Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36036 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29581/2020 R.G., proposto da:

B.P., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guido Bregalanti, con domicilio in Cremona, Via Manna n. 4.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CREMONA, in persona del Prefetto p.t..

– intimata –

avverso la sentenza del tribunale di Cremona n. 73/2020, pubblicata in data 11.2.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. B.P. ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Cremona, avverso l’ordinanza ingiunzione con cui gli era stata sospesa la patente di guida e gli erano stati decurtati due punti della patente, per aver effettuato, in data 30.11.2018, un sorpasso all’altezza di intersezione lungo la statale ***** di ***** in violazione dell’art. 148 CDS.

Ha contestato la genericità e la contraddittorietà del verbale – da cui risultava l’effettuazione di due distinti sorpassi – l’omessa indicazione del tipo di veicolo sorpassato e l’errata applicazione delle sanzioni.

La sentenza del giudice di pace, che aveva dichiarato la legittimità del provvedimento sanzionatorio, è stata confermata in appello.

Il tribunale – dichiarate inammissibili tutte le questioni non sollevate con i motivi di opposizione – ha specificato che: a) la mancata indicazione a verbale della sanzione edittale non era causa di nullità, poiché la condotta illecita era compiutamente descritta ed il ricorrente, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente comprendere quale violazione gli fosse stata contestata; b) la tipologia del veicolo sorpassato era contenuta nell’ordinanza del 7.12.2018 e la testimonianza dell’agente verbalizzante aveva consentito di acclarare che si trattava di due autoveicoli, precisando inoltre che l’appellante, poiché pienamente consapevole dei fatti di causa, essendo l’autore materiale della condotta, non poteva limitarsi ad ipotizzare il perfezionamento di astratte fattispecie alternative, dovendo allegare e provare una differente dinamica del fatto; c) era irrilevante la mancata menzione del numero della patente, dei punti decurtati e della data di conseguimento della patente stessa. La pronuncia ha infine sottolineato che la commissione della violazione era provata dalle risultanze del verbale, superabili solo mediante la querela di falso.

Per la cassazione della sentenza B.P. propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

La Prefettura non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il ricorso risulta irritualmente notificato alla Prefettura presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Data l’inammissibilità dell’impugnazione, non è necessario regolarizzare il contraddittorio: la rinnovazione della notifica si tradurrebbe in un adempimento inutile, in contrasto con le esigenze di durata ragionevole del giudizio (Cass. 16141/2019; Cass. 12515/2018).

3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 47 e 148 CDS, del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383 e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che il verbale non consentiva di individuare quale norma fosse stata violata, richiamando genericamente l’art. 148 CDS che però disciplina sei diverse fattispecie illecite, e non specificava la tipologia del veicolo sorpassato, indicazione che era necessaria per ritenere sussistente la violazione, occorrendo che il sorpasso non fosse stato effettuato rispetto ad un veicolo a due ruote privo di motore. Infine, la prova testimoniale aveva evidenziato che era stato contestato un secondo sorpasso, da ritenere legittimo poiché effettuato su una strada regolata da semafori.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che competeva all’amministrazione provare la commissione dell’infrazione, prova che non poteva considerarsi raggiunta, non risultando dal verbale quale veicolo fosse stato sorpassato, né il punto esatto di commissione della violazione.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Il verbale impugnato, nel descrivere la condotta sanzionata, precisava che “ai sensi dell’art. 148 CDS, il conducente del veicolo indicato precorreva la SS ***** con direzione di marcia *****-***** e giunto all’altezza dell’intersezione stradale tra la predetta SS***** e la via Europa nel Comune di Acquanegra Cremonese sorpassava altro veicolo, inoltre proseguendo nella medesima direzione effettuava ennesimo sorpasso all’altezza di altra intersezione con l’ingresso della ditta Veronesi”.

L’accertamento della completezza della contestazione – che è compito riservato al giudice di merito – appare, nella specie, logicamente motivata ed esente da vizi giuridici.

Come già posto in rilievo dal tribunale, il verbale non si limitava a richiamare la disposizione violata, ma descriveva anche la condotta materiale, risultando irrilevante il generico richiamo all’art. 148 CDS, potendo la parte agevolmente comprendere quale fattispecie illecita gli fosse stata addebitata.

Deve inoltre ribadirsi che il verbale fa piena fede – fino a querela di falso – riguardo alla verità dei fatti direttamente percepiti dai verbalizzanti e segnatamente – nello specifico – riguardo all’effettuazione di un sorpasso in prossimità di intersezione (Cass. 23800/2014; Cass. 11012/2013; Cass. 3705/2013).

Di conseguenza, le censure del ricorrente, volte ad accreditare una diversa ricostruzione della dinamica del fatto, che però – come ha puntualizzato la sentenza – è rimasta indimostrata, non essendo stata proposta querela di falso, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Quanto al fatto che il sorpasso fosse stato effettuato in presenza di un semaforo che rendeva lecita la manovra, la circostanza emersa solo in istruttoria – è stata tardivamente dedotta – come ha dato atto la sentenza impugnata con statuizione non adeguatamente censurata.

A pag. 3 del ricorso si legge, difatti, senza ulteriori deduzioni, che le deposizioni dei testi comprovavano l’incompletezza contenutistica del verbale, ma trascurando che la presenza del semaforo non era stata allegata nell’atto di opposizione a motivo di illegittimità del verbale impugnato.

E’ principio assolutamente pacifico che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde ai principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della “causa petendi”, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione (Cass. 656/2010; Cass. 232/2016).

L’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dalle preclusioni processuali (artt. 183 e 184,420 c.p.c.) non può introdurre in corso di causa nuovi motivi di illegittimità della sanzione, poiché la relativa allegazione integra un’inammissibile domanda nuova (Cass. 9178/2010; Cass. 2962/2016). Parimenti, il giudice non può rilevare d’ufficio eventuali profili di illegittimità della sanzione non sollevati dall’interessato, fatta salva la sola inesistenza del provvedimento sanzionatorio.

In ogni caso, come si è già evidenziato, dal verbale risultava l’effettuazione di un duplice sorpasso, il secondo dei quali eseguito in prossimità di intersezione e quindi in violazione dell’art. 148 CDS (cfr. sentenza, pag. 6), essendo la presenza del verbale circostanza che non poteva giustificare – comunque – la condotta del conducente.

Riguardo, infine, alla mancata individuazione del tipo di veicolo sorpassato, il vizio di insufficienza della contestazione è insussistente, avendo il tribunale chiaramente affermato che tale indicazione era contenuta nell’ordinanza ingiunzione.

Peraltro, la precisazione – contenuta nel verbale – che il sorpasso era stato eseguito nei confronti di altro veicolo in violazione dell’art. 148 CDS, unitamente alla contestuale applicazione della sanzione prevista per tale tipo di infrazione, non poteva intendersi in altro modo che come inequivoco riferimento alla presenza e al coinvolgimento nella dinamica del fatto di altri mezzi a motore, senza che fossero necessarie ulteriori precisazioni, competendo semmai all’opponente dare prova del contrario.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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