Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36919 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18158-2020 proposto da:

B.M., G.T., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. RIZZO 36, presso lo studio dell’avvocato IANNACCI PIERLORENZO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERONELLI MARCO;

– ricorrenti –

contro

M.F., BA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato MILLI MARINA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato TENERIFFA NICOLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 130/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.

RILEVATO

Che:

– la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 30.1.2020, rigettò l’appello proposto da B.M., G.T. e B.A. avverso la sentenza del Tribunale di Savona che aveva accolto la domanda di Ba.Gi. e M.F., con cui aveva chiesto accertarsi che la sopraelevazione realizzata dai convenuti arrecava pregiudizio alla statica dell’edificio;

– la corte di merito aderì alle conclusioni del CTU, che aveva rilevato come l’altezza del plinto non fosse di 45 cm, come ipotizzato nella prima fase dell’indagine peritale, ma di cm35 sicché la “tensione sul terreno supera quella ammissibile di circa il 73% prima dell’intervento di sopraelevazione e la tensione del terreno supera quella ammissibile del 37%”. Dette conclusioni, basate sulla dimensione del plinto e le caratteristiche del terreno – dati di cui il CTU non disponeva nella prima fase dell’indagine, ragione per la quale era pervenuto a conclusioni di segno opposto-avevano un alto grado di attendibilità scientifica, né la documentazione prodotta dagli appellanti era idonea a confutarle;

– per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso B.M., G.T. e B.A. sulla base di tre motivi;

– Ba.Gi. e M.F. hanno resistito con controricorso;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO

Che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1127 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte di merito esaminato e valutato la documentazione prodotta dai ricorrenti con la quale avrebbero provato che la struttura dell’edificio era idonea a sopportare il peso della sopraelevazione;

con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 1086 del 1971, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la corte di merito ritenuto che la sopraelevazione arrecasse pregiudizio alla statica dell’edificio per mancanza dell’indagine geologica mentre tale indagine non sarebbe obbligatoria, essendo solo prevista, ai sensi della L.1086/71, la verifica delle condizioni statiche dell’edificio;

con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte di merito omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione della CTU attraverso indagini alternative e meno invasive rispetto ai carotaggi;

i motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente sono inammissibili;

in primo luogo, le censure svolte presuppongono come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla sufficienza e contraddittorietà della motivazione mentre, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, è denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014);

nel caso di specie, osta alla censura del vizio motivazionale l’esistenza di una cosiddetta “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012;

il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012;

inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge, che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360 c.p.c., comma, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015);

nel caso di specie, sotto la parvenza della violazione di legge, il ricorrente si duole della valutazione delle risultanze istruttorie;

la corte di merito ha avuto ben presente l’onere della prova, posta a carico dei ricorrenti, del pregiudizio alla statica dell’edificio in caso di sopraelevazione ma ha ritenuto sussistente detta prova, sulla base delle conclusioni del CTU, che aveva rilevato come l’altezza del plinto non fosse di 45 cm, come ipotizzato nella prima fase dell’indagine peritale, ma di cm35 sicché la “tensione sul terreno supera quella ammissibile di circa il 73% prima dell’intervento di sopraelevazione e la tensione del terreno supera quella ammissibile del 37%”; detta indagine, secondo il CTU, aveva un alto grado di attendibilità scientifica ed era basata su dati, come la dimensione del plinto e le caratteristiche del terreno, di cui il CTU non disponeva nella prima fase dell’indagine né la documentazione prodotta dai convenuti era idonea a superare dette conclusioni;

anche la violazione della L. n. 1086 del 1971 non coglie nel segno poiché l’indagine peritale era basata sull’idoneità statica dell’edificio a sostenere la sopraelevazione e non sull’assenza della relazione geologica;

quanto alle contestazioni mosse alla CTU, il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789);

il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 03/04/2007);

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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