Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36000 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35197/2018 promosso da:

S.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Paisiello 15, presso lo studio dell’avv. Giovanni Bellomo, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Ciani, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, e ADER Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2676/18 della CTR della Lombardia, depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2676/18, depositata il 12/06/2018, la CTR della Lombardia ha respinto l’appello proposto dal contribuente contro la statuizione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 06820151460000215005, notificato a S.F. il 10/01/2016.

Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate e I’ADER Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, ADER) si sono difese con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.l. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 112,115 e 116 c.p.c., richiamati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di statuire sul dedotto vizio dell’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, conseguente alla mancata indicazione del valore dell’immobile gravato da ipoteca.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, art. 7, comma 1, e art. 10, nonché della L. 241 del 1990, art. 3, oltre che la lesione del diritto di difesa ex artt. 3,23 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in riferimento a due profili: a) erronea esclusione dell’invalidità dell’avviso di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione ad esso della nota di iscrizione ipotecaria del 01/12/2015 n. 120169721490, a cui era fatto rinvio per relationem; b) erroneo rigetto dell’eccezione d’invalidità dell’avviso di iscrizione ipotecaria per assenza dell’indicazione del valore attribuito al bene ipotecato.

2. Il primo motivo di ricorso può essere esaminato unitamente al profilo indicato sub. b) del secondo motivo, stante la stretta connessione esistente tra i rilievi mossi.

Viene, in sintesi, contestata la mancata statuizione sull’eccepita invalidità dell’avviso di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione del valore attribuito al bene ipotecato e, comunque, il mancato accoglimento di tale eccezione.

Entrambe le censure devono essere respinte.

2.1. Si deve tenere presente che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, il giudice di legittimità può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (v. Cass., Sez. 2, n. 2313 del 2010; Cass., Sez. 5, n. 24914 del 2011; Cass., Sez. 6-5, n. 5729 del 2012; Cass., Sez. 5, n. 16171 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 9693 del 2018).

Nel caso di specie, si verifica proprio tale evenienza, tenuto conto che effettivamente la CTR non ha adottato una espressa statuizione, riferita alla censura relativa alla dedotta invalidità dell’avviso impugnato per mancata indicazione del valore del bene ipotecato, ma tale censura non risulta fondata.

2.2. Com’e’ noto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis alla fattispecie, stabilisce quanto segue: “1. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. 1 bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila Euro. 2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione. 2 bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

Il riferimento al valore dell’immobile, e in particolare al modo di calcolarlo, è contenuto nel successivo D.P.R. cit., art. 79 – pure menzionato nella disposizione appena riportata, per indicare un caso in cui il concessionario deve necessariamente iscrivere ipoteca (quando cioè l’importo complessivo del credito non supera il 5% del valore dell’immobile) – ma è funzionale alla determinazione del prezzo base dell’incanto.

Anche il precedente D.P.R. cit., art. 76, al comma 2, menziona il valore dell’immobile, sempre determinato ai sensi del D.P.R. cit., art. 79, ma solo per stabilire che il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel precedente comma 1.

In effetti, nessuna previsione normativa richiede, quale requisito di validità dell’avviso di iscrizione ipotecaria, l’indicazione del valore del bene ipotecato, sicché non può ritenersi necessaria la sua indicazione.

2.3. In tale ottica, si pone già un precedente di questa Corte, ove è stata cassata una decisione della CTR, che aveva, appunto, ritenuto necessaria la presenza nella comunicazione di iscrizione ipotecaria dell’indicazione del valore degli immobili, determinati in funzione della rendita catastale (per permettere di valutare la congruità del valore in virtù del quale viene iscritta ipoteca), evidenziando l’assenza di disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, che richiedano di fare menzione nella comunicazione di iscrizione di ipoteca della rendita catastale degli immobili colpiti dall’ipoteca (Cass., Sez. 6-5, n. 24258 del 13/11/2014).

