Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36756 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del proc. resp. settore recupero crediti Palermo, rappr. e dif. dall’avv. Massimo Luconi, *****, elett. dom. presso lo studio del medesimo in Roma, via Antonio Bosio n. 2, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

CONSORZIO LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI PALERMO -COLISPA s.c.a r.l.

in liq., in persona del liq., rappr e dif. dagli avv. Roberto Fariselli, Mirca Tognacci, e Massimo Garutti, elett. dom. presso lo studio del terzo in Roma, via piazza S. Andrea della Valle n. 6, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente con ricorso incidentale condizionato –

per la cassazione della sentenza App. Bologna 29.1.2014, n. 306/2014, in R.G. n. 2011/06, Rep. 292/2014;

vista la memoria del controricorrente;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 16.11.2021.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. (MPS) impugna la sentenza App. Bologna 29.1.2014, n. 306/2014, in R.G. n. 2011/06, Rep. 292/2014 con cui sono stati respinti i propri appelli avverso, rispettivamente, sentenza parziale 30.11.1999, n. 1565 e definitiva 25.7.2006, n. 578 del Tribunale di Ravenna, già reiettive della sua opposizione al decreto ingiuntivo conseguito da CONSORZIO LAVORI INTERVENTI STRAORDINARI PALERMO – COLISPA s.c. a r.l. in liq. (COLISPA) per 1.280.000.000 Lire, oltre interessi dal 17.11.1994, emesso dal Presidente del Tribunale di Ravenna;

2. la corte, per quanto qui di interesse, ha premesso che: a)l’ingiunzione era stata pronunciata sul presupposto della fidejussione prestata da MPS a garanzia del debito assunto da altra società (***** s.p.a.), inadempiente e fallita, facente parte del consorzio e debitrice verso Colispa dei costi e delle spese sostenute in favore della consorziata; b) l’opponente aveva invocato un termine di validità della fidejussione, contestando la garanzia all’atto della sua escussione, essendo nel frattempo la banca receduta dalla stessa, mentre l’opposta ne vantava la perdurante efficacia (e validità) per il periodo in cui essa era stata operativa; c) con prima sentenza parziale il tribunale revocava il decreto ingiuntivo, limitando il debito di garanzia di MPS a quello di ***** s.p.a. alla data della cessazione del rapporto contrattuale (31.3.1994), mentre con la pronuncia definitiva, all’espletamento di CTU, condannava la banca alla citata misura di pagamento e con interessi alla stessa data del 3.11.1994; d) nell’unitario e duplice appello, MPS invocava la più corretta qualificazione quale contratto autonomo di garanzia (a semplice richiesta) del titolo della propria obbligazione, per cui il termine apposto era di finale validità, nulla più essendo dovuto alla parte garantita, stante lo svincolo della garanzia rispetto al contratto; e) in ogni caso, anche a volerne assumere la natura di fidejussione, la garanzia doveva ritenersi estinta, stante il recesso comunicato da MPS a Colispa e senza obiezioni della garantita, che non aveva coltivato le sue istanze nel termine semestrale dell’art. 1957 c.c.; f) l’appellata Colispa aveva eccepito l’irrilevanza della invocata definizione della garanzia, efficace comunque per le obbligazioni maturate sino alla sua scadenza, tanto più che il debito garantito era divenuto maggiore di quello cui era limitata la pronuncia monitoria, e, a sua volta, con appello incidentale condizionato, aveva chiesto di accertare che la garanzia non si era estinta;

3. la corte ha ritenuto infondato l’appello principale, con assorbimento di ogni altra domanda, in quanto: a) la fattispecie doveva essere ascritta a fidejussione bancaria a semplice richiesta, con conferma della relazione di accessorietà con il rapporto garantito; b) era peraltro irrilevante l’alternativa qualificatoria della garanzia, se contratto autonomo o fidejussione con termine di validità, essendo risultato che comunque MPS aveva garantito l’esatto adempimento delle obbligazioni di ***** verso Colispa, per importo poi ridotto a quello della richiesta di ingiunzione, con scadenza originaria al 31.12.1990 tacitamente prorogata, come previsto dal contratto, sino al menzionato recesso (“volontà di non prorogare ulteriormente la garanzia concessa”, pag.9) e che, per entrambe le ricostruzioni classificatorie, la scadenza del termine circoscriveva la portata della garanzia “ai debiti scaduti e venuti ad esistenza nell’ambito temporale in cui la garanzia era operativa”;

4. la ricorrente propone due motivi di ricorso, cui si oppone Colispa con controricorso (con ricorso incidentale condizionato), seguito dal deposito di memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo del ricorso principale si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel presupposto, ora condiviso, che si trattava di fidejussione – l’omesso esame della circostanza dell’inerzia del creditore che, nei sei mesi successivi alla scadenza dell’obbligazione, non aveva proposto le istanze contro il debitore principale;

2. con il secondo motivo la sentenza è tacciata di erroneità, per violazione degli artt. 1957 e 2697 c.c., laddove, pronunciando sulla scadenza dell’obbligazione principale (da intendersi alla stessa data della scadenza della fidejussione), non ha considerato che Colispa aveva mancato di documentare di aver rivolto una tempestiva istanza contro il debitore principale, con conseguente tardività dell’escussione, promossa verso MPS senza il previo rispetto dell’iniziativa nei 6 mesi voluti dalla disposizione civilistica regolante la fidejussione; ciò in quanto era mancata tra le parti una diversa correlazione tra durata della garanzia e integrale adempimento della obbligazione principale, dovendo pertanto la prima intendersi estinta in ragione del regime decadenziale citato;

