Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36696 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36177-2019 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n. 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CASTROGIOVANNI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PROVINCIA ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12006/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con decreto notificato il 7.8.2017 il Prefetto della Provincia di Roma ha disposto la sospensione della patente di guida di C.F. per la durata di 12 mesi, a seguito del coinvolgimento di quest’ultimo in un incidente stradale, in occasione del quale era stato rilevato il superamento, nel sangue del detto conducente, del tasso alcolemico consentito.

C.F. proponeva opposizione avverso detto provvedimento, eccependo tra l’altro la mancata taratura dello strumento di rilevazione del tasso alcolemico.

Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 2808/2018, rigettava il ricorso.

Interponeva appello avverso detta decisione il C. ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 12006/2019, rigettava il gravame principale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.A., affidandosi ad un unico motivo.

Il Prefetto della Provincia di Roma, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.

ACCOGLIMENTO del ricorso.

C.F. è stato attinto da provvedimento di sospensione della patente di guida per 12 mesi a seguito dell’accertamento, eseguito mediante apparecchiatura “etilometro”, del fatto che egli aveva rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava alla guida di un veicolo con tasso alcolemico superiore al limite consentito. L’opposizione avverso detto provvedimento è stata respinta dal Giudice di Pace di Roma, con decisione confermata dal Tribunale di Roma.

A fondamento della decisione reiettiva il Tribunale, dopo aver dato atto dell’orientamento giurisprudenziale per cui il verbale di accertamento deve contenere, tra l’alto, anche la menzione della taratura periodica eseguita sull’apparato di rilevamento del tasso alcolemico, ha ritenuto che il C. avrebbe dovuto, nell’immediatezza del fatto ovvero con l’opposizione, chiede alla P.A. l’esibizione del libretto metrologico ove sono attestate tutte le verifiche periodiche dell’apparecchio. Non avendolo fatto, egli avrebbe solo genericamente contestato l’accertamento e non avrebbe tenuto un comportamento conforme alla diligenza ordinaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il C. affidandosi ad un unico motivo, con il quale dava atto di aver proposto sin da subito opposizione al verbale di contestazione per mancanza della prova della taratura periodica dell’apparecchio e richiamava la giurisprudenza di questa Corte secondo cui detta dimostrazione sarebbe sempre necessaria in presenza di accertamenti eseguiti con apparati di misurazione, tanto della velocità del veicolo che del tasso alcolimetrico del suo conducente.

La censura è fondata. Proprio con il precedente richiamato dal giudice di merito questa Corte ha affermato che “In tema di violazione al C.d.S., il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del cd. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 – 02). Il principio, analogo a quello già affermato da questa Corte in tema di accertamento del superamento dei limiti di velocità eseguito mediante “autovelox” (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 18354 del 12/07/2018, Rv. 649460) comporta che, di fronte alla contestazione relativa alla mancanza della prova della taratura periodica dell’apparecchio usato per la rilevazione dell’infrazione, la P.A. sia sempre onerata di fornire la prova dell’esecuzione di detto adempimento. Esso infatti, sulla base del principio generale fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015 (con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura) è finalizzato ad assicurare che gli strumenti di misura, specie se elettronici – soggetti per loro stessa natura a variazioni delle caratteristiche suscettibili di incidere sui valori misurati, ad invecchiamento dei loro componenti e ad aventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici o variazione della tensione di alimentazione – siano periodicamente sottoposti a verifiche idonee ad assicurarne il corretto funzionamento, senza che la prova (pressoché diabolica) del loro cattivo funzionamento possa gravare sull’automobilista, poiché in tal modo si configurerebbe una presunzione quasi assoluta in danno dello stesso.

Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che l’interessato non abbia specificamente richiesto, agli operanti in sede di contestazione, ovvero successivamente, mediante i vari strumenti predisposti per l’impugnazione del verbale di contestazione dell’infrazione, l’esibizione del libretto metrologico o di altro documento equipollente attestante le varie revisioni e tarature periodiche eseguite sull’apparecchio usato per la rilevazione dell’infrazione stessa, essendo sufficiente che il verbale sia stato impugnato con riferimento alla mancanza della prova dell’esecuzione della verifica periodica dell’apparato”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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