Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.36867 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7270/2016 R.G. proposto da:

NUOVA BOVISA s.r.l., c.f./p.i.v.a. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Marco Morganti, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Isidoro Di Giovanni, ed all’avvocato Diana Ingravallo, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

ALINARI s.p.a., p.i.v.a. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Nadia Bosetti, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Gramsci, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Antonella Giglio.

– controricorrente –

e FRENOCAR s.p.a., p.i.v.a. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Nadia Bosetti ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Gramsci, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Antonella Giglio.

– controricorrente –

e M.M.C.M., c.f. *****, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Milano, alla via Altino, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Luca Scaltriti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata in data 21.4.2021 a ministero notar G.D..

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e GENERALI ITALIA s.p.a., c.f. *****, (già “Ina Assitalia” s.p.a.) (quale conferitaria del ramo d’azienda assicurativo Direzione per l’Italia di “Assicurazioni Generali” s.p.a.), in persona dei procuratori speciali C.P., e B.L., in virtù di procura per notar Dell’Armi di Treviso in data 18.12.2014, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Marco Resca, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone, n. 49, presso lo studio dell’avvocato Sveva Bernardini.

– controricorrente –

S.B.N. COSTRUZIONI s.p.a., c.f. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., (già “Fondiaria Sai” s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4627 dei 20.10/2.12.2015 – Corte d’Appello di Milano, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 5 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto dichiararsi inammissibile, in subordine rigettarsi il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto in data 2.1.2008 la “Alinari” s.p.a., proprietaria di un terreno, con sovrastante fabbricato in *****, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Milano la “Nuova Bovisa” s.r.l., proprietaria di un terreno confinante.

Esponeva che la s.r.l. convenuta aveva, sul suo terreno, realizzato un fabbricato in violazione delle prescritte distanze.

Chiedeva che la convenuta fosse condannata a demolire il proprio manufatto fino al rispetto delle debite distanze e a risarcire il danno cagionato.

2. Si costituiva la “Nuova Bovisa” s.r.l..

Deduceva che lo stabile di sua proprietà era stato edificato in conformità alle previsioni del “Piano Integrato di Intervento”.

Deduceva che era stata viceversa l’attrice ad edificare il proprio stabile in violazione delle distanze.

Instava, preliminarmente, per la chiamata in causa della “S.B.N. Costruzioni” s.p.a., che aveva eseguito i lavori di costruzione del proprio immobile, e dell’architetto M.M.C.M., progettista e direttore dei lavori, perché fosse da costoro manlevata e tenuta indenne; instava, nel merito, per il rigetto delle avverse domande ed, in riconvenzionale, per l’accertamento del confine tra la sua proprietà e la proprietà dell’attrice e per la condanna dell'”Alinari” ad arretrare il proprio manufatto.

3. Si costituiva la “S.B.N. Costruzioni” s.p.a..

4. Si costituiva M.M.C.M..

Deduceva che il contratto siglato con la “Nuova Bovisa” contemplava una clausola arbitrale.

Instava, tra l’altro, per la declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva nei suoi confronti esperita.

5. Si costituivano la “Assicurazioni Generali” s.p.a. e la “Fondiaria Sai” s.p.a., chiamate in causa dalla “S.B.N. Costruzioni”.

6. Interveniva la “Frenocar” s.p.a., dante causa della “Alinari”.

7. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 1398/2014 l’adito tribunale accoglieva la domanda dell’attrice e per l’effetto condannava la convenuta “Nuova Bovisa” ad arretrare le porzioni del proprio fabbricato meglio indicate nella relazione di consulenza fino al rispetto della prescritta distanza nonché a risarcire il danno cagionato alla “Alinari”, liquidato in Euro 6.000,00; accertava, come da relazione di c.t.u., il confine tra la proprietà della s.p.a. attrice e la proprietà della s.r.l. convenuta; rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta; rigettava la domanda di manleva esperita dalla “Nuova Bovisa” nei confronti della “S.B.N. Costruzioni”; rigettava la domanda di manleva dalla “Nuova Bovisa” esperita nei confronti di M.M.C. in dipendenza della clausola compromissoria dalle medesime parti siglata; regolava le spese di lite e di c.t.u..