3. il ricorso incidentale condizionato, che il controricorrente più nitidamente ha sviluppato in memoria, si risolve nella richiesta di esame dalla corte d’appello, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, della questione dichiarata assorbita relativa alla permanenza della garanzia anche dopo la data del recesso di MPS (31.3.1994), perché collegata a restituzione documentale o liberazione non verificatesi;

4. i motivi del ricorso principale, da trattare in modo congiunto perché connessi, sono inammissibili per taluni profili ed infondati per altri, derivandone l’assorbimento del ricorso incidentale;

5. osserva preliminarmente il collegio che la complessa ratio decidendi della sentenza impugnata disattende la principale domanda della banca, volta a qualificare la garanzia come contratto autonomo, e smentisce che il termine apposto all’impegno del garante ne esaurisca le obbligazioni verso il soggetto garantito, al punto da imporre che nulla sia dovuto al secondo una volta decorso detto termine, essendo stata ricostruita la fattispecie quale fidejussoria, ma, per le sue caratteristiche, senza alcun impatto sull’obbligazione di garanzia che, con la “cessazione del rapporto contrattuale” (fra garante e garantito), era più semplicemente circoscritta ai debiti temporalmente venuti ad esistenza sino a quel momento;

6. appare dunque erroneamente presupposta in ricorso una coincidenza tra termine di validità della garanzia (31.3.1994) e scadenza della obbligazione garantita, che invece la corte ha motivatamente escluso valorizzando proprio la peculiarità della clausola di prestazione “a semplice richiesta”, tale da imporsi sulle obbligazioni del garante, cristallizzate sino ad includere tutte quelle assunte dal debitore principale sino alla fine del vincolo fidejussorio, così intendendo il recesso della banca come esercizio della facoltà, riconosciutale dal contratto, di sciogliersi dall’obbligazione di garanzia (altrimenti rinnovabile tacitamente ad ogni trimestre) onde non essere tenuta a rispondere dei debiti di ***** eventualmente sorti dopo il trimestre nel corso del quale era stata comunicata la volontà di scioglimento; il fraintendimento della qualificazione dell’obbligazione di garanzia, come della sua efficacia, illustra a sua volta la genericità delle censure che assumono una data di scadenza dell’obbligazione di *****, di cui non è stata dedotta l’allegazione pregressa né, tanto meno, la pacifica dimostrazione conseguita in giudizio;

7. così come – si aggiunge – dal tenore trascritto della clausola contrattuale, non è dato evincere che il fidejussore abbia espressamente limitato la garanzia “allo stesso termine dell’obbligazione principale”, secondo l’art. 1957 c.c., comma 2: per questo aspetto, il motivo è eccentrico – già per difetto di specificità – rispetto ad una rilevante ragione della pronuncia;

8. è vero inoltre che, di per sé, “la deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”” (Cass. 16825/2016), quale espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che ben può prescindere da un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, dunque essendo meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente; ma è proprio la considerazione ricostruttiva della fattispecie con cui ha esordito la corte che, anche in una gerarchia decisoria di assorbimento del relativo motivo d’appello, ne ha giudicato l’irrilevanza perché il contratto era stato accertato, decisivamente quale imperniato su un doppio vincolo per il garante: l’obbligazione di pagare a semplice richiesta di Colispa e, al contempo, la previsione temporale di un limite sino al quale i crediti maturati da Colispa verso ***** sarebbero stati garantiti; così infatti si è dato conto che il montante garantito andava calcolato al 31.3.1994, vale a dire riferito al debito di ***** per come maturato a quell’epoca, nei limiti della somma oggetto dell’impegno fidejussorio della banca;

9. la stessa banca, in coerenza con il riscontro istruttorio della corte, riconosce che la clausola contrattuale prevedeva la permanenza del vincolo, senza efficacia impeditiva di ogni opposizione di ***** e senza onere d’altra prova a carico della beneficiaria Colispa, fino alle citate date ed in particolare “fino alla restituzione del documento fidejussorio” (rimesso al garantito) o “analoga dichiarazione liberatoria”; proprio la trascritta pattuizione evidenzia la coerenza della motivazione della corte in punto di relativa irrilevanza della classificazione negoziale (pur alla fine conferita, nel senso della natura fidejussoria della garanzia) nonché della questione posta con l’art. 1957 c.c.; l’origine del debito garantito, inerente ai costi, le anticipazioni e le spettanze sostenuti dalla società consortile Colispa, mette in evidenza che anche la banca era pienamente consapevole che il pagamento a prima richiesta cui si stava vincolando non riguardava una obbligazione predeterminata, bensì le somme che sarebbero via via venute a maturare nell’ambito del contratto consortile e per effetto dell’appalto in favore delle società consorziate;

10. ne consegue che nessuna interpretazione antitestuale sarebbe stata possibile, e dunque qui invocabile, per censurare l’interpretazione del contratto operata dalla corte, così da stravolgere il principio per cui il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c., comma 1 decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale e non invece dalla scadenza di quella accessoria (la fidejussione); tanto più che nella specie, come è stato presupposto dal giudice di merito, l’obbligazione di ***** non aveva una scadenza predeterminata e che comunque nemmeno è stata posta in giudizio la questione se detta scadenza (come condivisibilmente ritenuto da Cass. 24296/2017) dovesse farsi coincidere con la dichiarazione di fallimento della debitrice principale (peraltro irrilevante perché intervenuta, secondo quanto indicato in controricorso e non contestato dalla ricorrente, in data successiva al 31.3.94);

il ricorso principale va pertanto rigettato, con assorbimento conseguente di quello incidentale, condanna del ricorrente alle spese del procedimento di legittimità, liquidate come meglio in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in 14.000 Euro, oltre a 200 Euro per esborsi, nonché al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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