Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.36065 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18413/2017 proposto da:

Comune Procida, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Sebino n. 11, presso lo studio dell’avvocato Caianiello Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Corvino Umberto;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pietro della Valle n. 4, presso lo studio dell’avvocato Tuccillo Mario, rappresentato e difeso dagli avvocati Gallo Renato, e Tundo Antonio;

– controricorrente incidentale –

e contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e Finanze, in persona dei Ministri in carica, domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

Marina di Procida S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 361/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto: in tesi l’inammissibilità del ricorso del ricorso principale; in ipotesi l’accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale;

osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

1) La Corte di Appello di Napoli, con sentenza, n. 361 del 27/01/2017, dopo un lungo e travagliato percorso processuale, (per il quale si veda la risolutiva pronuncia di questa Corte, Cass. n. 23445 del 04/11/2014, che ha rimesso gli atti alla Corte territoriale) nella vicenda che vede contrapposto il Comune di Procida ad F.A., quale avente causa dell’originaria enfiteuta, ha parzialmente accolto l’appello del detto Comune, riducendo da lire trecentocinquanta milioni di lire a poco più di quarantaduemila Euro il risarcimento in favore del F. e confermato nel resto la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal Comune di Procida nei confronti dell’esecutante dante causa del F..

1.1) L’esecuzione era stata intrapresa dal F., o comunque dalla sua dante causa, sulla base di una sentenza del Tribunale di Napoli resa nel 1984.

L’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., proposta dal Comune di Procida, era stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

1.2) Avverso la sentenza d’appello ricorre, con atto affidato a tre motivi di ricorso, il Comune di Procida.

1.3) Resiste con controricorso F.A., che propone, altresì, ricorso incidentale su tre mezzi.

1.4) I Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiamati in causa nelle fasi di merito, si sono costituiti con controricorso.

1.5) La Marina di Procida S.p.a., che pure era stata chiamata nelle fasi di merito ed aveva partecipato al grado d’appello, è rimasta intimata in questa sede.

1.6) La causa venne chiamata una prima volta all’adunanza camerale partecipata del 14/10/2020 e con, ordinanza interlocutoria n. 26433 del 20/11/2020, resa all’esito della Camera di consiglio, venne differita in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità della composizione del collegio giudicante in fase d’appello.

1.7) La causa è stata, quindi, fissata per la discussione all’udienza del 11/06/2021.

1.8) Il Comune di Procida e F.A. hanno depositato memorie per l’udienza del 11/06/2021,d svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) In via preliminare, e al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio, sebbene non vi sia alcun motivo di impugnazione che si incentri sulla valida costituzione del giudice, rileva il Collegio che la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 361 del 26/01/2017, impugnata in questa sede di legittimità, è stata resa con la partecipazione di un giudice aggregato, che ha redatto la motivazione e ha, in veste di estensore, sottoscritto la sentenza unitamente al presidente del Collegio, senza che ciò comporti nullità della sentenza per illegittima costituzione dell’organo giudicante. Il ricorso relativo alla controversia in oggetto è stato, infatti, trattenuto in decisione da questa Corte all’udienza del 11/06/2021, alla quale era già stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 17/03/2021, pubblicata in G. U. del 17/03/2021 n. 11, che ha ritenuto, tuttora, legittima la partecipazione dei giudici aggregati ai collegi delle Corti di Appello (sulla base del principio di cd. “tollerabilità costituzionale”), e ciò fino al 31 ottobre 2025 e, pertanto, a tenore della detta pronuncia del Giudice costituzionale, il Collegio decidente della Corte d’Appello di Napoli doveva, al momento del passaggio della causa in decisione, ritenersi validamente costituito, con conseguente piena scrutinabilità della decisione della Corte territoriale.

3) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.

3.1) Col primo motivo (trattato alle pagg. da 8 a 14 dell’atto d’impugnazione principale) il Comune di Procida deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e (o) la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 101,112,183,184 bis e 359 c.p.c., per non avere la Corte territoriale sollevato il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio e posta a fondamento della decisione, secondo cui si sarebbe formato il giudicato interno su quella che la Corte territoriale ha ritenuto una autonoma ragione del decidere (ratio decidendi), rappresentata dall’affermazione che si legge nella sentenza di primo grado secondo cui “se vi furono migliorie ex art. 906 c.c., queste restano oggetto di devoluzione”.

Il primo motivo del ricorso fa valere un vizio processuale consistente nel mancato invito, da parte della Corte territoriale, alla discussione su questione rilevata di ufficio e relativa all’asserito formarsi di un giudicato interno, per mancata impugnazione dell’affermazione del Tribunale relativo alla devoluzione delle migliorie.

