LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36600-2018 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMEZIA 44, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA FERRI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2323/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
questa Corte, con sentenza n. 24817/2011, ha annullato la sentenza resa dalla Corte d’appello di Firenze che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a F.A., medico, la somma di Euro 26.855,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza delle quattro singole annualità di frequenza ai corsi di specializzazione al saldo.
La Corte ha infatti ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso precisando che “nella liquidazione, in via necessariamente equitativa, dell’indennità per attività non antigiuridica (su piano interno) dello Stato, il giudice di merito deve prendere le mosse, anche per evidenti ragioni di parità di trattamento, dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, liquidando la suddetta indennità, secondo i criteri indicati dalla legge, alla data di entrata in vigore di questa. Su detta indennità, dalla stessa data, decorreranno gli interessi corrispettivi, mentre l’eventuale maggior danno da svalutazione sarà dovuto soltanto dalla domanda giudiziale (o da un precedente atto di messa in mora), tenuto conto che, secondo la ricostruzione operata da questa Corte, il medico specializzato poteva sin dal 1999 agire nei confronti dello Stato e, se ciò non ha fatto, imputet sibi (art. 1227 c.c., comma 2)”.
Riassunto giudizio ai sensi dell’art. 392 c.p.c., la Corte d’appello di Firenze ha condannato la Presidenza del consiglio a pagare al F., sull’importo già liquidato, la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat a decorrere dal 12/7/2001, ossia dalla diffida ad adempiere e messa in mora indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre agli interessi legali dal 19/10/1999.
Contro la sentenza ha proposto cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri prospettando un unico motivo, al quale resiste con controricorso il medico.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
In prossimità dell’adunanza il F. ha depositato memoria in cui ha dato atto di aver percepito il complessivo importo di 37.288,23 come da decreto di pagamento in data 7 novembre 2019 e relativo accredito. Ha poi dichiarato che non sussiste più motivo di contenzioso tra le parti e chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO
che:
1. in sede di legittimità possono essere prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c. i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse al ricorso stesso.
1.1. Tale produzione, tuttavia, resta assoggettata alla regola dettata per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, ossia alla avvenuta notifica mediante elenco alle altre parti (Cass. 28/12/1999, n. 14634; Cass. 07/12/2004, n. 22972).
Ora, non risulta che la memoria depositata nell’interesse del controricorrente sia stata notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1.2. E’ pur vero che risultano depositate, in allegato alla memoria stessa, note provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui si evince il pagamento, da parte della detta Presidenza, di una somma a titolo di “risarcimento del danno per ritardata attuazione delle direttive Europee in materia di adeguata remunerazione della frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia”, in esecuzione della sentenza numero 2323/2018 della Corte d’appello di Firenze, ed in cui si dà atto che la somma è comprensiva degli interessi legali; così come risulta depositata corrispondenza tra il difensore dell’odierno controricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui si manifesta la volontà del F. di accettare le somme anzidette, seppur non conformi a quanto previsto nel dispositivo della sentenza (in quanto, in quest’ultima, si riconosceva anche la rivalutazione monetaria), e si dichiara che si ritiene verificata “la condizione di cessazione della materia del contendere, in relazione al giudizio in Cassazione innanzi citato”, con riferimento espresso al presente giudizio (iscritto al n. di R.G. 36.600/2018).
1.3. Deve tuttavia rilevarsi, da un lato, che tali comunicazioni, pur inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, via PEC, in data 10/10/2019 e14/10/2019, non risultano sottoscritte dal F., e, dall’altro, che il Dottor F. non risulta aver conferito al suo procuratore, avvocato Susanna Ferri, il potere di rinunciare o transigere la lite.
1.4. La procura speciale, trascritta in calce al controricorso, contempla il potere di rappresentare e difendere la parte “con ogni più ampia facoltà di legge”, ma nulla dice sul potere di rinunciare o transigere la controversia.
1.5. Questi dati fattuali, se consentono di accertare la perfetta conformità dell’oggetto della presente controversia con la pretesa creditoria definita con le note su indicate, non consentono di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la rinuncia del difensore, contenuta nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. ed avente ad oggetto un credito riconosciuto dalla sentenza impugnata, gravata di ricorso per Cassazione proposto dalla controparte, è inefficace e quindi è inidonea a far cessare la materia del contendere perché la procura alle liti conferita, anche se con l’indicazione di stile secondo cui la stessa comprende “ogni più ampia facoltà di legge”, non vale ad attribuire al difensore poteri più ampi di quelli previsti dall’art. 84 c.p.c., comma 1 e, quindi, non conferisce il potere di un atto dispositivo dell’oggetto della controversia, quale la rinuncia, neppure se la stessa sia limitata al diritto ad un accessorio del credito, mentre sono irrilevanti, nel senso che non determinano un’estensione dei poteri del difensore, la circostanza che nel giudizio di Cassazione sia richiesta la procura speciale ex art. 365 c.p.c. (che persegue solo la finalità di limitare il conferimento del potere ad una determinata controversia ed ad un determinato giudizio) e l’evenienza che tale procura risulti apposta in calce al controricorso che – per essere meramente formale – non realizza da sola la prescrizione di cui all’art. 84 cit., comma 2 (cfr. Cass. 09/03/1985, n. 1922).
2. Con l’unico articolato motivo di ricorso, il MIUR denuncia la violazione degli artt. 115,116,384,392 e 394 c.p.c., nonché dell’art. 1224 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4: assume che il diritto alla rivalutazione monetaria, a fronte di un credito di valuta, non è conseguenza automatica del ritardato adempimento ma esige la prova da parte del creditore in ordine all’an e al quantum del danno patito.
2.1. Il motivo è fondato.
Diversamente da quanto opina il controricorrente non può ritenersi che sia passato in giudicato l’accertamento del diritto del medico alla rivalutazione monetaria e che la lite sia proseguita solo sulla decorrenza della rivalutazione: il diritto alla rivalutazione era ed è infatti ancora sub indice, in conseguenza del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze.
2.2. Induce tale convincimento proprio la lettura della sentenza n. 24817/2011, nella parte in cui, con riferimento al diritto alla rivalutazione monetaria, ha adoperato l’aggettivo “eventuale”, in contrasto con un accertamento passato in giudicato sulla sussistenza del diritto, sia pure limitatamente all’an. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata (Cass. 06 novembre 2014, n. 23635; Cass. 11 novembre 2011, n. 23558; Cass. 13 marzo 2012, n. 3972,), ha affermato il principio per il quale il diritto del medico specializzando al compenso costituisce “un peculiare diritto (p ara)risarcitorio, con successiva quantificazione equitativa, la quale da un lato – ha quale parametro le indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. 1991) e dall’altro – comporta esclusivamente gli interessi – e quindi non anche la rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 c.c. e della giurisprudenza sul punto maturata e dalla data della messa in mora, in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi con la L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un’obbligazione di valuta”.
La Corte non si è attenuta questi principi sì che la sentenza va cassata e, non ritenendosi necessari ulteriori accertamenti fattuali, decisa nel merito con il rigetto della domanda di rivalutazione monetaria proposta dallo specializzando.
Sussistono ragioni per compensare per intero le spese del presente giudizio, ferma restando la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda avente ad oggetto la rivalutazione monetaria. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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