LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9586 – 2016 R.G. proposto da:
T.F., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Giuliana, n. 80, presso lo studio dell’avvocato Claudio Staderini che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata in data ***** a ministero notar L.R..
– ricorrente –
contro
T.A., – c.f. ***** – rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato Maria Lucia Forte, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, nonchè
dall’avvocato Silvio Bruni, in virtù di procura speciale in data ***** a rogito notar B.M.; elettivamente domiciliata in Roma, alla via Torrenova, n. 220/A, presso lo studio dell’avvocato Massimo Di Censo;
– controricorrente –
e M.W., (o V.) – c.f. *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5625 – 22.5/12.10.2015 della Corte d’Appello di Roma;
udita la relazione nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato il 18.11.2002 T.A. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Cassino la madre, M.W., ed il fratello, T.F..
Esponeva che in data 14.1.2002 era deceduto suo padre, T.M., lasciando a sè quali unici eredi, giusta testamento pubblico del 22.6.2001, la moglie, M.W., ed i figli, ovvero ella attrice ed il fratello.
Esponeva che alla stregua delle disposizioni testamentarie i cespiti ereditari erano stati devoluti alla madre per la quota di 1/2, ad ella attrice ed al fratello per la quota di 1/4 ciascuno; che nei limiti delle anzidette quote l’azienda facente capo alla “STM” di T.M. era stata devoluta al fratello nella misura del 65% e ad ella attrice nella misura del 35%.
Esponeva che il fratello era stato in vario modo beneficiato in vita dal de cuius e si era appropriato dell’avviamento della “STM”.
Chiedeva condannare il fratello – tra l’altro – a conferire alla massa ereditaria quanto a lui pervenuto a titolo di liberalità nonchè a reintegrare la massa ereditaria – tra l’altro – del valore dell’avviamento, indi far luogo alla divisione dell’eredità paterna.
2. Resistevano M.W. e T.F..
3. Espletata c.t.u., con sentenza n. 133/2008 l’adito tribunale – tra l’altro – dichiarava aperta la successione di T.M., faceva luogo all’accertamento delle cessioni di quote costituenti negotia mixta cum donatione da conferire in collazione, faceva luogo all’accertamento delle donazioni eseguite in vita dal de cuius da conferire parimenti in collazione, faceva luogo all’accertamento dell’avvenuta sottrazione dalla massa ereditaria da parte del coerede T.F. di beni immateriali del valore di Euro 1.300.000,00, faceva luogo alla formazione delle porzioni spettanti ai coeredi ed alla quantificazione dei conguagli, dichiarava che, all’esito della resa di conti, T.F. era debitore della massa per la somma di Euro 35.732,87, da attribuirsi – scomputata la quota inerente alla sua porzione di eredità – per Euro 17.866,43 a M.W. e per Euro 8.933,21 ad T.A..
4. Proponevano appello T.F. e M.W.. Resisteva T.A..
5. Con sentenza n. 5625 dei 22.5/12.10.2015 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.
5.1. Evidenziava – tra l’altro – la corte che la responsabilità della “AFM” s.r.l., società amministrata da T.F., beneficiaria dei beni materiali ed immateriali sottratti alla “STM” ed asserita – a giudizio degli appellanti – legittimata passiva limitatamente alla domanda di condanna alla reintegrazione della massa ereditaria del valore dei medesimi beni, si inquadrava in un ambito estraneo alla successione ereditaria.
Evidenziava ancora che dell’avviamento della “STM” aveva beneficiato la “AFM”, come reso evidente dall’incremento, in misura pari al triplo, del fatturato di tal ultima società negli anni compresi tra il 2001 ed il 2002; che di tale incremento doveva rispondere T.F., il quale aveva visto crescere significativamente i propri guadagni, “giovandosi evidentemente dei frutti dell’azienda paterna” (così sentenza d’appello, pag. 7).
Evidenziava infine che non sussisteva rapporto di pregiudizialità tra la controversia di lavoro pendente dinanzi al Tribunale di Cassino ed il giudizio di divisione ereditaria.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso T.F.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
T.A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
M.W. non ha svolto difese.
7. Con ordinanza interlocutoria in data 6.12.2019/18.6.2020 è stato accordato al ricorrente termine di giorni novanta dalla comunicazione ai fini della rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione a M.W., appellante in secondo grado, nel domicilio eletto in secondo grado, presso l’avvocato Pietro Rinaldi.
8. Il ricorrente ha provveduto alla rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione a M.W. in conformità alle indicazioni di cui alla suindicata ordinanza interlocutoria.
9. La controricorrente ha depositato memoria.
10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Deduce che in prime cure T.A. aveva precisato le sue conclusioni in maniera analitica e dettagliata; che dunque in tal guisa aveva abbandonato la domanda – non riproposta specificamente – di condanna del fratello a conferire le liberalità ricevute in vita dal padre.
