Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.36638 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13018/2019 proposto da:

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO DIONISI, 73, presso lo studio dell’avvocato MARA MANDRE’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.L., B.S.S., B.S., in proprio e quali eredi del defunto B.A.A., elettivamente domiciliate in Roma, via dei Gracchi n. 209, presso lo studio dell’avvocato DARIO DE BLASIIS, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

M.P.;

– intimato –

nonché da:

B.S.S., B.S., E.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato DARIO DE BLASIIS, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

e contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1911/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/4/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., del 20/3/2019 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. E.L., B.S.S. e B.S. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Roma 1/9/2014, ha parzialmente accolto la domanda da queste ultime in origine nei confronti del sig. M.P. e della società Nuova Tirrena s.p.a., proposta di risarcimento dei danni rispettivamente subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il ***** per fatto e colpa di quest’ultimo, all’esito del quale il loro congiunto B.A.A. decedeva.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Groupama Assicurazioni s.p.a. (già Nuova Tirrena s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la E. e le B., che spiegano altresì ricorso incidentale, in proprio e nella qualità di eredi del defunto B.A.A., sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Con conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, conv., con modif. nella L. n. 176 del 2020, del 24/3/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione dell’art. 652 c.p.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo la ricorrente in via principale denunzia “errata esclusione del fortuito”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 141,142 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso la preclusione da giudicato della sentenza penale di assoluzione del M. con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie “l’assoluzione del M. deriva dalla prova positiva del caso fortuito e non anche dall’insufficienza probatoria dell’impianto accusatorio, di talché non si ravvedono ragioni per escludere l’operatività dell’art. 652 c.p.c., invece asserito dalla Corte d’Appello nella sentenza in questione”, sicché “in sintonia con la ratio dell’art. 652 c.p.c., la ricostruzione storico dinamica dell’evento di cui alla sentenza penale costituisce un accertamento fattuale preclusivo di un nuovo accertamento da parte del giudice civile”.

Con il 3 e il 4 motivo la denunzia “omesso esame”, di fatti decisivi per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (v. Cass., 11/3/2016, n. 4764; Cass., 11/02/2011, n. 3376; Cass., 31/05/2010, n. 13212; Cass., 14/02/2006, n. 3193).

Già con riferimento all’assoluzione dell’imputato secondo la formula “perché il fatto non sussiste” questa Corte ha posto in rilievo come tale decisione non precluda la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all’affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell’elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale (v. Cass., 9/5/2019, n. 12225; Cass., 21/4/2016, n. 8035), e tale soluzione a fortiori s’impone in caso di assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo del reato nella specie ravvisato da parte del giudice penale (v., da ultimo, Cass., 7/5/2021, n. 12164. Cfr. altresì Cass., 18/8/2020, n. 17221).

L’autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale dal complessivo sistema normativo è stata sottolineata da ultimo anche dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con riferimento all’art. 622 c.p.p., disciplinante la fase in cui all’esito del giudizio di cassazione la vicenda penale si sia esaurita (per essersi prescritto il reato o per essere irrevocabile la sentenza di assoluzione) e il giudizio debba proseguire con riferimento alle sole statuizioni civili da reato (v. Cass., Sez. Unite penali, 28/1/2021, n. 22065).

Le Sezioni Unite penali hanno sottolineato l’esclusione della perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, essendo coerente con l’assetto normativo interdisciplinare che, esaurita la fase penale per essere intervenuto un giudicato agli effetti penali e conseguentemente venuta meno la ragione stessa dell’attrazione dell’illecito civile nell’ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell’illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima.

Accedendo alla prospettazione della Terza Sezione civile di questa Corte in base alla quale il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., deve assecondare le regole processuali, sostanziali e probatorie proprie non già del giudizio penale bensì del giudizio civile (v. Cass. n. 15859/2019; Cass. n. 16916/2019; Cass. nn. 22516, 22518, 22519, 22520, del 2019; Cass., 15/1/2020, n. 517), le Sezioni Unite penali sono pervenute ad affermare che (trattandosi di rinvio c.d. improprio e comportando la translatio judicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile (di rinvio) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale, mediante l’applicazione dei criteri civilistici della prova, dovendo in questo giudizio trovare applicazione esclusivamente le regole processuali e probatorie civili) il giudice civile non è vincolato nella ricostruzione del fatto a quanto accertato dal giudice penale.

Le Sezioni Unite penali hanno al riguardo sottolineato come il giudice civile sia libero di procedere autonomamente alla ricostruzione dei fatti e alla relativa valutazione facendo applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, in luogo di quello tipico del processo penale dell’alta probabilità logica, quanto all’accertamento del nesso di causalità; non sia tenuto ad osservare lo statuto della prova penale, non potendo anzi fondare la ricostruzione del fatto dannoso sulla testimonianza della parte civile, preclusa in ambito civilistico dall’art. 246 c.p.c., laddove in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ben può per converso porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti se ed in quanto non smentite dal raffronto critico (riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato) con le altre risultanze del processo; sia libero di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a formare il proprio convincimento e a sorreggere la motivazione, essendo pertanto insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.