8. Avverso tale sentenza la “Nuova Bovisa” proponeva appello.

Resistevano la “Alinari”, la “S.B.N. Costruzioni”, M.M.C.M., la “Frenocar”, l'”Assicurazioni Generali” e la “Fondiaria Sai”.

9. Con sentenza n. 4627 dei 20.10/2.12.2015 la Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame, confermava in ogni sua parte l’appellata sentenza e regolava le spese del grado.

Evidenziava la corte che correttamente il tribunale aveva opinato per l’applicabilità del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, operante pur nei rapporti tra privati, sicché la distanza da osservare era pari a m. 10 tra pareti finestrate.

Evidenziava invero – quanto alla doglianza dell’appellante, secondo cui il proprio edificio era stato realizzato in esecuzione di un “Piano di Intervento Integrato”, sicché doveva reputarsi applicabile la deroga di cui all’u.c. del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 – che la deroga anzidetta era inapplicabile, siccome operante tra edifici ricadenti, diversamente dal caso di specie, all’interno del medesimo piano particolareggiato.

Evidenziava poi che, alla luce degli esiti della c.t.u., era da escludere che il muro tra le due proprietà fosse da qualificare in guisa di muro di fabbrica, sì da rendere inapplicabili le disposizioni in materia di distanze.

Evidenziava ancora che il tribunale aveva correttamente rilevato che nel disciplinare di incarico intercorso tra la “Nuova Bovisa” e l’architetto M. figurava una clausola arbitrale, contemplante le modalità di scelta degli arbitri e l’obbligo per questi ultimi di decidere secondo diritto.

Evidenziava infine che si risolveva in una generica disapprovazione dei rilievi compiuti dal c.t.u. il motivo d’appello formulato a censura del primo dictum, nella parte in cui il tribunale aveva accertato il confine tra i fondi.

10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Nuova Bovisa” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.

La “Alinari” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

M.M.C.M. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi; ha chiesto, in via principale, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il quarto motivo del ricorso principale; ha chiesto, in subordine, in ipotesi di accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, accogliersi il ricorso incidentale; con il favore delle spese.

La “Frenocar” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

La “Generali Italia” s.p.a. (già “Ina Assitalia” s.p.a.) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

La “S.B.N. Costruzioni” s.p.a. e la “UnipolSai Assicurazioni” s.p.a. (già “Fondiaria Sai” s.p.a.) non hanno svolto difese.

11. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

M.M.C.M. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

12. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 c.c., artt. 107,112 e 116 c.p.c., art. 12 preleggi, D.M. n. 1444 del 1968, della L.R. Lombardia n. 9 del 1999 e della L.R. Lombardia n. 12 del 2005; l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che ha legittimamente costruito in base ad una specifica previsione del “Piano di Intervento Integrato”, “P.I.I.” che, per un verso, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza, che, per altro verso, deroga, in conformità a quanto stabilito all’u.c. del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, alla distanza di m. 10 anche nei rapporti con il vicinato.

Deduce che il D.M. n. 1444 del 1968, non è immediatamente applicabile nei rapporti tra privati.

13. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 878 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c., art. 12 preleggi e del D.M. n. 1444 del 1968; l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte di merito non ha considerato che dai rilievi del c.t.u. è emerso che il muro posto tra le confinanti proprietà è alto più di tre metri, sicché non è qualificabile come muro di cinta e se ne deve tener conto ai fini del computo delle distanze, nel senso ossia che i fabbricati non possono essere considerati frontistanti ed assoggettati al D.M. n. 1444 del 1968.

Deduce che non hanno valenza né la circostanza, cui il c.t.u. ha dato rilievo, dell’abusiva sopraelevazione, oltre i tre metri, del muro da parte della “Alinari” ai fini della stipula di un contratto di assicurazione né la maggiore altezza degli edifici frontistanti rispetto al muro.

Deduce d’altra parte che la corte distrettuale non ha considerato i rilievi del c.t.u. e la documentazione prodotta, da cui si desume che sia essa ricorrente che la “Alinari” hanno costruito in aderenza al muro di confine, sicché non vi è margine per l’applicazione del D.M. n. 1444 del 1968.

Deduce che è irrilevante che la costruzione in aderenza della “Alinari” sia stata realizzata in assenza di titolo concessorio; che la propria costruzione non può essere considerata di “mero arredo”, trattandosi di uno stabile manufatto.

14. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116,194 e 195 c.p.c..

Deduce che con l’atto d’appello aveva addotto che il c.t.u. non aveva provveduto all’effettiva misurazione, all’effettivo riscontro della distanza esistente in concreto tra i fabbricati e vi aveva provveduto viceversa mediante rilievi operati sulla documentazione amministrativa.

Deduce che al riguardo la corte territoriale non si è pronunciata e, nel recepire le risultanze della c.t.u., ha deciso in assenza di elementi di prova.

15. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1362,1363,1655 e 2697 c.c. e degli artt. 112,116 e 806 c.p.c..

Deduce che con l’atto d’appello aveva addotto che la clausola arbitrale di cui al disciplinare d’incarico intercorso con l’architetto M., alla stregua del suo letterale tenore, conferisce alle parti una mera facoltà di devoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale; che dunque aveva addotto che il tribunale aveva errato nell’interpretazione della clausola.

Deduce che la corte milanese ha statuito al riguardo senza alcuna motivazione, viepiù che la rinuncia alla giurisdizione dello Stato deve essere espressa ed in casi dubbi la clausola deve essere interpretata restrittivamente.

16. I rilievi, che la delibazione dei motivi tutti del ricorso principale postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi della principale impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

17. Si ribadisce, previamente, che ognuno dei quattro motivi del ricorso principale risulta – dalla stessa “Nuova Bovisa” – espressamente qualificato pur in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

18. Su tale scorta si osserva quanto segue.

In primo luogo, il giudizio di appello ha avuto inizio con citazione notificata in data 27/28.3.2014 (cfr. ricorso principale, pag. 4).

In secondo luogo, il dictum di seconde cure ha in toto confermato il dictum di prime cure (“(…) e per l’effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata (…)”: così sentenza d’appello, pag. 18 della motivazione).

In terzo luogo – conseguentemente – si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5 (per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012).

Si tenga conto che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente, onde evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).

Viceversa, la ricorrente principale ha ripetutamente prospettato che “la motivazione della sentenza impugnata ha (…) carattere di mera conferma della conclusione della decisione di primo grado” (così ricorso principale, pagg. 15 e 26; cfr. altresì ricorso principale, pag. 31).

19. Con precipuo riferimento alla prima delle ragioni di doglianza veicolate dal primo motivo del ricorso principale, si rappresenta che in nessun modo si delinea l’error in iudicando prefigurato e correlato alla mancata applicazione, nel quadro della previsione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., della minore distanza di cui al “Piano di Intervento Integrato”.

Questa Corte spiega che la deroga, contemplata al D.M. 4 aprile 1968, n. 1444, art. 9, u.c., che consente ai Comuni di prescrivere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dalla normativa statale, riguarda esclusivamente le distanze su fondi che siano inclusi in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata (cfr. Cass. 7.11.2017, n. 26354; Cass. 14.11.2016, n. 23136, secondo cui in tema di distanze tra edifici, ove le costruzioni non siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è recata del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, u.c., che consente ai Comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale, bensì dello stesso art. 9, comma 1, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva).

In questi termini la Corte di Milano ha ineccepibilmente e congruamente puntualizzato (“in fatto”) che l’edificio dell'”Alinari”, così come aveva chiarito il c.t.u., “si pone come esterno rispetto al piano di lottizzazione realizzato dalla appellante” (così sentenza d’appello, pag. 14 della motivazione), sicché le disposizioni del “Piano di Intervento Integrato” non erano operanti.

Negli stessi termini per nulla è conferente la prospettazione della ricorrente principale secondo cui la “Alinari” avrebbe dovuto semmai contestare in sede giurisdizionale amministrativa il “P.I.I.” e chiederne la disapplicazione (cfr. ricorso principale, pag. 11).

In pari tempo non ha valenza alcuna la circostanza per cui la “Alinari” ha stipulato preliminare d’acquisto di talune unità ricomprese nell’immobile edificato dalla “Nuova Bovisa” (cfr. ricorso principale, pag. 13). Cosicché in nessun modo può, alla luce di tale circostanza, presumersi che l’originaria attrice avrebbe acconsentito alla edificazione a distanza inferiore a m. 10.

