Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36617 del 25/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34854-2019 proposto da:

LABORATORIO SANNIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SELLITTO GIOVANNI;

– ricorrente –

Ccontro G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA RAFFAELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2969/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE MARINIS NICOLA.

RILEVATO

che, con sentenza dell’11 giugno 2019, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulla domanda proposta da G.C. nei confronti del Laboratorio Sannio S.r.l., mentre, non diversamente dal primo giudice, dichiarava dovuto nell’importo indicato il credito azionato a titolo di retribuzione mensile per il periodo marzo 2001/aprile 2003, determinava in riduzione il credito per TFR;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa creditoria del G. quanto alle differenze vantate a titolo di retribuzione mensile per aver disconosciuto l’efficacia probatoria delle buste paga prodotte dalla Società a comprova della correttezza dell’erogazione in quanto sottoscritte solo “per ricevuta” e non per quietanza e, al contrario, solo in parte sussistente il credito per TFR avendo la Società provato l’erogazione in contanti di un acconto;

che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3 e art. 2697 c.c., lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale, che ha disconosciuto l’efficacia probatoria delle buste paga prescindendo dall’onere, gravante sul lavoratore e da questi nella specie non osservato, di contestare puntualmente la mancata corrispondenza tra buste paga e retribuzione effettivamente erogata;

– che il rilievo attinente all’intervenuta “non contestazione” delle buste paga da parte del lavoratore non è assistito da idonee allegazioni, posto che “in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20637)

– che, di conseguenza, il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24.6.2016 n. 13150 e Cass. 1.9.2015 n. 17413) per cui la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga non comporta una lettura della suddetta espressione nel senso letterale dell’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, potendo pertanto il giudice del merito, con un apprezzamento in fatto, insindacabile in questa sede, negare ai prospetti paga, privi di alcuna indicazione ulteriore oltre alla dicitura “firma per ricevuta”, elemento di fatto che, in difetto di qualsiasi rilievo in senso contrario fatto constare in questa sede dalla Società ricorrente, deve ritenersi rispondente alla realtà, il valore di quietanza e, quindi, di prova, riguardo alla concreta corresponsione delle somme in esso riportate (espressamente in tal senso Cass. 27.4.2018, n. 10306);

– che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472