Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3713 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5596/2019 proposto da:

T.N., rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Picchioni giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2247/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2020 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2247/2018 depositata il 3-12-2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da T.N., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese temendo per la propria incolumità minacciata dalle gravi tensioni familiari causate dallo zio. La Corte territoriale ha ritenuto che la vicenda narrata fosse di natura privatistica e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del Senegal, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: (1) con il primo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, dolendosi del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, nonostante egli avesse chiarito di rischiare la vita per tutte le ragioni addotte sia in primo che in secondo grado; (2) con il secondo motivo, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), in combinato disposto con D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), per non avere la Corte territoriale valutato la sua condizione personale unitamente al quadro socio-politico instabile e fortemente segnato dal mancato rispetto di diritti umani fondamentali, come risulta dai rapporti di Amnesty International e da altre pronunce del Tribunale di L’Aquila; (iii) con i motivi terzo e quarto, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, artt. 3,33 e 34 Cost. e dell’art. 2CEDU, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare il percorso di integrazione intrapreso in Italia, documentato da attestati di frequenza di corsi in italiano e da contratto di lavoro; (4) con il quinto motivo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rimarcando di aver addotto, quali motivi di vulnerabilità, la negazione del diritto allo studio e il rischio per la sua incolumità.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la lo connessione, sono inammissibili.

2.1. Le censure difettano di specificità e non si confrontano con il decisum. La Corte territoriale ha affermato che la ragione di fuga allegata dal richiedente (timore per la sua incolumità minacciata dalle gravi tensioni familiari con lo zio) è di natura privatistica, così escludendo il riconoscimento del rifugio politico, e che, in base alle fonti di conoscenza consultate, il Senegal è una delle democrazie più stabili dell’Africa, ove sussistono situazioni di cambiamento positivo (pag. n. 6 e 9 sentenza). Il ricorrente genericamente deduce di rischiare la vita, in caso di rimpatrio, “per tutte le ragioni addotte sia in primo che in secondo grado” (pag. n. 4 ricorso), senza neppure richiamare, nell’illustrazione dei motivi di cui trattasi, i dettagli della sua vicenda personale, nè criticare specificamente il percorso argomentativo della sentenza impugnata. Le fonti di conoscenza sulla condizione generale del Senegal, in base alle quali la Corte di merito ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, sono state indicate (pag.7 sentenza), si tratta di un accertamento di fatto (Cass.30105/2018), non censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con i primi due motivi di ricorso.

3. Sono inammissibili anche i motivi terzo, quarto e quinto.

3.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

3.2. Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale (peraltro secondo il paradigma legale previgente), richiama la normativa di riferimento e sentenze di merito e di legittimità, nonchè allega genericamente a motivo di sua vulnerabilità “la negazione del diritto allo studio e il rischio per la sua incolumità”(pag. 11 ricorso), nonchè allega di aver documentato la frequenza di corsi di italiano e l’instaurazione di un rapporto di lavoro, senza altro precisare in dettaglio, nè richiamare documenti prodotti.

I suddetti motivi di vulnerabilità e il fattore di integrazione in Italia non sono menzionati nella sentenza impugnata e, poichè il ricorrente non ha specificato quando, come e dove aveva prodotto la documentazione attestante la frequenza di corsi di italiano, il contratto di lavoro o l’impegno di studio, le censure difettano di autosufficienza. Inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

La doglianza in ordine alla violazione dell’art. 10 Cost. è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato, nel regime che si applica ratione temporis, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

4. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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