Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36937 del 26/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2353-2020 proposto da:

RAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO BULLE;

– ricorrente –

contro

C.D.D.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 647/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

– che con sentenza del 24 settembre 2019, la Corte d’Appello di Firenze, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Firenze relativamente all’opposizione proposta da RAL S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto a carico della stessa Società da C.D.D.J. per il pagamento di mensilità arretrate, in parziale riforma di quella decisione, confermata la revoca del decreto ingiuntivo, condannava in riduzione rispetto al primo giudice la Società al pagamento del credito azionato;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata l’eccezione di estinzione del debito per intervenuto pagamento per una quota parte delle rivendicate mensilità e, di contro, infondata, la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento danni per la violazione dell’obbligo di fedeltà avendo il C.D. operato in concorrenza con sviamento della clientela, stante il difetto di prova circa l’essersi il C. attivato durante il rapporto di lavoro per acquisire la clientela che solo successivamente, una volta che questi aveva avviato la propria impresa di pulizia, gli aveva affidato il servizio;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il C.D. non ha svolto alcuna attività difensiva;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

– che, con l’impugnazione proposta, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 1188, 1193, 2462 c.c., dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2729, 2105 c.c., intende censurare le statuizioni rese dalla Corte territoriale con riguardo alla condanna al pagamento in favore del C.D. di Euro 20.178,94, al rigetto della domanda riconvenzionale relativa al risarcimento dei danni per sviamento della clientela e concorrenza sleale e la condanna alle spese di lite nella misura dei 2/3 chiedendone l’annullamento per essere la prima statuizione viziata dal malgoverno delle regole sull’onere della prova, non avendo il C.D. offerto la prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte circa l’imputazione dei pagamenti ricevuti dalla Società a remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario e non ad estinzione dei debiti per retribuzione ordinaria risultanti dalle buste paga prodotte in sede monitoria dal C.D. e recanti per di più la sottoscrizione per quietanza del medesimo idonea a fondare la presunzione della regolarità dei pagamenti; per essere la seconda statuizione inficiata dall’incongruità logica e giuridica del convincimento maturato dalla Corte territoriale circa la carenza di elementi di prova apprezzabili anche in via presuntiva offerti dalla Società ricorrente in ordine alla denunciata violazione dell’obbligo di fedeltà; per essere la terza statuizione condizionata dai lamentati errores in iudicando;

– che i motivi, considerati nel loro insieme, sono inammissibili;

– che, in primo luogo, la formulazione tecnica delle censure, articolate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non soddisfa i requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. (cfr, Cass. 22.9.2014, n. 19959);

– che, inoltre gli stessi motivi, sub specie violazione di legge, censurano gli apprezzamenti di merito posti a fondamento della decisione (cfr. Cass. 4.4.2017, n. 8758 e Cass. SS.UU. 27.12.2019, n. 34476), tendendo ad una non consentita rivalutazione dei fatti in sede di legittimità, configurandosi la violazione dell’art. 2697 c.c. soltanto nell’ipotetesi che non ricorre nella specie in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non in relazione all’attribuzione di maggiore o minore forza di convincimento ai singoli elementi, operazione questa che non rientra nell’attività valutativa del fatto riservata al giudice del merito;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese, non avendo il C.D. svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472