LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 701-2020 proposto da:
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE FILIPPO ITALIANO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale Dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 575/2019 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che con sentenza del 13 giugno 2019, la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la decisione del Tribunale di Palmi e rigettava la domanda proposta da R.C. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento con cui l’Istituto chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2012 e non dovute per intervenuta e non impugnata cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che, per quanto l’iscrizione negli elenchi non integra una prova legale dell’effettività del rapporto, sicché il lavoratore può agire per l’ottenimento della prestazione ed in quella sede conseguire altresì incidenter tantum l’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi, comunque indispensabile per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, la valenza sostanziale della decadenza ai sensi del D.L. n. 7 del 1970, ex art. 22, dalla domanda di reiscrizione accertata nella specie implica l’inammissibilità della condanna alla prestazione;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la R., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 264 del 1949, art. 32, come modificato dalla L. n. 1049 del 1970, art. 1, del R.D. n. 1949 del 1940, art. 12, della L. n. 2248 del 1865, All. E e dell’art. 2697 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale attribuendole l’accoglimento di un orientamento interpretativo volto ad attribuire all’iscrizione negli elenchi efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela;
– che nel secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. è prospettata in relazione all’erroneità della statuizione di condanna alle spese di lite pronunciata dalla Corte territoriale a carico della ricorrente, erroneità peraltro derivata dall’asserita illegittimità della pronunzia sul merito;
– che il primo motivo deve ritenersi infondato, atteso che la Corte territoriale, lungi dall’aver aderito, secondo quanto denunciato dalla ricorrente, all’orientamento disconosciuto da questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 1133 del 26.10.2000, per cui l’iscrizione agli elenchi costituirebbe elemento costitutivo del diritto alla prestazione, risulta, piuttosto, essersi conformata al principio consolidatosi nella giurisprudenza, di questa Corte (cfr. Cass., sez. lav., 19.10.2009, n. 22108, Cass. 6229/2019), secondo cui il definitivo decorso del termine di decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, correttamente accertato dalla Corte territoriale, preclude ogni ulteriore accertamento in punto di esistenza del rapporto di lavoro, per essere l’assicurato privo della condizione abilitante all’accesso alla prestazione previdenziale;
– che dal rigetto del primo motivo discende l’inammissibilità del secondo, evidentemente condizionato dall’accoglimento del precedente;
– che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese avendo la R. fatto constare con la prescritta dichiarazione l’esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021