LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12312-2016 proposto da:
COMUNE DI SPERLONGA, rappresentato e difeso dall’Avvocato CORRADO DE SIMONE, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.C., E M.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO, e dall’Avvocato TIZIANA AGOSTINI, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché
C.A.E., in proprio e quale socio e legale rappresentante della C.A.E. E CU.AR. S.D.F., E cu.ar., in proprio e quale socio e legale rappresentante della C.A.E. E CU.AR. S.D.F.;
– intimati –
avverso la sentenza non definitiva n. 395/2016 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 20/1/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 7/7/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. MISTRI CORRADO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente principale, l’Avvocato CHIARA DE SIMONE;
sentiti, per i controricorrenti T.C. e M.A., l’Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Latina, con sentenza del 18/6/2013, pronunciando sul giudizio promosso con atto di citazione del 2006 da T.C. e M.A. nei confronti del Comune di Sperlonga e di C.A.E. e Cu.Ar., in proprio e quali soci della s.d.f. C.A.E. e Cu.Ar., ha accolto l’eccezione sollevata dai convenuti ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 1, e dell’art. 306 c.p.c., e ne ha dichiarato l’estinzione.
T.C. e M.A. hanno proposto appello avverso tale sentenza.
La corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva del 20/1/2016, ha ritenuto che il motivo d’appello concernente la erroneità della declaratoria di estinzione del giudizio, fosse fondato ed ha, quindi, rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio.
La corte, in particolare, dopo aver osservato che il rapporto processuale con il Comune di Sperlonga aveva “per lo più” formato oggetto del provvedimento di separazione adottato all’udienza del 13/11/2009, quando il tribunale aveva disposto, sull’accordo delle parti, la separazione della causa devoluta alla giurisdizione amministrativa, con fissazione del termine di trenta giorni per la translatio iudicii, e la prosecuzione innanzi a sé della (sola) “controversia attinente alla asserita violazione delle distanze legali ed il risarcimento del danno e le altre domande connesse”, ha ritenuto che, come affermato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 8353 del 2013, il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, e che, di conseguenza, tale estinzione è rilevabile anche d’ufficio ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale.
Ne consegue, ha concluso la corte, che, avendo il T. rinunciato alla costituzione di parte civile prima della sentenza impugnata, non avrebbe potuto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
La corte, quindi, con l’indicata sentenza non definitiva, ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio ed ha disposto, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l’espletamento di un supplemento di consulenza tecnica d’ufficio.
Il Comune di Sperlonga, con ricorso notificato in data 4/5/2016, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza non definitiva.
T.C. e M.A. hanno resistito con controricorso notificato il 14/6/2016.
Fissata l’adunanza camerale del 9/2/2021, le parti hanno depositato memorie.
La Corte, con ordinanza interlocutoria del 14/4/2021, ha ritenuto che fosse necessaria la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero, con conclusioni depositate in data 22/6/2021, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Comune e i controricorrenti hanno depositato memorie. Fissata la pubblica udienza, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti, nonché l’omessa delibazione di fatti decisivi per il giudizio allegati e documentati dall’amministrazione comunale e che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha esaminato le deduzioni contenute nelle note autorizzate depositate in cancelleria l’8/1/2016.
1.2. In tali note, il Comune aveva dedotto che il giudizio nel quale era intervenuta la sentenza parziale non aveva più ad oggetto le domande risarcitorie che gli attori avevano proposto contro l’amministrazione comunale, evidenziando che, in relazione a tali domande, il tribunale di Terracina aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e che il tribunale amministrativo regionale, adito in sede di riassunzione, con sentenza del 24/4/2015, non impugnata e quindi coperta da giudicato, aveva, a sua volta, dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
1.3. Il Comune, quindi, in conseguenza della sentenza del tribunale amministrativo regionale del 24/4/2015, intervenuta dopo la notifica dell’atto d’appello del 9/1/2014, aveva dedotto che l’amministrazione doveva ritenersi estranea al giudizio d’appello.