3.2) Con il secondo motivo (sviluppato alle pagg. da 14 a 33) il Comune ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e (o) la falsa applicazione degli artt. 112,329,342 c.p.c. e art. 2909 c.c., nonché dell’art. 1362 c.c. e art. 12 preleggi, nonché ancora degli artt. 474 e 615 c.p.c. e degli artt. 832, 934, 957, 972 e 975 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’inciso “se vi furono migliorie ex art. 906 c.c., queste restano oggetto di devoluzione” costituirebbe una autonoma ragione del decidere (ratio decidendi) che non sarebbe stata impugnata dal Comune, così provocando la formazione del giudicato interno.

Il secondo motivo si incentra, pertanto, sull’erroneità della statuizione della Corte d’appello circa l’avvenuta formazione di giudicato sulla ragione decisoria costituita dalle migliorie del fondo concesso in enfiteusi.

3.3) Col terzo motivo (trattato alle pagg. da 33 a 38) il Comune ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e (o) la falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo anteriore alla riforma del 1990) per avere la Corte territoriale ritenuto tempestiva, e comunque per avere esaminato nel merito, la domanda riconvenzionale formulata dal sig. F. all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nonostante il Comune non avesse accettato, né espressamente, né tacitamente, il contraddittorio.

Il terzo mezzo verte sull’avere la Corte territoriale rigettato l’appello circa la ritenuta tempestività, per accettazione del contraddittorio da parte del Comune, della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dal F..

3.1.1) Il primo motivo, che è incentrato sulla mancata attivazione del contraddittorio a opera dei giudici d’appello sull’avvenuta formazione di un giudicato sconta una sostanziale carenza di interesse, in quanto quel che potrebbe fare il Comune di Procida in caso di suo accoglimento sarebbe la prospettazione dell’erroneità della statuizione del Tribunale di Napoli in punto di devoluzione delle migliorie, che costituisce materia di ampia e specifica trattazione del secondo motivo del ricorso. Il primo motivo ha, in concreto, una sua utilità solo in quanto volto a scardinare il giudicato ritenuto formatosi dalla Corte di Appello, ma, se si ritiene, come si va a esporre in relazione al secondo motivo di ricorso, che il ragionamento decisorio investito dal secondo motivo è del tutto errato, l’utilità del primo mezzo cade.

In conclusione: dall’accoglimento del primo motivo di ricorso non può derivare, alla parte ricorrente, alcun utile risultato, diverso e ulteriore da quello che le arreca lo scrutinio positivo del secondo mezzo. Sul punto deve ribadirsi che la denuncia di un vizio processuale non è fine a sé stessa, ma deve essere corredata da idonea argomentazione sulla menomazione che il diritto di difesa ha subito e quale concreto pregiudizio lo stesso abbia arrecato (quale espressione di un orientamento oramai costante si veda: Cass. n. 26419 del 20/11/2020 Rv. 659858 -01).

3.1.2) Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 3.2.1) Il secondo motivo di ricorso e’, viceversa, fondato.

3.2.2) L’affermazione del Tribunale di Napoli, investita da uno specifico motivo di appello da parte del Comune di Procida (adeguatamente riportato nel ricorso per cassazione), secondo la quale le ipotetiche migliorie realizzate sul fondo si sarebbero devolute all’enfiteuta, oltre che non tenere conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, e idoneamente riportate nel ricorso di legittimità, è del tutto incoerente sia in punto di individuazione della norma di riferimento, che la Corte d’appello afferma essere l’art. 906 c.c. (si veda pag. 12 della sentenza d’appello) e sia laddove afferma che non si tratterebbe di migliorie, bensì di addizioni.

La Corte territoriale compie, inoltre, un evidente salto logico al fine di giustificare l’impiego termine “migliorie” da parte del Tribunale e infine, l’affermazione dell’essere questa un’autonoma ragione decisoria è sfornita di ogni giustificazione logica, posto che nell’economia decisionale la questione delle migliorie apportate al terreno oggetto di enfiteusi era del tutto recessiva, se non addirittura irrilevante al fine del rigetto dell’opposizione all’esecuzione costituente materia principale dell’originaria domanda proposta dall’ente pubblico. Viceversa, il riferimento all’art. 975 c.c., appare più coerente nella successiva parte della motivazione, quella relativa al risarcimento dei danni, costituente oggetto di diverso motivo d’impugnazione, del quale è trattazione in prosieguo.

3.2.3) Il secondo motivo del ricorso principale deve, pertanto, essere accolto.

3.3.1) Il terzo mezzo pure appare fondato, in quanto l’accettazione del contraddittorio da parte del Comune di Procida in primo grado, a fronte della domanda riconvenzionale di risarcimento danni tardivamente avanzata dal F. è stata del tutto immotivatamente e, in conclusione, erroneamente desunta sulla base dell’atteggiamento difensivo, da parte del Tribunale prima e della Corte di Appello poi.

