), sic-ché se viene omessa l’esposizione, sia pure concisa, dei motivi di fatto e di diritto della decisione, la specificazione e l’illustrazione delle ragioni e dell’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e soprattutto se viene omessa la specificazione dell’esame delle prove su cui si è fondato il convincimento, non è consentito verificare se il giudice abbia effettivamente giudicato iuxta alligata ed probata (Cass. n. 20414 del 2018).

5.4. I giudici di appello, con affermazioni assertive e apodittiche, hanno confermato la legittimità dell’atto impugnato, precisando testualmente “essendo stata provata la notifica degli atti presupposti, l’avviso di iscrizione di ipoteca non può che essere confermato”, senza argomentare alcunché in ordine alla indicazione delle prove, oggetto di valutazione, in base alle quali sarebbe risultata la regolarità del procedimento notificatorio, e senza neppure illustrare le circostanze addotte dal contribuente- oggetto di discussione tra le parti- ritenute decisive in ordine alla mancanza di prova della avvenuta notifica di alcune delle cartelle presupposte all’avviso di iscrizione ipotecaria.

Alla stregua di quanto esposto, il motivo va accolto e dichiarate assorbite le restanti censure, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbite le restanti censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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