LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5375-2020 proposto da:
FONDAZIONE ENPAM, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GULLI TOMMASO 11, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DIOTALLEVI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO SQUILLACI;
– ricorrente –
contro
POLIMEDICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MEDAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GERVASIO CICORIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2760/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore della Fondazione ENPANI nei confronti della società Polimedica Srl alla quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 79.621,08, a titolo di contributi previdenziali L. n. 243 del 2004, ex art. 1, comma 39, per gli anni dal 2005 al 2014;
2. la Corte ha premesso che la pretesa contributiva dell’ENPAM era riferita al fatturato della Polimedica Srl “attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, relativamente alla branca di Fisiokinesiterapia”; ha evidenziato che, nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, la società aveva specificamente allegato che il fatturato era stato reso da personale non medico e non iscritto ad alcun albo professionale”; secondo la Corte tale contestazione doveva ritenersi specifica e quindi correttamente il Tribunale aveva ritenuto che fosse a carico della Fondazione l’onere di fornire ex art. 2967 c.c., la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria; ha concluso che le deduzioni della Fondazione appellante, secondo cui “tra le prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale rientranti nella branca di fisiokinesiterapia e terapia fisica vi sono anche prestazioni svolte da medici fisiatri”, si risolverebbero “in una mera ipotesi non accertata e che non trova alcun riscontro in atti”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Fondazione ENPAM con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società intimata;
4. la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
la Fondazione ha comunicato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. con il motivo del ricorso si denuncia: “errata interpretazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 234 del 2004, art. 1, comma 39, e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; si critica la sentenza impugnata per avere “erroneamente applicato i criteri di ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed erroneamente ritenuto che, per le prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale negli anni per cui è causa dalla Polimedica Srl, non sia dovuto il contributo del 2% ai sensi della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 39, in quanto tali prestazioni sarebbero state effettuate, a dire della controparte e della Corte, da personale non medico”; si lamenta che non sarebbe stato considerato come la legge ponga “a carico della società l’obbligo di indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”;
2. la censura non può trovare accoglimento;
opportuno premettere in diritto il consolidato orientamento di questa Corte (sentenze n. 11257 del 2016 e n. 11591 del 2016; n. 10959 del 2018; da ultimo: v. Cass. n. 2669 del 2021) secondo cui: “Il contributo del 2% previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dovuto) dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l’abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali e spese generali ex D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e ex D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri”;
ciò posto è indubitabile che il verificare se, nella concreta vicenda storica, il fatturato attinente a prestazioni specialistiche sia stato reso o meno con l’apporto di medici o odontoiatri costituisce un accertamento di fatto di competenza del giudice del merito che non può essere rivalutato innanzi a questa Corte di legittimità;
invece parte ricorrente, sotto l’apparenza solo formale della denuncia di violazione di legge, pretende, anche ponendo a fondamento della censura il materiale probatorio acquisito in giudizio, un riesame di merito in ordine al fatto, concordemente ritenuto dai giudici del doppio grado, che il fatturato, sulla base del quale l’ENPAM ha richiesto il contributo) del 2%, fosse attinente “a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici ed odontoiatri”;
come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, in realtà critica le valutazioni operate dal giudice che ha il dominio del merito, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti;
ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass.
n. 33373 del 2019; Cass. SS.LI li n. 25950 del 2020);
nella specie l’inammissibilità è conclamata dall’inappropriato riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c., che è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018);
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.0 U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021