1.4. La sentenza, invece, ha proseguito il Comune, non ha considerato che il giudice dotato della giurisdizione in materia di esercizio del potere pubblico è il giudice amministrativo anche per ciò che riguarda i profili risarcitori ed e’, quindi, incorsa in un evidente errore non avendo considerato né la sentenza del tribunale amministrativo regionale del 2015, depositata unitamente alle note autorizzate, né i principi che disciplinano il riparto di giurisdizione, né l’ordinanza del tribunale in data 13/11/2009, in conseguenza della quale il giudizio civile doveva proseguire con esclusivo riguardo alle domande spiegate contro i privati.
2. Il motivo è inammissibile. La sentenza parziale che il Comune ha impugnato, in effetti, si è limitata a prendere atto dell’ambito oggetto del giudizio civile quale era residuato all’esito del provvedimento di separazione e non contiene, neppure implicitamente, alcuna pronuncia contro il Comune: tanto meno sulle domande che gli attori avevano proposto nei confronti dello stesso per il risarcimento dei danni. Ed e’, invece, noto che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità, nella specie in alcun modo soddisfatta, dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. n. 20652 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007; Cass. n. 13259 del 2006).
3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p. e dei principi affermati dalle Sezioni Unite nonché il palese travisamento dell’ordinanza interlocutoria n. 8353 del 2013, resa dalle stesse, ed il richiamo ad una motivazione inesistente, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio sul rilievo che le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 8353 del 2013, avevano affermato il principio secondo cui “il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati” e che, di conseguenza, “detta estinzione è rilevabile anche d’ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale”.
3.2. La pronuncia delle Sezioni Unite, cui la corte d’appello ha fatto riferimento, però, ha osservato il ricorrente, non contiene i passi riportati dalla sentenza impugnata, la quale, pertanto, non ne ha riportato l’esatto contenuto, che anzi collide con il significato attribuitole dalla corte d’appello, la cui motivazione, resa per relationem, e’, comunque, apparente. La corte, infatti, ha del tutto omesso di pronunciarsi sulle eccezioni che il Comune aveva più volte sollevato nel corso del giudizio, secondo cui il precedente giurisprudenziale richiamato non era, in realtà, applicabile al caso di specie poiché l’omessa pronuncia sull’azione civile nel processo penale era imputabile in via esclusiva proprio al presunto danneggiato, il quale aveva, dapprima implicitamente ed in seguito espressamente, revocato la costituzione di parte civile nel giudizio penale, laddove, al contrario, l’art. 75 c.p.p., in tema di sopravvenuta procedibilità dell’azione civile, trova applicazione solo quando il processo penale si è concluso senza alcuna pronuncia sulla domanda risarcitoria per cause indipendenti dalla volontà del danneggiato costituitosi parte civile.
3.3. Nessuna reviviscenza del giudizio civile, dunque, può aversi nel caso, come quello in esame, in cui la mancata pronuncia del giudice penale sulla domanda risarcitoria è imputabile in via esclusiva al presunto danneggiato T.C., il quale ha liberamente scelto di non depositare conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 c.p.p. e poi, nella fase della discussione, a seguito della chiusura dell’istruzione dibattimentale alla quale aveva attivamente partecipato, ha espressamente revocato la sua costituzione quale parte civile.
3.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nell’ordinanza n. 8353 del 2013, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p., anche in relazione al mancato rispetto da parte degli appellanti del canone di buona fede processuale, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione di estinzione senza, tuttavia, considerare che, come il Comune aveva dedotto nel corso del giudizio, le Sezioni Unite, nel richiamato precedente, si erano limitate ad affermare il principio per cui l’art. 75 c.p.p. è in realtà posto a regolare la litispendenza al fine di evitare contrasti di giudicato, e che la sopravvenuta procedibilità dell’azione civile risultava giustificata dal rilievo che nel processo penale non si è avuta pronuncia sulla domanda risarcitoria per cause indipendenti dalla volontà del danneggiato costituitosi parte civile.
