Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36917 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32202/2020 proposto da:

LA FONTAINE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TAURCHINI FRANCO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLINI CARLO;

– controricorrente –

e C.R.D. COSTRUZIONI RESTAURI DEMOLIZIONI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4882/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 13/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 13/10/2020 (n. 4882/2020), la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società La Fontaine s.r.l. avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’inopponibilità, nei confronti del Fallimento ***** s.r.l., ai sensi dell’art. 2901 c.c., di due successive compravendite di un medesimo bene immobile intercorse tra la ***** s.r.l. (in bonis) e la C.R.D. Costruzioni Restauri Demolizioni s.r.l., da un lato, e tra quest’ultima società e la società La Fontaine s.r.l., dall’altro;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come la società La Fontaine s.r.l., dopo aver ottenuto dal giudice di secondo grado un termine per la rinnovazione dell’atto di appello proposto (anche) nei confronti della C.R.D. Costruzioni Restauri Demolizioni s.r.l. (siccome non andato a buon fine), ha omesso di rispettare il termine così concessole per detta rinnovazione, incorrendo pertanto nella sanzione di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., attesa la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentoriamente fissato dal giudice;

avverso la sentenza d’appello la società La Fontaine s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; il Fallimento ***** s.r.l. resiste con controricorso; la C.R.D. Costruzioni Restauri Demolizioni s.r.l. non ha svolto difese in questa sede;

la società La Fontaine s.r.l. e il Fallimento ***** s.r.l. hanno depositato memoria;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 291,293 e 331 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente applicato, al caso di specie, il disposto di cui all’art. 331 c.p.c., anziché, come dovuto, quello di cui agli artt. 291 e 293 c.p.c., secondo cui la nullità della notificazione dell’atto di citazione deve ritenersi sanata dalla costituzione tardiva della parte convenuta (come accaduto nel caso di specie, a seguito dalla spontanea costituzione in appello della C.R.D. s.r.l.), ovvero, in ogni caso, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo con possibilità di riassunzione della causa nel termine di tre mesi;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società La Fontaine s.r.l., si sia correttamente allineata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, difatti, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291 c.p.c., nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; tuttavia, in ipotesi di nullità anche della seconda notifica dell’atto di gravame, il giudice d’appello non può concedere un ulteriore termine, in quanto il termine per l’integrazione del contraddittorio ha natura perentoria, e come tale non è rinnovabile né prorogabile;

ne consegue che, qualora anche la seconda notifica dell’atto di impugnazione sia nulla nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, il giudice di appello deve dichiarare l’inammissibilità dell’appello ex art. 331 c.p.c., comma 2, (Sez. 2, Sentenza n. 1069 del 18/01/2007, Rv. 594490 – 01);

nel caso di specie, la società appellante ebbe a notificare l’atto di appello, per la prima volta, (anche) nei confronti della C.R.D. Costruzioni Restauri e Demolizioni s.r.l. (oltre che, validamente, nei confronti del Fallimento originario attore), e il giudice, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione nei confronti della C.R.D. Costruzioni Restauri e Demolizioni s.r.l., ebbe ritualmente a concedere un termine per la rinnovazione di tale ultima notificazione: termine che, trattandosi di litisconsorzio necessario, doveva necessariamente intendersi anche quale termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata non raggiunta da un valido atto di notificazione dell’atto d’appello, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;

il mancato di rispetto, da parte della società appellante, del termine concesso, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per l’integrazione del contraddittorio – alias, nell’occasione in esame, (anche) per la rinnovazione della notificazione dell’appello nei confronti della C.R.D. Costruzioni Restauri e Demolizioni s.r.l. – ha pertanto determinato l’inevitabile dichiarazione dell’inammissibilità dell’impugnazione, dovendo sul punto trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c. è perentorio, non è prorogabile neppure sull’accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d’ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d’ordine pubblico processuale, l’inammissibilità dell’impugnazione (Sez. 2, Ordinanza n. 31316 del 04/12/2018, Rv. 651758 – 01);

sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza della doglianza esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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