LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34581-2018 proposto da:
P.C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MONICA ROTA e DAVIDE DARIO BONSIGNORIO;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 823/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2018 R.G.N. 1578/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
che:
1. la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di P.C.G. intesa all’accertamento del diritto a percepire dalla società Telecom Italia s.p.a., a titolo di retribuzioni ovvero di risarcimento del danno, per il periodo 1 febbraio 2014/31 gennaio 2015, la somma complessiva di Euro 32.315,22 con condanna della società al relativo pagamento; la pretesa azionata dal lavoratore scaturiva dall’accertamento giudiziale della inefficacia della cessione del ramo di azienda al quale il lavoratore era addetto da Telecom Italia s.p.a. alla società Telepost;
1.1. il giudice di appello, in dichiarata adesione a proprio precedente tra le medesime parti, richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc civ., ha motivato il rigetto della pretesa del lavoratore con il fatto che questi aveva stipulato con la cessionaria Telepost un accordo transattivo in base al quale aveva accettato la messa in mobilità a fronte dell’erogazione di un incentivo all’esodo; in tale precedente erano richiamate, a conforto della soluzione adottata, le sentenze di questa Corte, n. 6755/2015 e n. 9803/2015, intervenute tra le stesse parti in fattispecie analoga differenziandosi solo i periodi oggetto di pretesa; in tali precedenti ed in particolare in Cass. n. 6755/2015 era stato ritenuto, in sintesi, che l’accordo transattivo del lavoratore con la cessionaria Telepost aveva determinato il venir meno dell’unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con la società cessionaria; tanto comportava l’estinzione della pretesa azionata nei confronti della cedente Telecom Italia restando irrilevante l’accertamento definitivo circa la inefficacia della cessione di azienda e la mancata riammissione al lavoro del P.C. da parte della società cedente; né poteva assumere rilievo la sentenza n. 20422/2012 della Corte di cassazione che si era pronunziata sulla sola questione della legittimità della cessione del ramo di azienda ed in tale contesto affermato che l’intervenuta conciliazione fra i lavoratori e Postel non incideva sul loro interesse ad agire; per completezza era ancora da rilevare che l’appellante non aveva provato il danno nel periodo dedotto non avendo compiutamente allegato circostanze e deduzioni inerenti il concreto pregiudizio subito per la condotta della datrice di lavoro Telecom;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.C.G. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. censurando la sentenza impugnata per omesso rilievo dell’efficacia preclusiva del giudicato rappresentato da Cass. n. 20422/2012 in merito alla inidoneità della transazione con Telepost a spiegare influenza sul rapporto tra il P. e Telecom Italia s. p.a.;
2. con il secondo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.; censura la sentenza impugnata per avere affermato la della idoneità della risoluzione del rapporto di lavoro con la cessionaria Telepost a influire (anche) sul rapporto con la cedente Telecom, assunto basato sul falso presupposto della valida cessione del ramo di azienda al quale esso lavoratore era addetto, presupposto definitivamente smentito da Cass. n. 20422/2012 che, sancendo la inefficacia del trasferimento di azienda, aveva in radice escluso l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. e quindi la continuità giuridica del rapporto di lavoro del P.C. con la società cessionaria;
3. con il terzo motivo deduce nullità e annullabilità della sentenza per manifesta impossibilità di ricostruire la ratio decidendi alla base dell’affermata insussistenza della carenza di prova del danno subito dal lavoratore in relazione al periodo dedotto; in particolare non era dato comprendere se fosse carente la prova dell’assenza di aliunde perceptum ovvero relativa al procedimento di quantificazione della somma richiesta;
4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1223 c.c.; sostiene di avere espressamente dedotto e documentato sia in primo che in secondo grado i fatti costitutivi del proprio diritto al risarcimento del danno, vale a dire la inefficacia del trasferimento di azienda e l’avvenuta messa a disposizione della prestazione lavorativa già prima di introdurre la causa per il riconoscimento della invalidità del trasferimento di azienda, la mancata reintegrazione in servizio e la misura delle retribuzioni maturate e dovute a titolo di risarcimento per il periodo dal 1.2.2014 al 31.1.2015, in ragione dell’illegittima mancata accettazione della prestazione lavorativa; costituiva onere di controparte, onere in concreto non assolto, la prova dei fatti estintivi della pretesa azionata;
5. il primo ed il secondo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati;
5.1. in continuità con quanto affermato da Cass. n. 22427/2021 in relazione ad un giudizio tra le stesse parti, nel quale la pretesa azionata dal lavoratore nei confronti della società Telecom concerneva un periodo diverso da quello oggetto del presente giudizio, deve ritenersi fondato il motivo di ricorso che denunzia l’omesso rilievo del giudicato formatosi per effetto della sentenza di questa Corte n. 29422/2012, resa tra le stesse parti, la quale ha accertato che la transazione col terzo (Telepost) si configurava quale res inter alios acta e che “per tali ragioni non può condividersi l’argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni da Telepost, il lavoratore avrebbe fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima aveva con Telecom Italia, che quindi non potrebbe più rivivere, assunto viziato dal supporre l’esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti ex art. 2112 c.c., d’un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi”;
5.2. ed invero la portata dell’affermazione di Cass. n. 29422/2012 trascende il profilo della verifica del mero interesse ad agire ma assume un significato più ampio in quanto la qualificazione della transazione tra il P.C. e la cessionaria Telepost come res inter alios acta rende la stessa priva di diretta efficacia sul rapporto con la cedente Telecom, rapporto del quale è stata accertata la giuridica continuità per effetto della inefficacia della cessione del ramo di azienda giudizialmente accertata;
5.3. la inidoneità dell’atto transattivo relativo al rapporto (di fatto) instaurato con Comdata ad incidere sul rapporto con la società cedente, rapporto da ritenersi tutt’ora in essere in ragione della inefficacia della cessione del ramo di azienda cui il lavoratore era addetto risulta coerente con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass. n. 16793/2020, Cass. n. 16792/2020, Cass. n. 16710/2020) i quali, sulla scia di Cass. Sez. Un. 2990/2018, ricostruiscono la vicenda connessa ad una cessione di azienda dichiarata inefficace – in quanto non riconducibile all’ambito dell’art. 2112 c.c. – come connotata da una duplicità di rapporti: l’uno, di continuità giuridica, con il soggetto cedente, l’altro, di fatto, con il soggetto cessionario, e riconoscono il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del cedente (nel caso di specie Telecom Italia) le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per aliunde perceptum;
5.4. in tale contesto alcun effetto preclusivo e’, infine, da riconoscersi al giudicato di cui alle sentenze di questa Corte intervenute tra le medesime parti (Cass. n. 6755/2015 e Cass. n. 9803/2015) nelle quali si è escluso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti della cedente Telecom quale effetto della estinzione del rapporto di lavoro conseguente alla transazione conclusa con la società cedente, atteso che in quei giudizi la pretesa azionata aveva natura risarcitoria laddove in ragione dei precedenti menzionati la pretesa nei confronti della cedente ha natura retributiva;
6. si impone pertanto in accoglimento dei primi due motivi di ricorso la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado per il riesame della vicenda alla luce dei principi richiamati;
6.1. l’accoglimento con rinvio dei primi due motivi di ricorso assorbe l’esame delle ulteriori censure articolate con i motivi terzo e quarto;
7. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021