Tanto, ben vero, a prescindere dall’inderogabilità della distanza prescritta dal D.M. n. 1444 del 1968 (cfr. Cass. 26.7.2002, n. 11013).

20. Con precipuo riferimento alla seconda delle ragioni di doglianza veicolate dal primo motivo del ricorso principale, si rappresenta che, contrariamente a quanto assume la “Nuova Bovisa”, nel regolamento locale che non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territoriali omogenee dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, questa inderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all’art. 873 c.c. (Cass. 26.7.2016, n. 15458; Cass. 12.12.2017, n. 29732).

21. Con precipuo riferimento alla prima delle ragioni di doglianza veicolate dal secondo motivo del ricorso principale, inevitabile è il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento per cui, in tema di rapporti di vicinato, per negare l’operatività della disciplina delle distanze tra le pareti finestrate degli edifici, stabilita dallo strumento urbanistico, secondo il disposto del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, al fine di assicurare aria e luce agli edifici stessi ed alle loro vedute, non è di per sé sufficiente l’interposizione tra i fabbricati di un muro non di cinta, da considerare perciò costruzione, occorrendo, per la disapplicazione della disciplina medesima, che l’altezza e l’estensione del muro interposto escludano che gli edifici risultino anche parzialmente antistanti (cfr. Cass. 28.12.2012, n. 24128).

22. Alla luce del surriferito “precedente” non possono che formularsi le conclusioni che seguono.

Non ha alcuna valenza che il muro di confine abbia un’altezza superiore a m. 3, siccome la corte d’appello ha confermato il riscontro “in fatto” operato dal tribunale in virtù degli esiti della c.t.u. espletata in primo grado, riscontro “in fatto” – evidentemente incensurabile a norma dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. – alla cui stregua l’altezza del muro di confine è “consistentemente inferiore rispetto all’altezza dei fabbricati di proprietà Alinari e Nuova Bovisa” (così sentenza d’appello, pag. 13 della motivazione).

Su tale scorta – ed ovviamente alla luce del “precedente” di questo Giudice dapprima menzionato – la corte di merito ha ineccepibilmente concluso nel senso che l’edificio della “Nuova Bovisa” s.r.l. “risulta direttamente antistante l’immobile della Alinari s.p.a. per una larghissima percentuale dello sviluppo della superficie della facciata” (così sentenza d’appello, pag. 13 della motivazione).

23. Con precipuo riferimento alla seconda delle ragioni di doglianza veicolate dal secondo motivo del ricorso principale, la deduzione per cui la corte distrettuale non ha tenuto conto che entrambe le parti hanno “costruito in aderenza al muro”, si risolve senza dubbio in una censura del giudizio “di fatto” cui la medesima corte ha atteso.

E nondimeno in tal guisa al riguardo si esplica di certo la preclusione ex art. 348 ter c.p.c., u.c..

24. D’altra parte, è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (recte, al cospetto del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se non inficiato da “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”), l’accertamento circa la sussistenza, nelle opere da considerare ai fini del rispetto delle prescritte distanze, dei caratteri di immobilità e di stabile collegamento con il suolo, sì che le stesse, sporgendo dal suolo, abbiano l’idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli (cfr. Cass. 1.7.1996, n. 5956).

Su tale scorta, la valutazione “in fatto” della corte lombarda, secondo cui il consulente d’ufficio aveva chiarito che l’edificio dell’appellante non poteva considerarsi in aderenza al muro di confine, in quanto la pensilina intercorrente tra la facciata dell’edificio della “Nuova Bovisa” ed il muro di cinta era costituita da una struttura metallica con caratteristiche di arredo (cfr. sentenza d’appello, pag. 13 della motivazione), non solo è incensurabile ex art. 348 ter c.p.c., u.c., ma va, in ogni caso, esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

25. Con precipuo riferimento al terzo motivo del ricorso principale, la deduzione secondo cui l’ausiliario d’ufficio ha riscontrato la distanza esistente in concreto tra i fabbricati mediante “misurazioni su carta a righello” (così ricorso principale, pag. 28), analogamente si risolve in una censura del giudizio “di fatto” cui la corte territoriale ha fatto luogo.

