Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36677 del 25/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4146-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3639/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’atto con il quale l’Agenzia delle entrate – Territorio aveva provveduto alla revisione parziale della categoria catastale di una unità immobiliare sita in *****, microzona ***** ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia della entrate osservando che nella specie si verte in ipotesi di modifica della categoria catastale e non della classe e che “nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della revisione del classamento dettata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335” e affermando che l’Ufficio si è limitato a riqualificare la categoria dell’immobile de quo solo per il fatto di essere situato nella microzona denominata “Trastevere” senza verificare se in effetti vi fossero le caratteristiche necessarie intrinseche per il mutamento radicale della categoria e, conseguentemente, per l’innalzamento della rendita.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonché dell’art. 2697 c.c. e delle norme e dei principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in quanto il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e conteneva i presupposti normativi e di fatto che lo giustificavano.

Il motivo è innanzitutto inammissibile.

Infatti, secondo questa Corte:

e’ inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007).

Nella specie, mentre la quaestio furis affrontata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale concerne la modifica della categoria catastale e non della classe, tanto che la sentenza impugnata afferma che “nel caso di specie non trova applicazione la disciplina della revisione del classamento dettata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335”, il motivo di impugnazione dell’Agenzia delle entrate propone invece un ricorso incentrato sulla asserita violazione della disciplina concernente la revisione del classamento dettata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Il motivo sarebbe comunque in ogni caso infondato.

Costituisce infatti principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell’atto di riclassamento, non solo con riferimento alla microzona ove insiste l’immobile, ma con specifico riferimento all’immobile oggetto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 13397 del 2021).

La Commissione Tributaria Regionale si e’, in definitiva, uniformata ai predetti principi laddove – osservando che l’Ufficio si è limitato a riqualificare la categoria dell’immobile de quo solo per il fatto di essere situato nella microzona denominata “Trastevere” senza verificare se in effetti vi fossero le caratteristiche necessarie intrinseche per il mutamento radicale della categoria e, conseguentemetne, l’innalzamento della rendita – ha correttamente e ragionevolmente evidenziato la genericità della motivazione esposta nell’atto impugnato e l’ha conseguentemente valutata inadeguata, evidenziando che sarebbe stata necessaria una motivazione che tenesse conto in concreto delle specifiche caratteristiche dell’immobile, che invece non sono state oggetto di analisi.

Pertanto, il motivo di impugnazione è inammissibile e il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 510,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472