3.5. Nel caso in esame, invece, non si è determinata alcuna reviviscenza dell’azione civile in quanto il T. aveva liberamente scelto di sottrarre al giudice penale la cognizione della domanda risarcitoria proposta con la costituzione di parte civile, violando peraltro il principio di economia processuale e di buona fede. La revoca della costituzione di parte civile, infatti, trae origine non dalla volontà del T. di rinunciare effettivamente alla domanda risarcitoria avanzata in sede penale bensì dal diverso, inammissibile e processualmente deprecabile, fine di evitare l’estinzione del giudizio civile, avendo introdotto il giudizio civile nei confronti dei responsabili civili prima che, in data 24/6/2008, depositasse l’atto di costituzione di parte civile nel processo penale.
3.6. In definitiva, come aveva correttamente affermato il tribunale, l’unico processo che poteva proseguire per le restituzioni e i risarcimenti dopo che la parte civile si era costituita nel processo penale, era quello instaurato innanzi al giudice penale.
3.7. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p., comma 2, in relazione al petitum della domanda avanzata in sede penale dagli attori, anche in rapporto al vincolo di coniugio dal quale essi sono uniti, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione di estinzione senza, tuttavia, considerare la piena sovrapponibilità della domanda introdotta nel giudizio civile e la domanda formalizzata con l’atto di costituzione di parte civile, con la conseguenza che, a fronte dell’identità delle domande proposte in sede civile e delle domande proposte in sede penale, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo dei soggetti passivi, trovava applicazione l’art. 75 c.p.p., comma 2, rimanendo, peraltro, irrilevante, attesa la loro dichiarata qualità di comproprietari del fabbricato in relazione al quale è stata spiegata la domanda risarcitoria e di coniugi in regime di comunione legale dei beni, che la costituzione di parte civile era stata formalizzata solo da T.C. mentre l’azione civile in sede civile era stata proposta oltre che dal T. anche dalla moglie M.A..
4.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
4.2. Trova, in effetti, applicazione il principio, già affermato con riguardo al codice di procedura penale abrogato, secondo cui la costituzione di parte civile non determina la perdita della giurisdizione del giudice civile davanti al quale l’azione risarcitoria sia stata proposta, ma si limita ad impedire la cognizione dell’azione risarcitoria per il duplice ostacolo rappresentato dalla pendenza della lite e della pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile, con la conseguenza che, ove entrambe dette cause ostative vengano a mancare, viene meno la condizione di improcedibilità dell’azione civile (cfr., in tal senso, Cass. n. 295 del 1991; Cass. n. 8580 del 1991; Cass. n. 2179 del 1994; Cass. n. 1348 del 1998).
4.3. Si tratta di un orientamento (favorevole alla tesi della sopravvenuta procedibilità dell’azione civile) che è stato, in seguito, affermato anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 75 c.p.p. 1988, trovando la sua prima affermazione nella sentenza di questa Corte n. 189 del 2001: la quale, in effetti, con riguardo alla situazione che si determina sul processo civile in conseguenza della successiva costituzione di parte civile nel processo penale, ha osservato che “il codice di procedura civile rispondeva e risponde con la disciplina della litispendenza: l’art. 39 attribuisce al giudice davanti al quale la causa è riproposta di dichiarare la litispendenza anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, disponendo la cancellazione dal ruolo della causa pendente davanti a lui, iniziata una seconda volta. Ciò dimostra che l’ordinamento privilegia l’interesse a che sulla medesima causa più giudici non si pronuncino contemporaneamente e con esiti che possono contraddirsi. La disciplina della litispendenza è derogata da quella sul trasferimento dell’azione civile nel