E tuttavia in tal maniera anche a tal proposito si esplica la preclusione ex art. 348 ter c.p.c., u.c..

In ogni caso, pur in parte qua, la valutazione “in fatto” della corte lombarda si sottrae a qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante giusta l’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite.

26. Si tenga conto che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia (Cass. 4.10.2011, n. 20311).

In questi termini per nulla si giustifica la reiterata denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c..

27. Del resto la “Nuova Bovisa” essenzialmente si duole per l’omessa valutazione delle sue prospettazioni difensive (cfr. ricorso principale, pagg. 13 – 14, pag. 17, pag. 22, pagg. 24 – 25, pag. 29).

E però l’asserito mancato esame delle argomentazioni difensive non è riconducibile neppure al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).

28. In pari tempo, innegabilmente, la ricorrente principale censura l’asserita, omessa, erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. e dei documenti prodotti (cfr. ricorso principale, pagg. 22 – 23).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

29. Ovviamente la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma (di cui reiteratamente la principale ricorrente ha prospettato la violazione e) che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando – il che non è nella fattispecie – il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

30. Con precipuo riferimento al quarto motivo del ricorso principale, non può non darsi atto, dapprima, che il mezzo in disamina difetta di specificità ed “autosufficienza”, non si conforma, cioè, alle prefigurazioni del n. 4) e del n. 6) dell’art. 366 c.p.c., comma 1.

In particolare, la ricorrente principale per nulla ha riprodotto nel corpo del ricorso il testo integrale dell’incarico conferito all’architetto M.M. con il disposto della clausola compromissoria che vi figura (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l’inammissibilità prevista dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti).

31. Comunque il mezzo in disamina veicola una quaestio ermeneutica.

E nondimeno la valutazione della corte d’appello anche in parte qua è congrua ed ineccepibile.

32. Più esattamente, la motivazione dell’impugnata statuizione, al cospetto del novello paradigma dell’art. 360 c.p.c., c.p.c., comma 1, n. 5 (e pur a prescindere alla preclusione ex art. 348 ter c.p.c., u.c., operante nella specie), è immune da qualsivoglia “anomalia” (cfr. Cass. (ord.) 27.3.2012, n. 4919, secondo cui, in tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito).

Ovviamente la motivazione vi e’, viepiù alla stregua della conferma in ogni sua parte della sentenza di primo grado.

33. Più esattamente, la motivazione dell’impugnata statuizione è ineccepibile, siccome del tutto legittima è la prefigurazione di una “mera facoltà delle parti” (cfr. Cass. 8.4.2004, n. 6947, secondo cui, in tema di riconoscimento di lodo straniero, ai fini della valida stipulazione del compromesso o della clausola compromissoria non si richiede che le parti, nell’esprimere la volontà attuale e definitiva di assumere l’arbitrato a strumento di risoluzione delle future controversie, impieghino un verbo avente un significato obbligatorio, equivalente a dovere o obbligo, atteso che la disponibilità dell’azione comporta di necessità che il suo esercizio – sia l’azione proposta davanti al giudice, sia l’azione proposta davanti ad un arbitro – si configuri come una facoltà della parte che vi ha interesse, o come un onere per conseguire la tutela giurisdizionale o arbitrale, e dunque mai come un obbligo e meno che mai come un dovere).

34. Il rigetto del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale espressamente esperito da M.M.C.M. in via subordinata ovvero subordinatamente all’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale (cfr. controricorso di M.M., pagg. 19 e 34).

35. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente principale va condannata a rimborsare a ciascun controricorrente (costituito) le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto del deposito della memoria limitatamente a M.M.C.M..

La “S.B.N. Costruzioni” s.p.a. e la “UnipolSai Assicurazioni” s.p.a. non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va perciò nei loro confronti assunta.

36. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso principale;

dichiara assorbito nel rigetto del ricorso principale il ricorso incidentale del controricorrente M.M.C.M.;

condanna la ricorrente principale, “Nuova Bovisa” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Alinari” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna la ricorrente principale, “Nuova Bovisa” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Frenocar” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna la ricorrente principale, “Nuova Bovisa” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Generali Italia” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna la ricorrente principale, “Nuova Bovisa” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, M.M.C.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, “Nuova Bovisa” s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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