LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7339/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.G. e P.L., nella qualità di eredi legittime della defunta M.R., rappresentate e difese dall’Avv. Angelo Flaccavento, con studio in Ragusa, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: avv.aflaccavento.pec.giuffre.it), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrenti –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia l’11 febbraio 2019 n. 747/13/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia l’11 febbraio 2019 n. 747/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2003, in relazione a plusvalenza derivante dal trasferimento di un terreno edificabile, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 18 novembre 2015, n. 4781/17/2015, per effetto della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione l’8 gennaio 2017 n. 221, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di P.G. e P.L., nella qualità di eredi legittime della defunta M.R., avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa col n. 627/02/2010, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la contestualità temporale della donazione dalla madre alle figlie e della vendita dalle figlie ad un terzo non potesse escludere la duplicità dei trasferimenti concernenti il medesimo immobile. P.G. e P.L., nella qualità predetta, si sono costituite con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, degli artt. 1417 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente escluso la simulazione della donazione dell’immobile tra madre e figlie e la dissimulazione della vendita dell’immobile tra la madre ed il terzo.
Ritenuto che:
1. Preliminarmente, P.G. e P.L., nella qualità di eredi legittime della defunta M.R., hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che era stato notificato dall’Agenzia delle Entrate alla defunta M.R. presso il domicilio eletto del difensore costituito nel giudizio di appello, ancorché le stesse si fossero già costituite, nella qualità di eredi legittime di M.R., nel giudizio di appello, riassumendolo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 18 novembre 2015, n. 4781/17/2015.
1.1 L’eccezione è fondata.
1.2 Difatti, è convinzione del collegio che il ricorso debba essere considerato affetto dal vizio di nullità radicale ed insanabile in quanto proposto nei confronti di soggetto inesistente, e quindi in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 1. Alla stregua della citata disposizione e del pacifico orientamento giurisprudenziale, non essendo configurabile un rapporto processuale nei confronti di soggetto inesistente, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione di che trattasi essendo stato indirizzato nei confronti del de cuius, anziché degli eredi che avevano preso parte al precedente grado del giudizio, concluso dalla sentenza impugnata, non potendo attribuirsi alcun rilievo giuridico, peraltro, all’eventualità (nella specie, comunque, insussistente) che nell’intestazione della sentenza di appello, per mero errore materiale, continui a figurare l’indicazione della parte defunta (Cass., Sez. Lav., 9 dicembre 1999, n. 13775; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2002, n. 10815; Cass., Sez. 5, 11 agosto 2004, n. 15533).
1.3 Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che la nullità del ricorso per cassazione, allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, anziché nei confronti degli eredi, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, possa essere sanata dalla costituzione in giudizio degli eredi, che sia avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata (in termini: Cass., Sez. 1, 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., Sez. 2, 15 giugno 2020, n. 11466), resta il fatto che P.G. e P.L., nella qualità di eredi legittime della defunta M.R., si sono costituite nel presente giudizio ben oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1 (nel testo novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) (14 marzo 2020).
1.4 Ne discende che si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle controricorrenti, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021