Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36840 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15529/2015 R.G. proposto da:

D.S.M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Amalia Re ed Isabella Ferrise, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Olindo Malagodi n. 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;

e Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Calabrò, presso cui domicilia in Roma alla via Piemonte n. 39;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7708/6/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 24 novembre 2014, depositata in data 17 dicembre 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

D.S.M. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 7708/6/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 24 novembre 2014, depositata in data 17 dicembre 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’estratto di ruolo relativo a due cartelle di pagamento per Irpef ed addizionali regionale e comunale riferite all’anno di imposta 2002;

la C.t.r., con la sentenza impugnata, riteneva che la notifica delle cartelle di pagamento fosse ritualmente avvenuta a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante spedizione, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.A. resistono con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente erroneamente la C.t.r. non avrebbe rilevato la nullità della notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta da soggetto non abilitato;

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

il ricorrente deduce che, sia in primo, sia in secondo grado, dopo aver eccepito l’inesistenza della notifica, aveva altresì eccepito la nullità della cartella per l’indeterminatezza dei criteri di determinazione del quantum dovuto;

secondo il ricorrente, la C.t.r. avrebbe erroneamente dichiarato assorbita ogni altra questione, in quanto avrebbe dovuto pronunciarsi su tale eccezione;

i motivi sono infondati e vanno rigettati;

in particolare, con riferimento al primo motivo, costituisce ormai orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell’atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29710 del 19/11/2018);

la sentenza impugnata appare, quindi, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia e non incorre nella denunziata violazione di legge;

con riferimento al secondo motivo, basta osservare che la C.t.r., con accertamento in fatto non impugnato in questa sede, ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento fosse regolare e che non vi fosse stata impugnazione del contribuente nei termini di legge;

pertanto ha ritenuto che ogni questione, relativa al contenuto delle cartelle, fosse assorbita dalla decisione preliminare sull’omessa tempestiva impugnazione;

in conclusione il ricorso va complessivamente rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore di parti controricorrenti, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito;

condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’esattore controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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