Deduce quindi che ha errato la corte di merito, allorchè ha escluso che il tribunale fosse incorso in ultrapetizione, ultrapetizione dipendente dall’avvenuta rinuncia alla domanda suddetta.
Deduce inoltre che la corte distrettuale e prima ancora il tribunale hanno errato a reputar non vincolanti le disposizioni impartite dal testatore ai fini della formazione delle porzioni, tanto più che M.W., unica coerede destinata eventualmente ad esser danneggiata, nulla aveva prospettato al riguardo.
11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2331 c.c.
Deduce che dell’avviamento commerciale della “STM” si è appropriata la “AFM” s.r.l.; che vi è piena autonomia tra la società e le persone dei soci.
Deduce quindi che l’avversa azione, volta a conseguire la reintegrazione della massa ereditaria per il valore dell’avviamento, siccome proposta nei suoi confronti, è stata esperita nei confronti di chi non è legittimato passivamente.
12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Deduce che all’esito della liquidazione della “STM”, con la cancellazione dal registro delle imprese, nessun avviamento commerciale residuava; che la corte territoriale non ha valutato la prova documentale al riguardo allegata.
Deduce che la corte di Roma non ha tenuto conto delle valutazioni del c.t.u..
Deduce che, se vantaggi per la “AFM” s.r.l. vi sono stati, questi sono conseguenza della cessazione di qualsivoglia attività già espletata dalla “STM”.
Deduce che il c.t.u. ha erroneamente determinato il valore dell’avviamento; che l’adozione della corretta aliquota a fini i.r.per.f. avrebbe comportato la determinazione del relativo valore nel minor ammontare di Euro 3.760.102,00.
Deduce che la Corte di Roma non ha tenuto conto che la “STM” aveva cessato qualsivoglia attività, sicchè del tutto ingiustificata è l’asserita sottrazione del parco fornitori e della clientela.
Deduce che la “AFM” s.r.l. ha puntualmente provveduto al pagamento dei fornitori della “STM”, cosicchè nessun pregiudizio nei confronti della “STM” in liquidazione è configurabile in dipendenza della circostanza per cui degli ordinativi della “STM” si è avvantaggiata la “AFM”.
13. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.
Deduce che ha errato la corte capitolina a non sospendere la divisione in attesa della pronuncia della sezione “lavoro” del Tribunale di Cassino.
14. Il primo motivo di ricorso, con riferimento ad ambedue i profili di censura all’uopo veicolati, è privo di fondamento.
15. In ordine al primo profilo di censura questa Corte spiega quanto segue.
Per un verso, che, nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass. (ord.) 9.5.2018, n. 11222; Cass. (ord.) 9.7.2018, n. 18027; Cass. 12.1.2006, n. 409).
Per altro verso, che compete al giudice del merito il compito di interpretare la volontà della parte in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 28.6.2006, n. 14964; Cass. 3.6.2004, n. 10569).
16. In questo quadro è ineccepibile e congrua, ovvero è appieno conforme all’insegnamento di questa Corte ed in toto sorretta da plausibili argomentazioni logico – giuridiche, la valutazione alla cui stregua la Corte di Roma ha respinto il primo motivo di appello.
Ossia la valutazione secondo cui, alla luce del letterale tenore, omnicomprensivo e riassuntivo delle istanze tutte esperite in corso di causa, delle conclusioni formulate in prime cure da T.A., era da escludere che le medesime conclusioni fossero state rassegnate dall’attrice – poi appellata – in maniera così specifica e dettagliata, che potesse reputarsi abbandonata la domanda di condanna del fratello a conferire le liberalità ricevute in vita dal testatore.
17. In ordine al secondo profilo di censura si osserva quanto segue.
18. La corte di merito ha avallato la valutazione del tribunale circa l’inapplicabilità delle disposizioni dettate ai sensi dell’art. 733 c.c. dal testatore ai fini della formazione delle porzioni.
Più esattamente i giudici di merito hanno puntualizzato che l’azienda facente capo alla “STM” di T.M. costituiva il cespite di maggior valore, cosicchè il valore delle relative quote del 65% e del 35%, da assegnare rispettivamente a F. e ad T.A., superava di gran lunga il valore della quota di 1/4 dell’asse attribuita a ciascuno dei medesimi coeredi; che di conseguenza le disposizioni impartite dal testatore ai fini della formazione delle porzioni non potevano ricever seguito, siccome, altrimenti, la loro applicazione avrebbe abbattuto il valore della quota di 1/2 dell’asse devoluta al coniuge superstite e corrispondentemente accresciuto in modo abnorme il valore delle quote spettanti ai figli.
