Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36042 del 22/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5271-2020 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Calabria n. 56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati SORGE ALFREDO ed SORGE AMEDEO;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 30, presso lo studio dell’avvocato GIACANI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMITO MASSIMILIANO;

– controricorrente –

e contro

D.M.M. e C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5664/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 7.11.2008 B.R. evocava in giudizio la società Gente di Mare S.a.s. innanzi il Tribunale di Torre Annunziata, per sentirla condannare al pagamento del saldo del prezzo pattuito per la compravendita di una imbarcazione, che la convenuta aveva pagato solo per metà.

Resisteva la società convenuta, che eccepiva vizi della cosa venduta e spiegava domanda riconvenzionale per la riduzione del prezzo pattuito per la compravendita.

Con sentenza n. 2066/2015 il Tribunale accoglieva la domanda principale, rigettando quella riconvenzionale.

Con la sentenza impugnata, n. 5664/2019, la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame interposto avverso tale decisione dalla società Gente di Mare S.a.s. e dal suo legale rappresentante pro tempore S.C., in proprio. In particolare, la Corte di merito riteneva che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, si era determinata l’estinzione del soggetto giuridico, con conseguente perdita della sua capacità di stare in giudizio. L’appello, invece, era stato proposto dalla società Gente di Mare S.a.s., con atto notificato dopo l’intervenuta estinzione, sulla base di una procura antecedente a detto evento ed il S. – secondo la Corte partenopea – non aveva mai speso la propria qualità di socio succeduto alla società disciolta.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.C., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso B.R..

D.M.M. e C.M., parti del giudizio di merito in quanto comproprietari dell’imbarcazione oggetto di causa, ed intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata comunicazione dell’avvenuto decesso del ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Il Collegio non condivide la proposta del relatore.

Preliminarmente, va dato atto dell’irrilevanza, in sede di legittimità, dell’intervenuto decesso della parte ricorrente, posto che nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. e ss. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1257 del 23/01/2006, Rv. 586844; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23294 del 14/12/2004, Rv. 579569).

Con il primo motivo il ricorrente, dopo aver riprodotto il proprio atto di appello, si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia considerato che egli aveva agito sia in veste di amministratore della società estinta, sia in proprio, ossia in veste di socio illimitatamente responsabile della stessa.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che egli non avesse speso la qualità di socio illimitatamente responsabile, senza considerare che, a tal fine, sarebbe stata sufficiente la proposizione del gravame in proprio.

Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondate.

Va premesso che, in relazione alla vicenda dello scioglimento e liquidazione della società, questa Corte ha affermato che “… qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali…” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013, Rv. 625326).

Come in ogni altro fenomeno di carattere successorio, dunque, il trasferimento dei giudizi pendenti dalla società estinta ai suoi soci è regolato dal principio per cui “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014, Rv. 630997; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11276 del 10/05/2018, Rv.648916 e Cass. Sez. 6-3 Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020, Rv. 657936).

Nel caso di specie, il S. aveva l’onere di fornire la prova della propria qualità di successore della società estinta e di spendere la relativa qualità. La Corte di Appello ha, al riguardo, ritenuto insufficiente la sola proposizione del gravame in proprio, da parte del S., sul presupposto che ciò non implicasse necessariamente la spendita della qualità di socio illimitatamente responsabile della società estinta.

Tuttavia, il giudice di merito non ha considerato che la società Gente di Mare era stata costituita in forma di accomandita semplice ed aveva resistito in prime cure, e poi proposto appello, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, S.C., il quale, in funzione del tipo sociale -si trattava di società in “accomandita semplice”- non poteva che essere uno dei soci accomandatari della disciolta società. Dagli atti del giudizio di merito, dunque, si evinceva la prova che il S., nel proporre appello avverso la decisione di prime cure, non soltanto nella qualità di legale rappresentante della società ormai estinta, ma anche in proprio, aveva -pur senza formulare in atto di appello un’espressa indicazione in tal senso- proposto il gravame anche nella veste di socio illimitatamente responsabile della disciolta Gente di Mare S.a.s.

La Corte di Appello, dunque, non poteva dubitare del fatto che il S., avendo pacificamente partecipato anche in proprio al giudizio di seconde cure -la circostanza emerge, oltreché dall’atto di appello riprodotto a pag. 5 del ricorso, anche dalla prima pagina della sentenza impugnata- aveva agito in veste di socio dell’ormai estinta Gente di Mare S.a.s. L’impugnazione, di conseguenza, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile soltanto relativamente alla società, ma non anche con riguardo alla posizione del S. in proprio.

L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso implica l’assorbimento del terzo, con il quale il ricorrente deduce la corretta instaurazione del rapporto processuale, essendo egli l’unico socio illimitatamente responsabile della società estinta e quindi, come tale, litisconsorte necessario nella causa originariamente proposta nei confronti della predetta società.

La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472