Per valutare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria non e’, infatti, necessaria l’indicazione del valore dell’immobile – e, conseguentemente, della rendita catastale, in base alla quale, ai sensi del D.P.R. cit., art. 79, tale valore è determinato – essendo, invece, sufficiente l’indicazione del valore del credito per cui si procede, poiché l’iscrizione ipotecaria è legittima indipendentemente dal valore dell’immobile aggredito, ove il credito per cui si proceda superi l’importo indicato dal D.P.R. cit., art. 77, comma 1 bis, sopra riportato, essendo solo obbligatoria (e non facoltativa), ai sensi del D.P.R. cit., art. 77, comma 2, qualora l’importo di detto credito non superi il 5% di quello dell’immobile (Cass., Sez. 6-5, n. 24258 del 13/11/2014).

2.4. Le censure devono pertanto essere respinte, in applicazione del presente principio: “L’avviso di iscrizione ipotecaria, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non deve contenere l’indicazione del valore dell’immobile ipotecato, che non è richiesta da alcuna disposizione normativa e neppure è necessaria per verificare la legittimità dell’iscrizione, per il cui controllo è sufficiente l’indicazione del credito per cui si procede, che non deve superare l’importo indicato dal D.P.R. cit., art. 77, comma 1 bis”.

3. La prima censura del secondo motivo di ricorso è infondata.

3.1. Parte ricorrente ha dedotto che nell’avviso di iscrizione ipotecaria notificato era stata menzionata la nota d’iscrizione, di cui ha riportato anche gli estremi (v. p. 9 del ricorso per cassazione), aggiungendo che, però, tale nota non era stata poi allegata all’avviso notificato.

Per questo motivo, ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse adempiuto all’obbligo di motivazione, nella specie operato per relationem, in mancanza dell’allegazione dell’atto come sopra solo indicato.

3.2. Com’e’ noto che, secondo la L. n. 212 del 2000, art. 7, “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Con riferimento all’avviso di accertamento, questa Corte ha più volte precisato che l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare all’avviso gli atti ivi menzionati deve essere inteso in relazione alla finalità di integrare le ragioni che giustificano il provvedimento adottato, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non sono stati già trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento, con esclusione di quelli a cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, potranno poi essere utilizzati ai fini della prova della pretesa impositiva (così Cass., Sez. 5, n. 24417 del 05/10/2018).

Più in generale, l’onere di allegazione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, non riguarda tutti gli atti menzionati dall’Amministrazione nell’atto adottato, ma è limitato ai documenti, non conosciuti né ricevuti dal contribuente, costituenti il presupposto dell’atto stesso, essendo finalizzato ad evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo (Cass., Sez. 5, n. 14723 del 10/07/2020).

D’altronde, il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, deve essere interpretato alla luce dell’intero sistema in cui si inserisce, tenendo in particolare presente, oltre al principio del raggiungimento dello scopo, anche il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 10, ove è stabilito che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”. Pertanto, alla luce del principio di ragionevolezza, espresso dall’art. 3 Cost., nonché del principio di solidarietà economica e sociale, di cui all’art. 2 Cost., che deve ispirare i rapporti reciproci – anche tributari – fra Pubblica Amministrazione e cittadino, la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente, e in negativo, sulla sua sfera giuridica (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018).

Applicando tali principi all’avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria, appare evidente che l’obbligo di allegazione, integrando l’obbligo di motivazione, deve riguardare quegli atti che, richiamati nella motivazione di quello impugnato, servono a rappresentare le ragioni per le quali quest’ultimo viene adottato. E’ per tali ragioni che il giudice di legittimità ha già affermato che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non richiede alcuna specifica motivazione, che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria posta a fondamento dell’iscrizione (v. in motivazione Cass., Sez. 5, n. 4587 del 22/02/2017).

Nel caso di specie non è contestato che ciò sia avvenuto. Dalle allegazioni dello stesso contribuente si evince, poi, che l’Amministrazione ha indicato, oltre agli elementi essenziali appena indicati, anche la nota attraverso la quale tale iscrizione è stata effettuata (nota del 01/12/2015 n. 120169721490, menzionata a p. 9 del ricorso per cassazione). L’allegazione di quest’ultima all’avviso notificato non avrebbe fornito elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa del contribuente, in relazione all’atto d’iscrizione ipotecaria, i cui presupposti giustificativi si fondano esclusivamente sull’esistenza del credito in questo modo cautelato.

5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

6. La statuizione sulle spese, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

Il ricorrente deve pertanto essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle controricorrenti.

7. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle controricorrenti nel presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito;

dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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