19. Ebbene la valutazione dei giudici di merito è appieno conforme all’insegnamento di questo Giudice del diritto, a tenor del quale, qualora il testatore ai sensi dell’art. 733 c.c. fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benchè venga meno il diritto degli eredi, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie sancito dall’art. 727 c.c., di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal de cuius, permane in ogni caso il diritto degli eredi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete (cfr. Cass. 8.8.1990, n. 10797; cfr altresì Cass. 11.5.2009, n. 10797).
20. Evidentemente la testè riferita modalità operativa delle disposizioni impartite dal testatore ed il connesso limite del necessario rispetto della quota spettante a ciascun coerede sono naturaliter involte dalla domanda di divisione ereditaria, sicchè a nulla rileva che M.W. non abbia, con specifica domanda, invocato nella fattispecie l’operatività del limite anzidetto.
21. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento.
22. Si premette che non attiene alla “legitimatio ad causam” ma al “merito” della lite la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175).
23. In questi termini – ed in verità a prescindere dal complesso delle argomentazioni svolte al riguardo dalla corte distrettuale – è fuor di dubbio, sì, che a beneficiare della sottrazione dei beni immateriali di pertinenza della ditta individuale “STM” – facente capo al de cuius – è stata la “AFM” s.r.l., società nella quale T.F. è appieno coinvolto.
E nondimeno è stato di certo lo stesso T.F. a conferire – o, quanto meno, a “dirottare” – nel patrimonio della “AFM” s.r.l. i beni immateriali sottratti alla “STM” (si tenga conto che il concetto di apporto del socio alla società va inteso in senso ampio, sì da comprendere ogni contributo che abbia un valore economicamente apprezzabile e possa servire all’attuazione del fine sociale: cfr. Cass. 7.6.1974, n. 1690).
Su tale scorta ineccepibilmente i giudici di merito hanno reputato passivamente legittimato T.F., recte hanno acclarato in capo a T.F. la titolarità dell’obbligo di reintegrazione della massa ereditaria per il valore – Euro 1.300.000,00 – dei beni immateriali sottratti.
24. Il terzo motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento.
25. Si premette che il motivo di ricorso si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Invero con l’esperito mezzo T.F. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha atteso ai fini del riscontro e della valutazione di talune “poste patrimoniali” rilevanti ai fini della divisione e della formazione delle porzioni (è il caso dell’avviamento della “STM”, “assente nella STM cessata e posta in liquidazione (e) non (…) più configurabile come un complesso organizzato di beni funzionanti” (così ricorso, pag. 17); è il caso della valutazione dell’ipotetico avviamento commerciale (cfr. ricorso, pag. 19); è il caso della sottrazione del parco fornitori e della clientela e della relativa valutazione (cfr. ricorso, pag. 21); è il caso del pagamento dei fornitori della “STM” da parte della “AFM” s.r.l., sicchè nessun pregiudizio per la prima ne sarebbe derivato).
Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
In tal guisa gli asseriti vizi motivazionali sono da vagliare, oltre che nel solco della (novella) formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
26. In quest’ottica si osserva quanto segue.
Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte di Roma ha ancorato il suo dictum.
Con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte capitolina ha al riguardo compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Ulteriormente la corte romana ha chiarito che le maestranze della “STM”, successivamente al loro licenziamento da parte del liquidatore della medesima ditta individuale, erano state assunte dalla “AFM” s.r.l., che, grazie ad un contratto di affitto sottoscritto a condizioni estremamente vantaggiose, aveva occupato “capannoni ed uffici della STM continuando nella stessa sede la propria attività industriale sostanzialmente identica a quella della STM” (così sentenza d’appello, pag. 7).
Per altro verso, la corte d’appello ha sicuramente disaminato i fatti storici dalle parti discussi, a carattere decisivo, connotanti, in parte qua agitur, la res litigiosa.
27. In ogni caso si tenga conto dei seguenti ulteriori rilievi.
28. In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
29. In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
30. Il ricorrente in fondo si duole per l’asserita omessa, erronea valutazione delle risultanze di causa.
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
31. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (denunciato dal ricorrente a pag. 22), atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
32. Il quarto motivo di ricorso analogamente è privo di fondamento.
33. Ineccepibilmente la corte di merito ha respinto l’istanza di sospensione, dando atto del difetto del vincolo di pregiudizialità.
Al riguardo è sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, ma ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (cfr. Cass. (ord.) 3.10.2012, n. 16844; Cass. (ord.) 9.12.2011, n. 26469).
Ebbene nella fattispecie il motivo di ricorso non dà ragione in maniera specifica ed autosufficiente dell’imprescindibile vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità e delle condizioni ulteriori necessarie ai fini della sospensione.
34. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
M.W. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va perciò nei suoi confronti assunta.
35. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, T.F., a rimborsare alla controricorrente, T.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021
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