Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36136 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28208/2020 proposto da:

F.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CAMISASSI;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ZARBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 880/2020 della CORTE D’APPELLO DI TORINO depositata in data 27/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 27/8/2020 (n. 880/2020), la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da F.G.S. per la condanna dell’AXA Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore dell’attore, dell’indennità asseritamente dovuta a quest’ultimo in forza della polizza conclusa tra le parti, segnatamente in conseguenza dell’avvenuta parziale amputazione, a carico del F., di un dito della mano sinistra;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha elevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto non comprovato, da parte dell’attore, il presupposto di fatto dell’accidentalità dell’infortunio denunciato, costituendo, detto presupposto, una condizione indispensabile ai fini della maturazione del diritto all’indennità rivendicata;

avverso la sentenza d’appello, F.G.S. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; la AXA Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente invertito gli oneri relativi alla dimostrazione dell’accidentalità dell’infortunio dedotto in giudizio, procedendo a una scorretta interpretazione degli elementi di prova acquisiti, dai quali era viceversa rimasta comprovata la certa sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto dell’attore al conseguimento dell’indennità rivendicata;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente distribuito, tra le parti, i rispettivi oneri probatori in relazione agli elementi, costitutivi, estintivi o impeditivi, della situazione soggettiva originariamente azionata dall’attore, nel rispetto dei termini di cui all’art. 2697 c.c.;

in particolare, la corte d’appello ha correttamente sottolineato come spettasse al F., al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al conseguimento dell’indennità assicurativa rivendicata, il compito di fornire la prova (non solo della fonte contrattuale costituita dalla polizza dedotta in giudizio, bensì anche) del danno lamentato e, soprattutto, degli elementi circostanziali indispensabili ai fini della precisa determinazione (in termini di effettiva accidentalità) del sinistro rilevante ai termini di polizza;

in tal senso, del tutto legittimamente il giudice a quo ha rilevato come la mancata dimostrazione, da parte dell’attore, degli elementi circostanziali connessi alla parziale amputazione del dito della propria mano (tanto emergendo dagli elementi di prova complessivamente acquisiti e correttamente intesi nell’esercizio degli insindacabili poteri di valutazione discrezionale da parte del giudice di merito), fosse valsa a escludere l’avvenuta acquisizione della prova integrale degli elementi costitutivi del diritto azionato in giudizio, attesa l’impossibilità di qualificare in termini di effettiva ‘accidentalità’ (quale condizione indispensabile ai fini dell’integrazione del sinistro descritto dalle parti contrattuali) l’infortunio indicato come ricompreso nelle previsioni di polizza;

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza della doglianza esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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