E’ incontroverso, per il giudice dell’impugnazione di merito (si veda pag. 15 della sentenza) che il Comune di Procida aveva eccepito la tardività della proposizione della domanda riconvenzionale (pacificamente proponibile, nelle cause di opposizione all’esecuzione, dalla sola parte opposta, come ammesso in giurisprudenza e dottrina, in quanto nell’opposizione all’esecuzione l’opponente assume veste di attore), articolata dal F. solo in sede di precisazione delle conclusioni (sebbene in processo soggetto al cd. vecchio rito, in quanto iniziato il 01/10/1985, in epoca anteriore, quindi, alle modifiche di cui alla L. n. 335 del 1990) e solo in subordine aveva chiesto che fosse liquidata una somma esigua.

Ciò comporta che la prospettazione difensiva del Comune aveva avuto di mira, in via del tutto prioritaria la dichiarazione d’inammissibilità della domanda riconvenzionale e solo in via gradata e comunque subordinata, la riduzione ad un importo minimo dell’ammontare eventualmente liquidato a detto titolo (d’altronde ciò risulta espressamente dagli stessi estratti degli atti di parte riportati dalla sentenza in scrutinio, laddove è scritto che il Comune di Procida nella propria comparsa conclusionale chiese il rigetto della domanda di risarcimento danni di cui al verbale di causa del 03/07/2001).

Il ragionamento della Corte territoriale, condotto tra l’altro in assenza del verbale di causa relativo all’udienza di precisazione delle conclusioni, come ammette la stessa Corte, è del tutto carente (e a tratti contraddittorio) e, comunque, inidoneo a sorreggere la conclusione alla quale il giudice d’appello è pervenuto.

3.3.2) Il terzo motivo del ricorso principale e’, pertanto, anch’esso accolto.

4) Il ricorso incidentale di F.A. contiene tre motivi, dei quali i primi due autonomi e il terzo condizionato all'(eventuale) accoglimento del ricorso principale.

4.1) Con il primo motivo del ricorso incidentale il controricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 112 e 342 c.p.c., per non avere la Corte territoriale rilevato “l’inammissibilità dell’appello per la mancata impugnazione della sentenza n. 2576/2002 del Tribunale di Napoli nella parte in cui aveva ritenuto che a seguito della sentenza n. 565/1987della Corte di Appello di Napoli, l’opposizione al rilascio fosse rimasta priva di fondamento giuridico”.

4.2) Con il secondo motivo del ricorso incidentale F.A. evidenzia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 960,975,1223,1226,1227,2043,2056 c.c. e 2909 c.c. per avere la Corte territoriale ridotto il risarcimento del danno liquidato dal Tribunale per il mancato guadagno determinato dal ritardato rilascio e per il “degrado dell’immobile”.

4.3) Con il motivo di ricorso incidentale condizionato F. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1223,1226,1227,2043,2056 c.c., per avere la Corte territoriale ridotto il risarcimento “per l’eliminazione di un ingresso a cose e persone e per la riduzione delle condizioni di luminosità e arieggiamento del fabbricato”.

4.1.1) Il primo motivo del ricorso incidentale è del tutto aspecifico, in quanto non individua esattamente per quali ragioni si sarebbe formato un ulteriore giudicato (oltre a quello già individuato apoditticamente dalla Corte di Appello di Napoli e relativo alla devoluzione delle migliorie apportate al fondo enfiteutico e in questa sede ritenuto insussistente giusta quanto sopra scritto in relazione al secondo motivo del ricorso principale). Il motivo e’, inoltre, assorbito dall’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, poiché esso si fonda sull’individuazione di un’ulteriore e decisiva ragione del decidere del tutto eccentrica e non pertinente alla materia del contendere.

4.2.1) Il secondo motivo del ricorso incidentale, in quanto relativo alla misura del risarcimento accordato dalla Corte d’Appello, o più correttamente, ai parametri assunti dal giudice ai fini della liquidazione, è assorbito dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale del Comune di Procida, avente a oggetto, con esito positivo, la denuncia di tardività della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dal F. in sede di precisazione delle conclusioni.

4.3.1) Il terzo mezzo deve, invece, essere interamente (ri)esaminato dalla Corte di Appello di Napoli per l’accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso principale, in quanto detto motivo è espressamente qualificato come incidentale condizionato nella sua intitolazione e nel suo argomentare e ne costituisce, anzi, l’unica articolazione.

5) In conclusione: il primo motivo del ricorso principale è rigettato.

Il secondo e il terzo motivo sono accolti.

Il ricorso incidentale è assorbito.

5.1) La sentenza impugnata è cassata in relazione al secondo e terzo motivo del ricorso principale, e la causa è rinviata, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese di lite anche di questa fase di legittimità.

6) L’impugnazione è stata, anche se solo parzialmente, accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito l’incidentale;

rigetta il primo motivo del ricorso principale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la Causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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