Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.35845 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16418/2017 r.g. proposto da:

C.L.A., (cod. fisc. *****), M.R.F. (cod. fisc. *****), M.D., (cod. fisc.

*****), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Cinzia Maria Bernini Asti, e dall’Avvocato Patrizia Barlettelli, con cui elettivamente domiciliano in Roma, Via della Bufalotta n. 174, presso lo studio dell’Avvocato Barlettelli.

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDIFICATRICE 1 MAGGIO PRECOTTO soc. coop., (cod. fisc. e P. Iva *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore S.P., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Cesare Carlizzi, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via delle Terme Deciane n. 10, presso lo studio dell’Avvocato Marco Carlizzi.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 8.6.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con atto di citazione ritualmente notificato C.L.A. e M.R.F. convennero in giudizio la COOPERATIVA EDIFICATRICE 1 MAGGIO PRECOTTO soc. coop. per sentir dichiarare la nullità dell’art. 10 del regolamento della cooperativa (sia nella versione licenziata nel luglio 2007 che in quella successiva del giugno 2010), assumendo che la detta disciplina negoziale non sarebbe stata mai oggetto di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, così contravvenendo a quanto disposto dagli artt. 20, 21 26 dello Statuto, nonché dagli artt. 3, 4 e 9, medesimo statuto, dall’art. 485 c.p. e dall’art. 3 Cost..

2. Il Tribunale di Milano accolse la domanda attrice e dichiarò la nullità dell’art. 10 del regolamento della cooperativa, ritenendo che non era mai intervenuta alcuna Delibera assembleare di approvazione del suo contenuto.

3. Appellata la sentenza di primo grado da parte della COOPERATIVA EDIFICATRICE 1 MAGGIO PRECOTTO soc. coop., la Corte di appello ha accolto il gravame, rigettando dunque la domanda volta alla declaratoria di nullità dell’art. 10 del regolamento.

La corte del merito ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse adottato una lettura parziale ed incoerente del verbale dell’assemblea del giugno 2007, omettendo di prendere in considerazione il complesso della verbalizzazione effettuata quanto al punto 3 dell’ordine del giorno “revisione e integrazione regolamenti interni”; ha dunque osservato che dal tenore complessivo del verbale emerge che era stata comunque eseguita una lettura del primo regolamento (quello oggetto di causa), e cioè della bozza preparata dal c.d.a., durante la seduta assembleare, come peraltro era evincibile dalla stessa premessa del verbale e dalla convocazione dell’assemblea, risultando, inoltre, che gli articoli erano stati letti uno per uno e che la verbalizzazione aveva riportato solo la modifica alla bozza di regolamento predisposta dal c.d.a.; ha osservato che oggetto della lettura in assemblea non poteva che essere il regolamento per come riportato nella bozza di proposta di modifica, che costituiva peraltro l’ordine del giorno della convocazione dell’assemblea; ha inoltre evidenziato che, diversamente ragionando, non si comprenderebbe come possa essere stata verbalizzata una modifica all’art. 10 che era difforme dal testo previgente dell’art. 10 e che invece avrebbe trovato il suo significato nei termini di un emendamento all’art. 10 nella sua configurazione nella bozza del c.d.a., poi recepita nella versione del “Luglio 2007”, dovendosi dunque ritenere che proprio questa discrepanza tra le due versioni del testo dell’art. 10 del reg. deponesse nel senso della sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci; ha osservato che se, da un lato, risultava evidente una verbalizzazione incompleta del contenuto del deliberato assembleare, dall’altro, tale incompletezza (che peraltro avrebbe dovuto essere oggetto di impugnativa della relativa Delibera assembleare, azione invece non proposta e non più proponibile) non avrebbe potuto portare a concludere per l’inesistenza dell’approvazione della modifica al regolamento, perché tale conclusione avrebbe privato di significato la maggior parte della verbalizzazione effettuata, e non solo quella relativa all’art. 10 Reg.; ha inoltre precisato che nell’assemblea del 2010 non sì era provveduto ad una nuova modifica del predetto art. 10, come peraltro già rilevato dal primo giudice, e ciò perché tale modifica era stata già approvata nel 2007; ha infine evidenziato che se, per un verso, era corretto escludere, come affermato dal tribunale, che l’acquiescenza posta in essere dagli appellati, soci della cooperativa, astenendosi per anni dall’impugnare le delibere di approvazione dei bilanci di esercizio predisposti con i criteri del novellato art. 10, non potesse costituire elemento probatorio per ritenere sussistente l’approvazione del deliberato assembleare di modifica del regolamento, per altro verso, tale circostanza valeva a confortare la ricostruzione fattuale accolta, e cioè a dimostrare l’intervenuta approvazione delle modifiche al regolamento.

