Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36996 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27274-2019 proposto da:

M.O., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE BRIGANTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 188/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte di appello di Ancona, con sentenza 5.2.2019, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal cittadino del ***** M.O. avverso l’ordinanza 31.1.2018 del locale Tribunale, che aveva a sua volta respinto il ricorso contro il provvedimento di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria. Secondo la Corte d’Appello l’impugnazione era stata proposta ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, avvenuta in data 1.2.2018. L’impugnazione, infatti, sempre secondo la Corte territoriale, avrebbe dovuto essere proposta con citazione e non con ricorso, sicché ai fini della verifica della tempestività occorreva avere riferimento alla data di notifica (aprile 2018). La Corte territoriale ha ritenuto inoltre che non ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini perché le circostanze allegate dall’appellante, indicate come impeditive della possibilità di rispettare il termine d’impugnazione – segnatamente la patologia segnalata – non potevano essere sussunte nel fatto non imputabile alla parte.

2 Contro tale provvedimento M.O. ricorre per cassazione con due motivi, mentre il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 nel testo applicabile alla controversia ratione temporis e dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 nonché dall’art. 111 Cost., comma 6. Osserva che la Corte d’Appello, nel passaggio motivazionale sul rigetto della domanda di rimessione in termini, non ha argomentato sulle ragioni addotte a sostegno dell’istanza, in particolare sulla non imputabilità della decadenza e sui documenti comprovanti gravi condizioni psicologiche. Secondo il ricorrente, occorreva spiegare perché i disturbi mentali documentati non potessero giustificare la rimessione in termini.

1.2 Col secondo motivo si denunzia, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, cioè i fatti rappresentati dal certificato medico del 19 marzo 2018 (con diagnosi di “psicosi acuta”) e dal referto rilasciato dal Pronto Soccorso di ***** (“agitazione psicomotoria con livello di gravità verde”).

2 Entrambe le censure – che ben si prestano ad esame congiunto – sono inammissibili (quanto alla formula, cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 Rv. 643549).

E’ bene subito puntualizzare che il ricorrente nessuna critica ha inteso muovere al principio seguito dalla Corte di merito circa la forma che deve rivestire l’atto di impugnazione e il calcolo dei termini, questione, peraltro, affrontata e decisa dalle sezioni unite con la sentenza n. 28575 del 08/11/2018 Rv. 651358. Il ricorso verte unicamente sul diniego della rimessione in termini: logica conseguenza è che, per la peculiare natura del giudizio di cassazione (limitato all’esame dei motivi), non è consentito in questa sede pronunciarsi sulla forma che doveva rivestire l’appello.

Quanto al primo motivo, va ribadito, sulla scia delle sezioni unite, che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526, seguita da Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145 ed altre).

Nel caso in esame la motivazione, seppur succinta, esiste e si basa sul rilievo che “dalla documentazione medico-sanitaria in atti non risulta uno stato patologico tale che consenta di escludere la capacità di intendere e di volere del richiedente, quale causa a lui non imputabile che possa giustificare la rimessione in termini” (cfr. sentenza impugnata pag. 5). La Corte di merito ha quindi evidentemente valutato i certificati medici esibiti in giudizio (che oggi il ricorrente riproduce in fotocopia nel ricorso) e li ha ritenuti, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, inidonei a sorreggere la richiesta. Ha quindi dato risposta all’istanza di rimessione in termini in linea col principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 32725 del 18/12/2018, Rv. 652074 – 01 e con sentenza n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852 – 03, secondo cui l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà.

Quanto al secondo motivo, Il fatto decisivo è lo stato di salute dello straniero durante la pendenza del termine per impugnare e il giudice di merito lo ha esaminato sulla base della “documentazione medico-sanitaria in atti” (trattasi di un certificato medico del 2017, quindi anteriore di cinque mesi alla proposizione dell’appello e un altro di “psicosi acuta” datato 19.3.2018, quindi di data successiva alla scadenza del termine come calcolato dalla Corte d’Appello in assenza di specifica censura n. d.r), traendone conseguenze diverse da quelle da auspicate dal ricorrente, per cui è completamente fuori anche dal vizio di all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile senza alcun addebito di spese (in considerazione della scelta difensiva dell’Amministrazione dell’Interno). L’esito del giudizio comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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