LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3110/2017 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in Roma, in via Vincenzo Bellini n. 10, presso lo studio dell’avvocato Accattatis Antonio, rappresentata e difesa dall’avvocato Caprio Marcello, con procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. e, per essa, la sua mandataria speciale Banca Popolare di Bari coop. per azioni, in persona dei legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, in via Tazzoli n. 6, presso lo studio dell’avvocato Gratteri Luca, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso; Banca Popolare di Bari Coop. p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te domiciliata presso l’avv. Sciannameo Stefano, dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
Intesa San Paolo s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 302/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
La Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. propose appello innanzi alla Corte territoriale di Perugia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Orvieto il 15.4.13, che aveva rigettato le domande proposte da B.L., quale erede dei coniugi B. – G., nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a. e Banca Popolare di Bari, soc. coop. p.a., condannando invece la Cassa di Risparmio di Orvieto al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 81.533,20 a titolo di danno emergente, oltre al lucro cessante determinato applicando alla stessa somma il migliore tasso d”interesse per i bot annuali dal febbraio 1999 sino alla pubblicazione della sentenza, con rivalutazione e interessi, detratta la somma di Euro 67.269,35. Al riguardo, il Tribunale pronunciò la condanna risarcitoria sulla base dell’accertamento della violazione degli obblighi informativi afferenti all’acquisto di obbligazioni dello stato argentino tra il 1999 e il febbraio 2000, in ordine alla crisi che aveva colpito l’Argentina sin dall’ultimo trimestre 1998.
L’appellante deduceva: la violazione dell’art. 58 TUB, artt. 2560 e 2697 c.c., per la mancanza di legittimazione della Cassa di Risparmio;
violazione degli artt. 1310,2934,2935,2938,2947,2948 c.c., per omesso accertamento della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni; violazione dell’art. 2697 c.c., art. 28 TUF, in ordine all’obbligo d’informazione della banca sulla crisi dello Stato argentino.
La B. e Banca Intesa s.p.a. proposero appello incidentale.
Con sentenza emessa il 21.6.16, la Corte adita accolse l’appello principale, in esso assorbito l’incidentale di Banca Intesa e dichiarò inammissibile il ricorso incidentale della B..
In particolare, la Corte d’appello osservò che: la doglianza sull’assenza d’informazioni circa il rischio di default dell’Argentina era infondata in quanto essa non era configurabile alla data degli ordini d’acquisto delle obbligazioni (marzo 2001) poiché gli investitori avevano percepito le cedole e warrants sino al 23 febbraio 2012, costituendo altresì fatto notorio che, a quell’epoca, non si era concretizzata alcuna previsione di fallimento da parte delle agenzie di rating; era infondata la domanda di nullità e quella di risoluzione contrattuale, data l’insussistenza dell’inadempimento della banca, soggiungendo che il Tribunale aveva altresì escluso la risoluzione per l’adesione dell’attrice all’offerta pubblica di scambio della Repubblica Argentina; la banca non aveva violato i propri obblighi informativi (ex art. 29 reg. Consob), relativi al profilo dell’adeguatezza degli investimenti in quanto, circa le caratteristiche soggettive degli investitori, i danti causa dell’appellata avevano acquistato titoli rischiosi, emergendo una loro propensione al rischio medio-alta; l’inadempimento contestato non era da considerare grave per la mancata consegna del documento sui rischi finanziari, quale fatto formale, né era prospettabile un conflitto d’interessi nella vicenda degli acquisti in questione; la natura del debito era di valuta, trattandosi di debito risarcitorio per il quale non era prevista alcuna rivalutazione, mentre gli interessi decorrevano dalla data della domanda e non dalle date indicate nel dispositivo (in ogni caso le questioni sollevate con tale motivo erano del tutto assorbite dall’accoglimento dell’appello, compresa quella del concorso colposo); l’appello incidentale della B. era inammissibile perché tardivo, essendosi costituita il 18.9.14, mentre il termine per l’impugnativa scadeva il 9.1.14, venti giorni prima dell’udienza fissata nella citazione in appello.
B.L. ricorre in cassazione con otto motivi, illustrati con memoria.
Resistono la Banca Popolare di Bari con controricorso, illustrato con memoria, e la Cassa di Risparmio di Orvieto. Non si è costituita Intesa San Paolo s.p.a..
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 TUF, artt. 23 e 29 regolamento Consob n. 11522/98, avendo la Corte d’appello ritenuto che all’epoca degli investimenti in questione non era percepibile il rischio di fallimento dello Stato argentino e, dunque, non era ravvisabile alcuna violazione degli obblighi informativi della banca, senza però tener conto, a fronte della, non contestata, natura speculativa dei titoli obbligazionari acquistati, della violazione degli obblighi informativi relativi alla tipologia degli stessi titoli in rapporto al profilo di rischio degli investitori (anche in relazione alla mancata produzione in giudizio degli ordini scritti sottoscritti dal cliente).
