Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36035 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20267/2020 R.G., proposto da:

V.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gerardo Coralluzzo, con domicilio in Battipaglia, Via Olevano n. 267.

– ricorrente –

contro

P.C., P.A., G.R., P.L., P.S., rappresentati e difesi dall’avv. Laura Giovine, con domicilio in Battipaglia, Via Trieste n. 23.

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10546/2020, depositata in data 3.6.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. P.D., P.C. e P.A. hanno adito il Tribunale di Salerno, chiedendo di accertare che V.A., proprietaria di un fondo confinante con la proprietà degli attori, aveva realizzato una costruzione posta a distanza illegale, instando per l’arretramento del manufatto e l’attribuzione delle spese processuali.

La V. si è costituita e ha chiesto di respingere la domanda, assumendo che la nuova opera era conforme alle prescrizioni in tema di distanze imposte dalla concessione edilizia.

Espletata c.t.u. ed esaurita l’istruttoria, il Tribunale ha stabilito che la convenuta aveva realizzato un interrato che fuoriusciva dal suolo per mt. 1,33 e che era collocato a mt. 3,41 dall’edificio degli attori, in violazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico locale che prescrivevano un distacco di mt. 4,4 tra le costruzioni (calcolato in rapporto all’altezza dei manufatti), e ha ordinato l’arretramento dell’opera fino al rispetto della distanza legale.

La pronuncia è stata confermata in appello.

La V. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due censure, lamentando – con il primo motivo – la violazione dell’art. 873 c.c., sostenendo, tra l’altro, che le norme tecniche locali imponevano il distacco tra costruzioni e non dai confini, rendendo applicabile il criterio della prevenzione; che la nuova costruzione non superava l’altezza di tre metri di un muro di cinta presente in loco. Con il secondo motivo, ha dedotto che il giudice distrettuale aveva fatto proprie – in modo del tutto acritico – le risposte del c.t.u. ai rilievi dei tecnici di parte.

Per quanto qui rileva, questa Corte, respingendo il primo motivo di ricorso, ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse con la ratio decidendi della pronuncia di appello quanto all’operatività della prevenzione, precisando che la sentenza di appello aveva negato che la convenuta potesse giovarsene, non già calcolando la distanza dal confine ma perché, al momento della realizzazione del nuovo manufatto, già “preesisteva” sul predetto confine la costruzione dei convenuti.

La revocazione della ordinanza è chiesta da V.A. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui resistono con controricorso e con memoria ex art. 380 bis c.p.c. P.C., P.A., P.L., P.S. e G.R., le ultime tre quali eredi di P.D..

2. Va respinta l’eccezione di invalidità del mandato alle liti apposto sul controricorso. La procura è conferita su foglio congiunto materialmente al controricorso – con modalità che ne attestano la riferibilità al presente giudizio e la specialità (Cass. 887/2019; Cass. 20692/2018; Cass. s.u. 2642/1998) – menziona anche il provvedimento di legittimità impugnato e soddisfa il requisito di anteriorità rispetto alla notifica dell’atto di resistenza o di impugnazione (Cass. S.u. 13431/2014).

3. L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’ordinanza impugnata si fonderebbe su un dato di fatto – l’esistenza sul confine di una costruzione realizzata dai P. in data anteriore alla costruzione del manufatto della ricorrente smentita dalle risultanze di causa e dalla pronuncia di primo grado.

Il ricorso è inammissibile.

L’errore sul fatto può essere motivo di revocazione della sentenza solo se l’erronea percezione o la svista materiale abbia il carattere della “rilevanza e decisività”.

La decisione deve essere “effetto” del preteso errore di fatto, e, quindi, occorre che il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento o rappresenti l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione.

Tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata deve – perciò – intercorrere un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa da quella adottata (Cass. s.u. 1666/2009; Cass. 6881/2014).

Nel caso in esame, la V., con il primo motivo di ricorso, aveva lamentato che l’ordine di arretramento adottato dal tribunale si basasse, erroneamente, sull’esistenza dell’obbligo della convenuta di osservare un distacco assoluto dai confini (cfr. ordinanza, pag. 3), argomentazione cui questa Corte ha replicato, rilevando che la censura non si confrontava con l’effettivo contenuto della decisione di appello, fondata invece sull’assunto che prevenienti fossero i P. (avendo essi edificato per primi sul confine) e non già la V. e che solo per tale ragione la distanza fosse stata calcolata dal confine.

Si legge, difatti, nell’ordinanza impugnata che “i distacchi sono stati misurati dal confine non in relazione a questo considerato in modo ideale quale demarcazione fra i fondi, ma perché su di esso era collocata la costruzione dei convenuti”.

La decisione di legittimità si è perciò limitata ad evidenziare che il primo motivo di ricorso non era – in parte qua- pertinente alla luce delle circostanze accertate già dalla Corte d’appello.

La preesistenza della costruzione dei resistenti sul confine è stata infatti – ritenuta vera dal giudice di secondo grado ed ha – peraltro costituito questione oggetto di dibattito processuale e di successiva pronuncia.

Non solo quindi, il ricorrente dà per vero un dato di fatto che il giudice di appello (non certo quella di legittimità) ha ritenuto insussistente, ma – soprattutto – è decisivo evidenziare che il vizio disciplinato dall’art. 295 c.p.c., n. 4, assume rilevanza solo se riguarda gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 26643/2018).

Il ricorso è – per tali ragioni – inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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