2. La sentenza, pubblicata l’8.6.2017, è stata impugnata da C.L.A., M.R.F. e M.D., quest’ultimo nella qualità di erede di M.R., con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la COOPERATIVA EDIFICATRICE 1 MAGGIO PRECOTTO soc. coop. ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.. Si osserva che l’interpretazione fornita dalla corte ambrosiana del contenuto del verbale assembleare del 2007, in relazione al contestato profilo della manifestazione di volontà dei soci di approvare le modifiche all’art. 10 del regolamento della cooperativa, sarebbe erronea in relazione a quanto disposto dai sopra indicati indici normativi, posto che, anche a voler accedere alla tesi (accolta dal giudice di appello) della verbalizzazione sintetica, nel verbale di cui all’assemblea del 2007 non si rinverrebbe comunque alcuna menzione del fatto che la verbalizzazione riferita all’art. 10 rappresenti solo una modifica integrativa della bozza di modifica, sottoposta all’assemblea dal consiglio di amministrazione, del previgente medesimo articolo del regolamento; e ciò proprio prendendo a raffronto il contenuto del predetto regolamento nelle versioni ante e post 2007, sino a quella del 2010. Si evidenzia in tal modo che la nuova disciplina applicata dalla cooperativa rappresenterebbe solo una proposta di modifica del precedente art. 10 del regolamento mai approvata.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di fatto decisivo, con riferimento alla comunicazione della società cooperativa datata 3 novembre 2007 (prodotta in primo grado sub doc. 23) con la quale si sarebbe dimostrato che le modifiche al contenuto dell’art. 10 Reg. avrebbero dovuto essere “convalidate” dall’assemblea successiva a quella del luglio 2007, circostanza quest’ultima decisiva ai fini del decidere e della quale la corte di appello non avrebbe tenuto conto nel suo processo decisionale.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2545 c.c.. Si denuncia da parte dei ricorrenti, cioè, l’erroneità della decisione impugnata, per violazione del predetto indice normativo, laddove la stessa aveva considerato che la loro acquiescenza alle delibere di approvazione delle modifiche al regolamento, pur non valendo come dimostrazione di tale intervenuta approvazione, confermasse comunque la ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Possono essere trattati congiuntamente il primo e terzo motivo, prospettando gli stessi doglianze accomunate dal medesimo profilo di inammissibilità.

4.1.1 Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; n, 25728 del 2013, n. 24539 del 2009; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018).

4.1.2 Ciò posto, non vi è dubbio che la doglianza così proposta dai ricorrenti non supera il vaglio di ammissibilità posto che la stessa, pur richiamando i canoni interpretativi asseritamente violati (artt. 1362 e 1363 c.c.), si limita invero a fornire una prospettazione interpretativa alternativa a quella accolta dalla corte territoriale circa il contenuto negoziale del verbale assembleare sopra ricordato, così richiedendo a questa Corte di legittimità di scegliere quale sia l’interpretazione migliore del predetto contenuto. Scrutinio quest’ultimo che, involgendo valutazioni di merito, è invece inibito alla Corte di Cassazione e rimesso alle valutazioni discrezionali dei giudici delle precedenti fasi di giudizio. Detto altrimenti, i ricorrenti non spiegano in quale modo la corte ambrosiana si sia discostata dai canoni ermeneutici sopra ricordati e di cui assumono la violazione, deducendo, invece, elementi fattuali di valutazione per una diversa ricostruzione della volontà negoziale delle parti, profilo quest’ultimo che involge inevitabilmente l’esame della quaestio facti.

4.1.3 Ad analoga conclusione di inammissibilità della censura deve giungersi con riferimento al terzo motivo, perché, avvalendosi formalmente della denuncia di violazione di una norma di diritto, i ricorrenti intendono invece fornire, con le loro deduzioni difensive, solo un’interpretazione alternativa del comportamento dei soci successivo al deliberato assembleare rispetto a quella affermata dalla corte di appello, così censurando l’accertamento in fatto al di fuori dell’ambito a tal fine delineato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di nuovo prospettando la valutazione di una questione di merito sottratta alla cognizione del giudice di legittimità, senza invece spiegare in quale modo il giudice del gravame si sia discostato dal canone interpretativo dettato dell’art. 1362 c.c., comma 2.

5. Il secondo motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, posto che la doglianza non spiega in quale deduzione difensiva il “fatto decisivo” – del cui omesso esame si duole la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – fosse stato prospettato nel giudizio di appello, anche ai sensi dell’art. 346 c.p.c., emergendo dalla lettura del motivo di ricorso qui proposto che era stato semplicemente depositato il relativo documento (comunicazione sociale del 3 novembre 2007), senza invece illustrare se il fatto corrispondente, allegato eventualmente già innanzi al tribunale, fosse stato in seguito dedotto nel giudizio di appello come oggetto del dibattito processuale tra le parti.

Così proposta la censura è dunque irricevibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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