processo penale… nel senso che, volendo l’ordinamento consentire e privilegiare il congiunto esame del fatto e dei suoi effetti penali e civili, da un lato permette al danneggiato di proporre di nuovo la propria domanda nel processo penale, dall’altro è il processo civile in precedenza iniziato a doversi chiudere, lasciando che sull’azione civile provveda il giudice penale. Il fenomeno del trasferimento dell’azione civile nel processo penale presenta altri due tratti. Il danneggiato, spendendo la facoltà di spostare dal processo civile a quello penale la propria domanda, non rinuncia a perseguire la soddisfazione del suo diritto, ma, in un sistema di rapporti tra processo penale e processo civile, per cui questo dovrebbe segnare il passo sino alla conclusione dell’altro (art. 2 c.p.p.artt. 1930 e 295 c.p.c. 1942), opta per la via che gli consente di vedere esaminata l’azione civile nel medesimo tempo in cui si svolge il processo penale. Questo, tuttavia, può chiudersi con un esito che non consente al giudice penale di pronunciare sull’azione civile, anche se non sono destinati a determinare preclusioni di giudicato rispetto al merito della pretesa, sicché per il danneggiato si prospetta la possibilità, ma anche la necessità di dover tornare davanti al giudice civile”. La sentenza, a questo punto, richiamata l’elaborazione giurisprudenziale sull’art. 24 c.p.p., comma 1, art. 1930, evidenziando che in essa si era affermato il principio di diritto per cui una decisione di contenuto preclusivo non potesse “essere pronunciata né dal giudice di primo grado, né da quello dell’impugnazione, quante volte la situazione pregiudiziale impediente dell’ulteriore svolgimento del processo civile si fosse nel frattempo esaurita”, ha evidenziato che “questa affermazione di principio mostra che il fenomeno del trasferimento dell’azione civile nel processo penale, più che all’area di estinzione del processo civile, attiene all’area dei rapporti tra processi, nel caso tra processo civile e penale. Sicché il trasferimento dell’azione civile dal processo civile a quello penale va considerato non già un fatto che estingue il primo, quanto un fatto che ne impedisce il proseguimento, perché non possono pendere davanti a giudici diversi più processi per la stessa causa e perché l’ordinamento consente alla parte di chiedere che sul merito della domanda già proposta al giudice civile provveda ormai il giudice penale. Preclusione che ha ragion d’essere dichiarata in quanto sussiste nel momento in cui è rappresentata al giudice, ma che non richiede eccezione di parte, perché attiene, come si è visto per la litispendenza, ad un interesse all’ordinato esercizio della giurisdizione, che sovrasta il potere dispositivo delle parti”. La Corte, quindi, ha concluso affermando che “le modificazioni intervenute, con il codice di procedura penale del 1989, nella disciplina dei rapporti tra processo penale e processo civile, non hanno tolto al danneggiato la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale e neppure ne hanno alterato i fondamentali aspetti di struttura, avendone solo accentuato l’aspetto della facoltatività, perché l’azione civile può proseguire in sede civile se non è trasferita nel processo penale (75.2 c.p.p.) ed il processo civile deve essere sospeso solo quando è iniziato dopo che il danneggiato ha già proposto l’azione civile nel processo penale o dopo che in questo è stata già pronunciata sentenza penale di primo grado (art. 75.3 c.p.p.). Sicché, nella costanza dei tratti strutturali del fenomeno, neppure è da riconoscere portata innovativa alla formula, apparentemente caratterizzata da maggiore tecnicismo (rinuncia agli atti del giudizio, anziché rinuncia al giudizio) contenuta nell’art. 75.1, comma 1, seconda parte”. Di conseguenza, “la prosecuzione del processo civile con la pronuncia della sentenza di merito sulla domanda non è contraria a diritto, una volta che il processo penale si è chiuso senza che su di esso sia stata resa una decisione sul merito dell’azione civile”.