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza, in relazione agli artt. 91,100,323 c.p.c. e segg., art. 342 c.p.c., avendo la Corte d’appello, pur dando atto che il Tribunale aveva rigettato la domanda di risoluzione contrattuale per la suddetta adesione all’offerta pubblica di scambio, affermato l’infondatezza di tale domanda, sebbene sul punto la banca appellante non fosse stata soccombente.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 TUF, artt. 23 e 29 regolamento Consob n. 11522/98, avendo la Corte territoriale, pur motivando sulla domanda di risoluzione contrattuale, escluso alcuni inadempimenti contestati alla banca circa la carenza d’informazioni ai clienti, che invece erano rilevanti ai fini della domanda di risarcimento dei danni contrattuali. Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia escluso la gravità della violazione dell’obbligo della consegna agli investitori del documento sui rischi generali finanziari, e che abbia ritenuto che la banca fosse esentata dagli obblighi informativi sugli specifici titoli acquistati in ragione dei precedenti acquisti di titoli considerati rischiosi.
Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché per motivazione apparente o omessa circa la violazione dell’art. 27 Reg. Consob, circa l’acquisto dei titoli, avvenuto in una situazione di conflitto d’interessi, poiché in contropartita diretta con la banca.
Il quinto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sulle domande reiterate in appello, ex art. 346 c.p.c., da parte della ricorrente, che la Corte territoriale non aveva esaminato perché ritenute assorbite dall’accoglimento degli altri motivi. Al riguardo, nell’ambito di tali motivi, la ricorrente ha dedotto la violazione da parte della banca dell’obbligo di informare il cliente sulla perdita di redditività dei titoli e sul rischio di default.
Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1224,1227 c.c., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’obbligazione gravante sulla banca non fosse di valore ma di valuta, escludendo la rivalutazione, e che vi fosse un concorso di colpa degli investitori.
Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 166 c.p.c., art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, art. 343 c.p.c., art. 351 c.p.c., u.c. e art. 359 c.p.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile l’appello incidentale della B., perché tardivo, non considerando che la prima udienza fissata per il 20.1.2014 era stata spostata al 9.10.14 ex art. 168 c.p.c., comma 5.
L’ottavo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 166 c.p.c., art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, art. 343 c.p.c., art. 351 c.p.c., u.c. e art. 259 c.p.c., per le medesime ragioni di cui al precedente motivo.
Il ricorso va accolto nei limiti di quanto sarà di seguito esposto.
Il primo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
Va osservato che la giurisprudenza di questa Corte afferma che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l’accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell’investitore abilitato o professionale non elimina gli obblighi informativi dell’intermediario ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l’esperienza dell’investitore e le sue scelte devono orientare la selettività delle informazioni da fornire, dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell’investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d’investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto. Pertanto, nell’ipotesi di accertato investimento, il fatto lesivo consiste nell’essere stato posto a carico del medesimo cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, ove ne fosse stato informato ed il danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria (Cass., n. 10286/18).
Nella fattispecie, la Corte d’appello ha escluso l’inadempimento della banca circa gli obblighi informativi attivi, sia perché il default dello Stato argentivo non era prevedibile, sia per la propensione al rischio medio-alta degli investitori, come desumibile dalla composizione del loro portafoglio e dai pregressi investimenti.
Tale ultima affermazione confligge con la predetta giurisprudenza. Invero, la Corte d’appello si è limitata ad osservare che all’epoca dell’acquisto delle obbligazioni non era ancora noto il default della Repubblica di Argentina, senza considerare la ben maggiore ampiezza degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’art. 21 TUF e dell’art. 28 Reg. Consob 11522/1998, applicabile nella specie ratione temporis. L’accoglimento dei motivi in esame, però, va limitato alla mancata considerazione del dovere di informazione sulle caratteristiche dei titoli e dell’omessa consegna del documento sui rischi generali.
Quanto, invece, al mancato avviso della inidoneità dell’acquisto dei titoli argentini e del conseguente ordine scritto ex art. 29 Reg. Consob 11522/1998, la censura è inammissibile perché vi è un accertamento di fatto operato dalla Corte di merito, la quale ha argomentato dalla composizione del portafogli e dalla pregressa operatività degli investitori, rivelatrice di una loro propensione al rischio medio-alta, che rendeva adeguato l’investimento in titoli argentini. Tale accertamento di fatto avrebbe dovuto essere impugnato mediante idonea censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che però non è stata articolata (si denuncia solo la violazione di norme di diritto, e non è dedotto alcun omesso esame di fatto decisivo).
Il secondo motivo è infondato. Si lamenta che il giudice di secondo grado abbia confermato la statuizione di rigetto della richiesta di risoluzione contrattuale, argomentando anche sotto il profilo dell’insussistenza di un grave inadempimento da parte della banca, nonostante quest’ultima non avesse interesse a porre la questione della risoluzione, sulla quale non era soccombente essendo la stessa già stata esclusa per un’altra ragione (l’avvenuta sottoscrizione dell’offerta pubblica di scambio dei titoli da parte degli investitori).
