Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36913 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13533-2019 proposto da:

ISCHIAMARETERME ALBERGHI S.N.C., in persona dei legali rappresentanti in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati TRANI SILVIO e FORTUNA ELENA;

– ricorrente –

contro

EVI ENERGIA VERDE ED IDRICA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 61 presso lo studio dell’avvocato IASEVOLI ESPEDITO che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 803/2019 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/02/2019;t) udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.

A seguito di decreto ingiuntivo notificatole dalla EVI Energia Verde ed Idrica S.p.a. per oltre novemila Euro, la Ischiamareterre Alberghi Società in nome collettivo propose opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli, che venne accolta, mentre venne rigettata la sua domanda riconvenzionale di rimborso di quanto corrisposto alla EVI S.p.a. per la voce “depurazione (fogna)” e per spese di spedizione delle fatture, per oltre Euro quarantamila.

L’appello, proposto con riferimento alla sola detta riconvenzionale, venne, parimenti, rigettato dalla Corte di Napoli con sentenza n. 803 del 14/02/2019.

Avverso la pronuncia della Corte territoriale ricorre per cassazione con un unico complesso motivo per art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2033 e 2697 c.c.., la Ischiamareterre Alberghi S.n.c., che si duole la motivazione per erronea applicazione del principio dell’onere della prova in relazione a domanda d’indebito.

La EVI S.p.a. in liquidazione resiste con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380-bis c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza, è stata ritualmente comunicata alle parti.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, nelle quali hanno insistito nelle rispettive prospettazioni.

Il ricorso della Ischiamareterme S.n.c. è inammissibile, essendosi la detta società limitata a riproporre argomenti già spesi in appello e basati sulla sentenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 senza censurare adeguatamente l’impianto complessivo della sentenza d’appello, basato sulla mancanza di prova adeguata di quanto corrisposto per la voce “depurazione fogna”, per la quale era stata proposta la domanda riconvenzionale, sulla mancata controdeduzione da parte della S.n.c. Ischiamareterme in ordine all’eventuale percezione di un rimborso a seguito dell’emanazione di normativa attuativa (D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies) di detta pronuncia della Corte Costituzionale (così come pure rilevato in altri precedenti da questa Corte: Cass. n. 08334 del 31/03/2017 Rv. 643835 – 01) e soprattutto sull’ulteriore assunto, rimasto del tutto privo di prova)del non esservi sull’isola di Ischia un servizio di depurazione e che non risultava provato, viceversa, che la Ischiamareterme S.n.c. fosse, con riferimento al periodo al quale si riferiva l’addebito contestato, dotata di un proprio e autonomo impianto di depurazione, con la conseguenza che era verosimile che la detta voce le era stata legittimamente addebitata, anche in considerazione della circostanza, parimenti non adeguatamente contestata, che la presenza di un impianto di depurazione privato non esclude che questo debba allacciarsi a quello pubblico (si veda sul punto il controricorso, ultima facciata).

A fronte della complessiva inadeguatezza dell’impianto censorio, che dovrebbe sorreggerlo, l’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

La spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 2.700,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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