LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24269/2020 proposto da:
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA GIULIANI;
– ricorrente –
contro
G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MARCHESINI, rappresentata e difesa dall’avvocato CHRISTIAN MARIA ROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1689/2020 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 14/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 14/9/2020 (n. 1689/2020), la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da T.P. per la condanna di G.A.M. al risarcimento dei danni subiti dall’attore per essersi dovuto difendere da un procedimento penale per lesioni personali aggravate (conclusosi con il proscioglimento dell’attore) avviato sulla base di una denuncia-querela proposta (contro ignoti) dalla G.;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha escluso l’avvenuta dimostrazione, da parte dell’attore, dei presupposti della responsabilità per danni ascritta alla controparte, non avendo il T. fornito la prova di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la condotta della G. e l’instaurazione del procedimento penale a carico dell’attore;
avverso la sentenza d’appello, T.P. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;
G.A.M. resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 503 c.p., dell’art. 2043 c.c., e dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il carattere causalmente determinante dell’iniziativa della G. in ordine all’instaurazione del procedimento penale a carico del T., e per avere illegittimamente negato l’ammissione dei mezzi di prova proposti dall’attore in conseguenza della mancata riproposizione, da parte di quest’ultimo, della corrispondente istanza in sede conclusionale;
il motivo è manifestamente infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale, nel decidere sulla domanda risarcitoria originariamente proposta dall’attore, si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 20843 del 21/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 6588 del 10/03/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018, Rv. 651666 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, Rv. 640203 – 01);
si tratta di principi consolidati, fondati sul rilievo che le ragioni della restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa sono fondate in primo luogo sull’interesse pubblico alla repressione dei reati, per un’efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate (così, in motivazione, Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016, cit.);
ciò posto, del tutto correttamente il giudice a quo ha evidenziato la necessità della dimostrazione, da parte dell’attore (nella specie mancata), dell’effettivo ricorso degli elementi costitutivi (di natura oggettiva e soggettiva) della commissione, parte della G., del reato di calunnia;
al riguardo, del tutto priva di fondamento deve ritenersi la doglianza, avanzata dall’odierno ricorrente, in ordine alla pretesa illegittimità dell’avvenuta negazione, da parte del giudice d’appello, dell’ammissione dei mezzi di prova proposti dall’attore, in conseguenza della mancata riproposizione, da parte dello stesso, della corrispondente istanza in sede conclusionale;
sul punto, è appena il caso di richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall’asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019, Rv. 652770 02);
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di considerare le circostanze di fatto indicate in ricorso ai fini dell’eventuale compensazione delle spese di lite; per avere illegittimamente liquidato dette spese in misura eccedente i limiti previsti dal D.M. n. 55 del 2014, citate tabelle, e per avere infine liquidato, in favore della G., l’importo pari ad Euro 1.000,00 per esborsi, in assenza di alcuna corrispondente istanza o documentazione ad opera di controparte;
il motivo e’, da un lato, inammissibile, dall’altro manifestamente infondato;
dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità della censura avanzata dal ricorrente in ordine alla denunciata illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare i presupposti per la possibile compensazione delle spese di lite;
sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01);
dev’essere, viceversa, attestata la manifesta infondatezza della do-glianza concernente la pretesa violazione, attraverso la liquidazione delle spese del giudizio d’appello, dei parametri tabellari richiamati dal D.M. n. 55 del 2014, dovendo rilevarsi come, in corrispondenza del valore della causa in esame (dallo stesso ricorrente indicato in Euro 22.000), non risultano violati i limiti massimi stabiliti dallo scaglione corrispondente, tenuto conto del potere discrezionale del giudice di merito di procedere all’eventuale aumento degli importi ordinari in relazione alle ipotesi di cui al citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1;
occorre, infine, rilevare l’inammissibilità della doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo alla pretesa erronea liquidazione, in favore della G., dell’importo pari ad Euro 1.000,00 per esborsi, in assenza di alcuna corrispondente istanza o documentazione ad opera di controparte, non avendo l’odierno ricorrente provveduto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4, ad assolvere ai propri oneri di allegazione e produzione documentale idonei ad attestare l’effettivo ricorso delle lacune o delle omissioni contenute nell’istanza di liquidazione delle spese imputate alle richieste di controparte;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle doglianze esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-qua-ter.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
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