4.4. Il principio affermato nella sentenza n. 189 del 2001 cit., è stato, in seguito, ribadito dalle sentenze della Corte n. 21057 del 2004, n. 18193 del 2007 e n. 15995 del 2011. In particolare, la sentenza n. 18193 del 2007 cit., dopo aver premesso che la regola posta dall’art. 75 c.p.p., comma 1 “e’ inversa a quella della litispendenza prevista dall’art. 39 c.p.c., nel senso che il processo che si chiude è quello instaurato prima e non quello instaurato dopo. Il trasferimento si muove nell’ottica della concentrazione dei giudizi in funzione di un acceleramento della definizione del giudizio civile risarcitorio che rimarrebbe altrimenti soggetto alla disciplina della sospensione”, ha osservato che “se, però, l’ostacolo viene meno prima che il giudice civile dichiari l’estinzione del processo pendente innanzi a lui in conseguenza del trasferimento dell’azione risarcitoria nel processo penale, non vi è motivo perché sia emessa la pronuncia di estinzione ed il giudizio civile può proseguire fino al suo esito. La ragione è che, trasferendo l’azione risarcitoria nel processo penale, il danneggiato non rinuncia ad ottenere la soddisfazione del proprio diritto ed anzi opta per un sistema di decisione più rapida della vertenza. (…) Sul piano dei principi si può affermare che il trasferimento dell’azione risarcitoria dal processo penale civile a quello penale non si configura come fatto estintivo del processo civile, bensì come fatto impeditivo della sua prosecuzione. Comunque si qualifichi, la preclusione che ne deriva non può essere dichiarata se al momento della declaratoria ha già esaurito i suoi effetti; la declaratoria, peraltro, prescinde dall’eccezione di parte perché attiene all’interesse all’ordinato esercizio della giurisdizione che non è disponibile dalle parti”. La sentenza, quindi, ha concluso cassando la sentenza impugnata che aveva dichiarato l’estinzione del processo civile sebbene all’atto della pronuncia il processo penale si fosse chiuso con sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione priva di statuizioni sull’azione civile.
4.5. La sentenza n. 15995 del 2011 cit., infine, dopo aver richiamato le precedenti decisioni n. 18193 del 2007 cit., n. 189 del 2001 cit. e n. 8737 del 1997 cit., sottolineando che le stesse avevano ricondotto la questione “nell’ambito della litispendenza”, ha ribadito il principio per cui “il trasferimento dell’azione civile in sede penale non è un vero e proprio fatto estintivo, ma piuttosto un fatto ostativo alla sua prosecuzione, di talché la conseguente preclusione non può essere dichiarata ove, al momento della declaratoria essa abbia già esaurito i suoi effetti, essendosi nel frattempo il processo penale concluso senza una pronuncia sull’azione civile” (in senso conf., v. anche Cass. n. 7713 del 2002 e, più di recente, Cass. n. 17936 del 2013).
4.6. Non era, tuttavia, mancata l’affermazione, in sede di legittimità, della soluzione contraria alla possibilità di proseguire il processo civile dopo la costituzione di parte civile, anche se il processo penale si concluda poi senza una decisione sul merito dell’azione civile. La sentenza n. 13946 del 2005, in particolare, ha ritenuto che, a norma dell’art. 75 c.p.p., il trasferimento dell’azione civile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile comportasse l’estinzione ipso facto per rinuncia agli atti, ed esclude, quindi, ogni ipotesi di litispendenza: “introdotto l’atto di costituzione di parte civile dinanzi al giudice penale, il processo civile (ma non l’azione) si estingue ipso facto per rinuncia ai suoi atti; – l’effetto estintivo è automatico, incondizionato, e coincidente, quoad tempus, con la rituale proposizione dell’atto di costituzione nei modi e nelle forme di cui all’art. 79 c.p.p.; – la (stessa) azione civile prosegue, a seguito della translatio iudicii, dinanzi al giudice penale; – non ricorre, nella specie, alcuna ipotesi di litispendenza, istituto processuale che, per la sua legittima configurabilità, postula la contemporanea esistenza di due processi aventi il medesimo oggetto, sicché la sua esistenza non appare più predicabile tutte le volte che uno dei due giudizi, omogenei per soggetti, petitum, causa petendi, si sia viceversa estinto”; secondo la sentenza, pertanto, la proposizione dell’azione civile dopo la costituzione di parte civile e dopo la revoca della costituzione di parte civile non danno luogo ad alcun fenomeno di reviviscenza dell’azione civile (nel medesimo senso, Cass. n. 1985 del 2008).
4.7. Le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza n. 8353 del 2013, risolvendo il contrasto sopra descritto, hanno affermato il principio, che il collegio condivide pienamente, secondo il quale il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.c., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c. in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati e che, pertanto, tale estinzione è rilevabile anche d’ufficio ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale.
