Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36944 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6739-2020 proposto da:

SOGESID SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO SILVESTRI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO MATTEI;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 44, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DURANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO PERSICHELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2881/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 13 agosto 2019, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello di Sogesid s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle sue dipendenze di B.F., con mansioni di VII livello CCNL settore gas acqua, con decorrenza dal 19 maggio 2010, per la conversione in esso del primo contratto (e di tutti i plurimi successivi) di co.co.co. a progetto dal ***** al *****, in quanto nulli per assenza di un progetto specifico, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, con le conseguenti condanne della società datrice al ripristino del rapporto, al pagamento delle conseguenti differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva;

2. per quanto ancora rileva, essa ribadiva l’illegittimità del suindicato contratto per assoluta genericità del progetto, comportante l’automatica conversione del rapporto tra le parti in uno subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di accertamenti, cui non ostativa la soggezione, pure ritenuta, della società (in quanto in house providing del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con capitale interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), al regime previsto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, conv. con mod. in L. n. 133 del 2008, applicabile ratione temporis, sul presupposto della stipulazione del predetto contratto in base a documentata previa selezione. Infine, essa condivideva pure la corrispondenza delle mansioni svolte dal lavoratore nella declaratoria del VII livello CCNL;

3. con atto notificato il 13 febbraio 2020, la società ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, anche in relazione all’art. 11 preleggi, agli artt. 1325,1428,1362 c.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per invalidità erroneamente ritenuta del co.co. pro. ***** 2010 per difformità rispetto allo schema legale (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per erronea conversione del rapporto a tempo indeterminato (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. in via di premessa, occorre ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui la nozione di “specifico progetto”, in riferimento al testo del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, applicabile ratione temporis, deve ritenersi consistere in un’attività produttiva chiaramente descritta e identificata, funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa (Cass. 26 aprile 2018, n. 10135); il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. 6 settembre 2016, n. 17636), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali;

3.1. ed è altresì consolidato l’insegnamento, secondo cui il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012), in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia: Cass. 29 marzo 2017, n. 8142), determina l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto (Cass. 17 agosto 2016, n. 17127; Cass. 5 novembre 2018, n. 28156; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27543), neppure con ciò contrastando con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (Cass. 4 aprile 2019, n. 9471; Cass. 25 agosto 2020, n. 17707);

3.2. la Corte territoriale ha correttamente applicato i suenunciati principii di diritto, accertando, sulla base di un argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie (per le ragioni esposte al p.to 5, a pag. 5 e 6 della sentenza), “l’inidoneità delle sopra richiamate pattuizioni ad integrare un valido progetto” (così al p.to 5.5., a pag. 6 della sentenza) ed applicando la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza ulteriori accertamenti (così al p.to 6.2., a pag. 6 e 7 della sentenza);

3.2. pertanto le censure di parte ricorrente si risolvono nella sostanza in una contestazione dell’accertamento e della valutazione probatoria della Corte medesima, sulla base di una diversa ricostruzione del fatto tendente ad una inammissibile rivisitazione del merito (Cass. 14 febbraio 2017, n. 3965; Cass. 13 marzo 2018, n. 6035);

4. la ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 1, conv. con mod. in L. n. 133 del 2008, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1 e 35, del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, p.to 26, del D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, commi 1 e 2, degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per esclusione della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, per effetto di conversione dei contratti a termine in oggetto, in assenza di una selezione idonea ad un’assunzione a tempo indeterminato in una società della natura di Sogesid s.p.a. (terzo motivo);

5. esso è infondato;

6. anche qui la Corte territoriale, disattendendo la motivazione, peraltro approdante al medesimo esito decisionale, del Tribunale (così al p.to 7.1. di pg. 7 della sentenza), ha richiamato (al p.to 7.2. di pg. 7 della sentenza), facendone corretta applicazione, i principii di diritto affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, conv. con mod. in L. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1: nullità ora espressamente prevista dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 19, comma 4, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662);

6.1. sempre questa Corte ha quindi specificato che, nelle decisioni pronunziate all’Adunanza Camerale del 20 febbraio 2018, è stato poi osservato, come già sottolineato dal giudice di legittimità con sentenza n. 3621/2018, che in tema di società partecipate le Sezioni Unite, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, abbiano evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possieda le azioni della persona giuridica (cfr. anche Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass. S.U. n. 7759/2017); e che, nella specie, la disposizione di segno contrario, come evidenziato dalla citata pronuncia n. 3621/2018 in materia di società in house, è rappresentata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, conv. con modif. dalla L. n. 133 del 2008, che, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3 ed al comma 2 prescrive alle “altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo” di adottare “con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”, prevedendo, inoltre, al comma 2bis che ” le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, e succ. mod., art. 1, comma 2, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 5; e che la violazione di tali disposizioni, di carattere imperativo, comporta che l’omesso esperimento delle procedure concorsuali previste dal comma 1 e di quelle selettive, richiamate nel comma 2, impedisce la conversione dei rapporti dedotti in giudizio in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Cass. 29 agosto 2018, n. 21378, p.ti da 12 a 14 motivaz.);

6.2. nel caso di specie, la Corte capitolina ha accertato, su base documentale, la stipulazione del contratto tra le parti “all’esito di una procedura selettiva” (così al p.to 7.3. di pg. 7 della sentenza), pure richiamata nell’allegato ad esso per il tramite delravviso del 4 dicembre 2009" e della “selezione RIF. 09/09 lett. c – junior… ” (così al p.to 7.4. di pg. 7 della sentenza): oggetto di esame (per richiamo da parte del lavoratore interessato alla partecipazione “a precedente procedura concorsuale omogenea nel 2009:”) della sopra citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 27 marzo 2017, n. 7759 che, in una controversia della medesima Sogesid s.p.a., sul presupposto della esperibilità (non già di un pubblico concorso, ma) di “una mera selezione in una rosa di qualificati profili professionali… le prove e le valutazioni comparative previste per l’assunzione”, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario;

6.3. tale accertamento non è stato adeguatamente censurato dalla ricorrente, che ha genericamente contestato l’esistenza di una procedura selettiva, senza offrire puntuali elementi documentali a supporto, né tanto meno trascrivendoli;

7. la ricorrente deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 18 CCNL gas e acqua dell’11 febbraio 2011, anche in relazione all’art. 1362 c.c., degli artt. 414,115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per erroneo inquadramento del lavoratore (quarto motivo);

8. anch’esso è inammissibile;

9. non sussiste la violazione delle norme di diritto denunciata, in quanto integrata dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non ricorrente e neppure deducibile sotto il profilo di un omesso esame (come inammissibilmente fatto), per la ricorrenza, in ordine al profilo denunciato, di un’ipotesi di “doppia conforme”, senza indicazione, né tanto meno dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e di rigetto dell’appello (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656);

9.1. la Corte territoriale ha correttamente verificato la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria, secondo il cd. criterio “trifasico” nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 27 settembre 2016, n. 18943), in esito all’individuazione delle qualifiche del contratto collettivo di categoria e alla loro comparazione (p.to 8.2., a pag. 8 della sentenza) e all’accertamento delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore, nonché al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (p.ti 8.3., 8.4. e 8.5., a pag. 8 della sentenza);

9.2. l’accertamento così compiuto costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie per le ragioni dette, correttamente e congruamente argomentato (Cass. 7 luglio 2004, n. 12513; Cass. 4 marzo 2019, n. 6270);

10. pertanto il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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