Al riguardo, la Corte d’appello ha esaminato la questione dell’inadempimento dell’intermediaria anche sotto il profilo della domanda risarcitoria, e tanto è sufficiente a giustificare l’accertamento stesso, mentre è ininfluente che dal medesimo abbia tratto anche ragioni di conferma della precedente statuizione di rigetto della domanda di risoluzione.
Il quarto motivo va accolto. La giurisprudenza di questa Corte afferma che la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi d’investimento al cui esercizio l’intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, essendo essa una delle modalità con le quali l’intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente. Ne deriva che l’esecuzione dell’ordine in conto proprio non comporta, di per sé sola, l’annullabilità dell’atto ai sensi degli artt. 1394 o 1395 c.c. (Cass., n. 11876/16; n. 15161/18).
Premesso ciò, il collegio ritiene che sussista un difetto assoluto di motivazione sul dedotto inadempimento degli obblighi della banca intermediaria riguardanti il conflitto di interessi per avere venduto i titoli in contropartita diretta, profilo invece disatteso dalla Corte territoriale che alla questione ha dedicato queste sole parole: “… non appare prospettabile alcun conflitto di interesse della banca, nel senso voluto dall’art. 27 Reg. Consob 11522/98”, emergendo dunque una motivazione tautologica e, pertanto, da considerare apparente.
Il quinto motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di provvedere su autonomi titoli di responsabilità della banca proposti in primo grado, ritenuti assorbiti dal Tribunale e quindi riproposti in grado di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.: titoli di responsabilità riguardanti la violazione dell’obbligo della banca di informare l’investitore della perdita di redditività dei titoli e del prossimo default della Repubblica Argentina, nonché la violazione dei doveri di cui agli artt. 1175,1176 e 1375 c.c., attesa la notorietà, per le banche, della crisi che attraversava l’Argentina.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. E’ vero che la ricorrente dichiara di aver esposto nella parte narrativa del ricorso di aver posto tali questioni; sennonché a pag. 16 non è contenuto altro che una breve sintesi della comparsa di costituzione in appello della ricorrente, che non riporta testualmente il contenuto dell’atto stesso, come sarebbe stato invece necessario al fine di porre questa Corte in condizione di comprendere cosa esattamente ed effettivamente fosse stato rappresentato al giudice di appello.
Il sesto motivo è parimenti inammissibile. Si censurano le statuizioni della sentenza impugnata circa il carattere di valuta, e non di valore, dell’obbligazione risarcitoria riconosciuta dal tribunale in capo alla banca e circa la sussistenza di un concorso di colpa degli investitori con l’intermediaria, ai sensi dell’art. 1227 c.c..
La doglianza è inammissibile perché attinge statuizioni effettuate dalla Corte d’appello solo ad abundantiam, e non costituenti ratio decidendi: quest’ultima essendo invece costituita dall’esclusione avente carattere assorbente – di un inadempimento da parte dell’intermediaria.
I motivi settimo ed ottavo, da trattare congiuntamente attesa la loro connessione, sono inammissibili. Essi censurano, rispettivamente sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e della nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la statuizione di inammissibilità dell’appello incidentale dell’attuale ricorrente per tardività dello stesso, proposto con la comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 18 settembre 2014, mentre il termine – di venti giorni prima della data dell’udienza fissata nell’atto di citazione – era già scaduto il 9 gennaio 2014, essendo stata nell’atto di citazione fissata per la prima udienza la data del 29 gennaio 2014.
La ricorrente, infatti, afferma che con ordinanza del 10 ottobre 2013 era stato designato il giudice (relatore) e fissata la prima udienza ex art. 168 bis c.p.c., comma 5, per il giorno 9 ottobre 2014, data poi confermata con il provvedimento assunto sull’istanza di sospensione della sentenza impugnata, emesso all’esito dell’apposita udienza tenutasi il 10 dicembre 2013.
Sennonché la medesima ricorrente non soltanto non produce, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, copia della predetta ordinanza del 10 ottobre 2013, ma neppure indica se e dove la stessa sia contenuta negli atti processuali, né riporta il suo contenuto con sufficiente specificità, tale da consentire a questa Corte di apprezzare in concreto se effettivamente si tratti di ordinanza emessa proprio ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, pur essendo noto che soltanto il differimento della prima udienza disposto ai sensi di tale comma – e non anche lo spostamento ai sensi del medesimo art. 168 bis, comma 4 – incide sulla tempestività della costituzione del convenuto, e dunque sulla tempestività del’appello incidentale (cfr. Cass., n. 2299/2017; n. 1127/2015, n. 17032/2008). In tal modo la ricorrente è venuta meno all’onere di specifica indicazione dei documenti su cui si fonda il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ult. Cass., n. 28184/2020; n. 5478/18, nonché Cass., S.U. n. 7161/2010), previsto a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Per quanto esposto, in accoglimento dei motivi primo, terzo e quarto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo del ricorso, nei sensi di cui in motivazione, rigetta il secondo, e dichiara inammissibili il quinto, sesto, settimo e ottavo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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