LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33038/2019 R.G. proposto da:
B.P. e B.A., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Ciapponi e Anna De Nicolo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Lazio, n. 9;
– ricorrenti –
contro
M.O., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Marsico, con domicilio eletto in Roma, Via F. Orestano, n. 21, presso lo studio dell’Avv. Fabio Pontesilli;
– controricorrente –
e nei confronti di:
UnipolSai Ass.ni S.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 3037/2019, depositata il giorno 8 luglio 2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. Pronunciando in controversia su pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c., per i danni derivati all’immobile di proprietà degli odierni ricorrenti ( B.P. e B.A.) da incendio propagatosi dall’abitazione della dante causa ( O.I.) della odierna resistente ( M.O.), in contraddittorio anche con Fondiaria Sai S.p.a., chiamata in garanzia dalla convenuta, il Tribunale di Varese condannò la O. al risarcimento dei danni, quantificandoli, sulla scorta della espletata c.t.u., in Euro 44.583,47, secondo calcolo sintetizzabile nel seguente prospetto:
N. Ord. – Elementi di calcolo (voci di danno e importi già ricevuti) – Importi liquidati in primo grado (in Euro) 1 Messa in sicurezza 62.304,35 2 Perdita di agibilità 44.739,12 3 Mancata disponibilità dei locali 7.770,00 4 Ulteriori opere di ristrutturazione 13.300,00 5 Prolungato mancato utilizzo dell’immobile 900,00 6 Somma già erogata dalle assicurazioni – 84.430,00 Totale 44.583,47 2. La Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame della O., pur confermando nell’an la fondatezza della pretesa risarcitoria dei B., ha tuttavia rilevato che: a) non competessero gli importi liquidati a titolo di lucro cessante (righe nn. 3 e 5 del superiore prospetto), in mancanza di prova del pregiudizio subito a causa del mancato utilizzo del bene; b) il totale residuo (pari dunque ad Euro 35.913,47) costituisse in realtà il corrispettivo di migliorie apportate all’immobile e pertanto non dovute quale risarcimento del danno patrimoniale.
Tale ultimo convincimento ha in particolare motivato in riferimento anche all’accordo intervenuto tra i signori B. e le proprie assicurazioni, “le quali” – si legge testualmente in sentenza – nell’aderire ad esso, “non possono non aver tenuto conto di proprie stime e perizie ulteriori rispetto alla successiva c.t.u., in cui verosimilmente già era stato tenuto in considerazione l’incremento di valore dell’immobile successivo ai lavori di messa in sicurezza, al fine di escluderlo”.
Escludendo quindi che alcunché fosse ancora dovuto agli appellati per i danni patrimoniali e che, conseguentemente, potesse trovare accoglimento la domanda di manleva dell’appellante verso l’assicurazione, ha così statuito in dispositivo: “accoglie parzialmente come da motivazione l’appello di O.I. contro la sentenza del Tribunale di Varese n. 180/2018 per la parte relativa alla quantificazione del danno patrimoniale e per (l’)effetto condanna B.P. e B.A. alla restituzione di quanto ricevuto in pagamento in forza di detta sentenza”: spese compensate.
3. Di tale decisione si dolgono gli appellati (attori in primo grado) proponendo ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione ed errata applicazione degli artt. 2033 e 2051 c.c., in relazione alla quantificazione dei danni risarcibili.
Tale calcolo sarebbe errato:
– nella somma delle voci di danno indicate dal c.t.u.;
– nell’importo indicato come già ricevuto dalle assicurazioni.
Emendata da tali errori la somma non coperta dagli indennizzi già ricevuti sarebbe risultata pari a Euro 31.051,17.
Detto importo, secondo i ricorrenti, erroneamente è poi imputato in sentenza a migliorie, non avendo la corte di merito verificato se, come affermato dall’appellante, l’immobile danneggiato fosse ammalorato prima dell’incendio, né considerato che sulla contraria allegazione contenuta nella citazione introduttiva non vi era stata alcuna contestazione.
Contestano inoltre la mancata considerazione come danno risarcibile del costo per ulteriori opere di ristrutturazione (rifacimento del bagno: Euro 13.300) e dell’importo liquidato in primo grado per la mancata disponibilità dell’immobile (Euro 8.670).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Lamentano che la corte d’appello non ha tenuto conto della richiesta contenuta a pag. 6 della memoria di replica con la quale si chiedeva di valorizzare l’Iva da conteggiarsi sugli importi richiesti per le riparazioni dell’immobile, poiché non computata dal c.t.u..
3. Il primo motivo si espone a plurimi rilievi di inammissibilità:
– il dedotto errore di calcolo, quand’anche sussistente -ma deve negarsi che lo sia, come può agevolmente verificarsi dagli addendi evidenziati nel superiore prospetto- non sarebbe comunque denunciabile quale motivo di ricorso per cassazione, ma sarebbe semmai suscettibile di essere emendato con la procedura di correzione ex art. art. 287 c.p.c., trattandosi, in ipotesi, alla stregua degli argomenti che ne sorreggono l’allegazione, di errore non riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, ma di una mera erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati (v. Cass. 22/11/2016 n. 23704; Cass. 05/08/2002, n. 11712);
– l’importo ricevuto dalle assicurazioni risulta fissato già nella sentenza di primo grado, la quale, per tale parte, non risulta sia stata fatta segno di appello incidentale da parte degli odierni ricorrenti, la cui doglianza sul punto deve pertanto ritenersi preclusa da giudicato interno;
– le critiche svolte con riferimento all’ascrivibilità a migliorie e non a danno risarcibile dei costi quantificati dal c.t.u., oltre a essere inosservanti dell’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, si risolve in una critica alla valutazione di merito in ordine alla entità e imputazione dei danni, estranea non solo al tipo di vizio denunciato (violazione di legge) ma anche all’unico tipo di critica attraverso la quale è consentito un sindacato di legittimità sulla motivazione (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti);
– è sul punto anche ventilata la violazione del principio di non contestazione: la censura in tal modo proposta, però, oltre ad essere anch’essa estranea al tipo di vizio dedotto in intestazione, è formulata in termini aspecifici e non autosufficienti, occorrendo al riguardo rammentare che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 22/05/2017, n. 12840);
– meramente fattuale, infine, ed estranea non solo al tipo di vizio dedotto ma anche al paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si appalesa la censura mossa avverso il negato riconoscimento, per mancanza di prova, di un danno risarcibile da lucro cessante.
4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Oltre a dedurre vizio di motivazione in termini non più consentiti dalla vigente formulazione della evocata norma, esso pone evidentemente una questione che non risulta trattata nel giudizio di merito, né tanto meno posta quale motivo di appello incidentale (come avrebbe dovuto, considerato che l’entità delle voci di danno considerate risulta già fissata in primo grado).
Sono gli stessi ricorrenti che anzi esplicitamente ammettono di aver posto la questione (solo) con la memoria di replica in appello.
5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021