Secondo le Sezioni Unite, in effetti, la rinuncia agli atti del giudizio di cui parla l’art. 75 c.p.p. (il quale dispone che “l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato” e che “l’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile) non si identifica con quella prevista dall’art. 306 c.p.c. sol che si consideri che l’effetto estintivo non può seguire all’accettazione della controparte, in quanto il trasferimento è espressamente definito dalla norma come una facoltà e la mancata accettazione si configurerebbe come un’opposizione a tale facoltà, per cui è giocoforza ritenere che la norma regoli in realtà la litispendenza al fine precipuo di evitare contrasti di giudicati, con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non sarà il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile, precedentemente adito.
Deve, dunque, ritenersi che l’estinzione operi sì d’ufficio, nel senso che non è necessaria l’eccezione di parte, ma possa essere dichiarata solo in quanto, nel momento in cui il giudice trae consapevolezza della situazione processuale, per effetto della segnalazione della controparte o autonomamente, persista la ricordata situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale.
In definitiva, hanno concluso le Sezioni Unite, il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché tale estinzione è rilevabile anche d’ufficio ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull’azione civile in sede penale.
4.8. Si tratta, come correttamente (anche se implicitamente) ritenuto dalla corte d’appello, di una conclusione che, per l’ampiezza della sua formulazione, non consente di distinguere – come invece pretende il ricorrente – in ragione delle diverse cause che possono aver determinato la mancata pronuncia da parte del giudice penale sulla domanda risarcitoria proposta in sede penale, e trova, pertanto, generalizzata applicazione, comprendendo anche il caso, come quello in esame, in cui il giudice penale non si sia pronunciato sulla domanda risarcitoria in conseguenza della revoca (implicita o esplicita) alla costituzione di parte civile da parte del danneggiato.
Nella prospettiva condivisa dalle Sezioni Unite, infatti, l’estinzione del processo civile a norma dell’art. 75 c.p.p. si verifica solo a seguito della pronuncia del giudice civile e sempre che questi, nel momento in cui emette la sua decisione, accerti l’attuale pendenza del giudizio penale nel quale era stata operata la translatio iudicii, per cui, se, nelle more, la costituzione di parte civile nel processo penale sia (per qualunque ragione) venuta meno (anche se si tratta di una scelta volontaria dello stesso danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile), il processo civile prosegue innanzi al giudice originariamente adito con salvezza degli atti medio tempore compiuti.
4.9. In definitiva, riportata la questione di cui si discorre nell’ambito della litispendenza, deve ribadirsi che il trasferimento dell’azione civile in sede penale non è un vero e proprio fatto estintivo ma piuttosto un fatto ostativo alla sua prosecuzione e che, di conseguenza, “in adesione a una soluzione giurisprudenziale ispirata a comprensibili esigenze di economia processuale (art. 111 Cost.)”(Cass. n. 15995 del 2011, in motiv.), nessuna preclusione può essere su quest’ultimo punto dichiarata se, al momento della declaratoria, la stessa abbia già esaurito i suoi effetti essendosi nel frattempo il processo penale (definitivamente) concluso (sul punto), com’e’ accaduto nel caso in esame, senza una pronuncia sull’azione civile: tanto più se si considera che la revoca della costituzione di parte civile non preclude il successivo “esercizio” della stessa azione innanzi al giudice civile (art. 82 c.p.p., comma 4), mediante la proposizione di un nuovo giudizio ovvero, se ancora possibile, la prosecuzione di quello già proposto e ancora pendente perché non dichiarato estinto. E ciò basta ad escludere che il danneggiato, attraverso la prosecuzione di tale giudizio, per ciò solo abusi del relativo diritto: del resto, quale rimedio per eventuali abusi, l’art. 82 c.p.p., comma 3, prevede espressamente che, una volta che la parte civile abbia revocato la sua costituzione nel processo penale, l’imputato e il responsabile civile possono (solo) far valere, in sede civile, le spese e i danni che tale intervento abbia ad essi eventualmente cagionato.
5. Il ricorso proposto dev’essere, quindi, rigettato.
6. La novità della questione posta, in termini di concreta individuazione dell’ambito di applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, induce la Corte alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis e dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite tra le parti; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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