Nell’ulteriormente sottolineare che “il giudizio penale mette al centro dell’osservazione la figura dell’imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette, le Sezioni Unite penali sono giunte a concludere che, formatosi il “giudicato agli effetti penali”, è invero “ragionevole che all’illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all’individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale: la natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all’individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità” (così Cass., Sez. Un. penali, 28/1/2021, n. 22065).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

All’esito dell’assoluzione in sede penale del M., conducente dell’autovettura venuta a collisione con quella condotta del defunto B., con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, in riforma della decisione del giudice di prime cure ha ascritto la responsabilità del sinistro alla concorrente paritaria responsabilità dei conducenti delle due autovetture coinvolte all’esito della legittima autonoma rivalutazione del fatto (come invero già operato, con differente conclusione, dal giudice di prime cure).

Premesso che “nel caso di specie… il primo giudice non ha specificamente indicato per quale motivo la formula indicata nel dispositivo non sarebbe tecnicamente corretta e “la presenza di una macchia d’olio sull’asfalto stradale non percepibile dall’imputato, anche se egli avesse tenuto una velocità più moderata” dovrebbe integrare accertamento dell’insussistenza del fatto”, nel ritenere -diversamente dal giudice di prime cure – che “la formula di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” utilizzata dalla Corte di Appello in sede di rinvio dalla Cassazione sia in linea con la ritenuta esistenza di un caso fortuito ex art. 45 c.p.p., e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il caso fortuito presuppone l’integrità del rapporto causale tra una condotta umana cosciente e volontaria e l’evento e collocandosi come un fattore causale, imprevedibile ed inevitabile, che esclude l’elemento psicologico (dolo o colpa) e, quindi, la punibilità”, del tutto correttamente ha osservato essere “dovere del giudice civile… accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio”.

Posto in rilievo che ” M.P. manteneva una velocità del tutto inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo dell’incidente, avvenuto in condizioni di cielo coperto con pioggia persistente, curva volgente a destra visibile, con sopraelevamento esterno e pendenza trasversale del 6% verso l’interno e in prossimità di un sottopasso ferroviario”, la corte di merito ha sottolineato come tali “circostanze unitamente alla mancanza di cunette laterali di scolo avrebbero dovuto indurre l’automobilista a moderare particolarmente la velocità indipendentemente dal fatto che in concreto a causa della fuoriuscita di liquami da un tombino della rete fognante, la presenza di acqua frammista a residui melmosi fosse particolarmente insidiosa”, sicché, “in presenza delle peggiori condizioni il superamento della curva avrebbe richiesto il contenimento della velocità entro i 48-50 km. orari… per transitare senza sollecitazioni tali da produrre apprezzabili deviazioni della vettura”, laddove “la Fiat Brava procedeva ad una velocità dell’ordine di 70 Km orari ed ha subito gli effetti di perdita di stabilità a causa del rapporto fra velocità”, del “raggio della curva” e delle “condizioni di scivolosità di tratto del piano stradale… con pioggia persistente in atto”, tanto più che “stava per immettersi in un sottopasso (con relativo avvallamento del tratto sottostante – pag. 9 perizia Ma.), dove il ristagno di acque è sempre prevedibile”.

Del tutto legittimamente la corte di merito è dunque pervenuta a ravvisare, in accordo con il CTU, come “altamente probabile che il conducente abbia sottoposto il veicolo ad azione frenante in concomitanza con il passaggio dalla zona scivolosa “esasperando gli effetti delle sollecitazioni centrifughe””.

Emerge a tale stregua evidente come l’odierna ricorrente in via principale in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Ne’ può sotto altro profilo sottacersi come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Con il 1 motivo le ricorrenti in via incidentale denunziano violazione dell’art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 e il 3 motivo denunziano violazione dell’art. 115 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020).

Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all’assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747; e, da ultimo, Cass., 11/1/2021, n. 200).

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio.

In particolare là dove, a fronte dell’affermazione del CTU (in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, debitamente riportata nel ricorso incidentale) secondo cui “Non sono emersi elementi di censura al comportamento del conducente dell’autovettura BMW 318, mancando un qualsiasi apporto causale o concausale nella determinazione dell’evento”, ha del tutto apoditticamente affermato che “la localizzazione del presumibile punto d’urto nella planimetria allegata al rapporto fa pensare che il B., poi deceduto a seguito delle lesioni riportate non tenesse rigorosamente la destra”, pervenendo quindi a ravvisare un concorso di colpa di quest’ultimo e a stimarlo nella misura del 50% senza fornire invero indicazione alcuna in ordine al criterio logico che nel caso ha presieduto alla formazione del proprio convincimento.

Non è dato infatti rinvenire alcuna esplicitazione al riguardo in ordine al quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., Cass., 14/2/2020, n. 3819), risultando conseguentemente non consentito a questa Corte alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, a fortiori a fronte della più sopra riportata fortemente critica valutazione della condotta dal conducente dell’altra vettura nella specie mantenuta.

A tale stregua, la motivazione dell’impugnata sentenza sul punto si profila in realtà in termini di mera apparenza – e pertanto di inesistenza (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente, Cass., 20/11/2018, n. 29898, Cass., 11/1/2021, n. 200), in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2016, n. 22232) non raggiungendo il necessario minimo costituzionale ex art. 111 Cost., comma 6 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente da ultimo Cass., 18/4/2019, n. 10813 e Cass., 30/6/2020, n. 13248), non sottraendosi pertanto al controllo in sede di legittimità (cfr. Cass., 5/5/2017, n. 10973).

Dell’impugnata sentenza, assorbito il 4 motivo (con il quale le ricorrenti denunziano violazione dell’art. 1226 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi che la corte di merito abbia immotivatamente applicato le tabelle di Roma anziché quelle di Milano), s’impone dunque la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso incidentale, rigettato il principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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