LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33073-2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.N., rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’avv. Cristiana FABBRIZI presso il cui studio legale, sito in Roma, al Largo Ettore De Ruggiero, n. 16, è
elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3036/05/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 04/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva emessa dall’Agenzia delle entrate nei confronti di C.N., titolare di un’impresa individuale avente ad oggetto la vendita all’ingrosso di bevande e bibite, a seguito del disconoscimento dei costi per sponsorizzazioni dal predetto contribuente sostenuti nell’anno di imposta 2011, con la sentenza impugnata la CTR, dopo aver dato atto dell’acquiescenza da parte dell’Agenzia delle entrate alla statuizione di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto del contribuente alla detrazione dei predetti costi ai fini IRPEF ed IRAP, rigettava l’appello erariale ritenendo applicabile anche all’IVA il disposto di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8;
avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
– il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il disposto di cui al citato art. 90, oltre a non prevedere alcuna presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese, non sarebbe applicabile all’IVA ma soltanto alle imposte dirette.
2. Il Collegio, diversamente dalla proposta del relatore, ritiene che il motivo di ricorso sia manifestamente infondato.
3. La L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, prevede che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del T.U.I.R., art. 74, comma 2, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.
3. Orbene, il tenore letterale della disposizione in commento non consente di limitarne l’applicabilità alle sole imposte dirette, con esclusione quindi dell’IVA, come sostiene la ricorrente, posto che il riferimento contenuto nell’ultima parte della citata norma al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero al previgente art. 74, comma 2, ora art. 108 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 244 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 19 del 2017), viene fatto solo ai fini della qualificazione delle spese come di pubblicità, piuttosto che di rappresentanza, atteso che solo in tale disposizione era rinvenibile una tale distinzione, come peraltro reso palese dal disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1, comma 1, lett. h), che, in materia di IVA, disciplinando la detraibilità di tale imposta con riferimento alle spese di rappresentanza, fa un espresso rinvio, ai fini della definizione delle stesse, alle disposizioni in materia di imposte sul reddito (tale ultima disposizione prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad Euro cinquanta”).
5. Ciò posto, deve ricordarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio intende dare continuità, La L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, ha introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie C.N.) – quindi, non a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (in tal senso cfr. Cass. 17196 del 2019, in motivazione) -, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017), “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018).
6. Pertanto, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, che nella specie neppure sono oggetto di contestazione, le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti.
7. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021