Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37157 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1548/2020 R.G. proposto da:

R.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Stravino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Costantino Morin, n. 45;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Ciliberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, n. 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2351/2019, depositata il 29 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2351/2019, depositata il 29 maggio 2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato – con diversa motivazione – la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da R.R. nei confronti della Generali Italia S.p.a., quale impresa designata dal Fondo Garanzie Vittime della Strada, per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli, alla guida del proprio motoveicolo, in data 23 giugno 2008, in tesi ascritto a responsabilità dei conducenti di due autoveicoli rimasti non identificati: del primo per essersi repentinamente spostato a destra in fase di sorpasso, costringendolo a spostarsi a sua volta sulla destra fino a impattare con auto in sosta e così determinandone la caduta; del secondo per aver costretto la prima auto a detta manovra invadendo la corsia da questa percorsa nel provenire dall’opposto senso di marcia.

I giudici d’appello – pur rilevando che il primo giudice aveva scambiato il veicolo in sosta (di cui erano stati rilevati i dati identificativi) con uno di quelli additati come responsabili dell’accaduto, così erroneamente motivando il rigetto della domanda (anche) sull’infondato rilievo dell’avvenuta identificazione di uno dei veicoli – hanno nondimeno confermato il rigetto della domanda in quanto sfornita di convincente prova sulle descritte modalità del sinistro.

Hanno in tal senso rilevato che:

– nella relazione redatta dagli agenti della polizia locale intervenuti circa un’ora dopo il sinistro si dava atto solo: a) del rilevato urto tra la moto condotta dal R. e un veicolo in sosta; b) che l’infortunato era stato già trasportato al pronto soccorso; c) che fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari; d) che al suolo erano visibili tracce di abrasione riguardanti il motociclo “di intensità leggera, con andamento obliquo verso destra rispetto all’asse della carreggiata”;

– il primo riferimento a veicoli non identificati che, con scorrette manovre, avevano causato lo sbandamento del motociclo viene effettuato dal R. non di persona (perché, sebbene trasportato in autoambulanza al nosocomio, si era allontanato e non era stato reperito dal Vigile che vi si era recato), ma mediante una dichiarazione inviata alla polizia locale;

– tale dichiarazione, provenendo dallo stesso danneggiato, non aveva alcun valore probatorio;

– le dichiarazioni rese spontaneamente da M.S. alla polizia locale e la testimonianza dallo stesso poi resa in corso di causa risultavano inattendibili in quanto divergenti nella descrizione della fase iniziale e di quella finale del sinistro e comunque incongruenti e poco attendibili in particolare sulle ragioni che lo avevano indotto in modo del tutto inusuale ad attivarsi a distanza di circa un mese e mezzo dai fatti, a chiedere informazioni sul sinistro da persone che neppure è chiaro se fossero state presenti sul luogo nell’occasione del sinistro ed a fare ricerche per individuare l’Ufficio che aveva provveduto ai rilievi.

2. Avverso tale decisione R.R. propone ricorso per cassazione articolando due motivi, cui resiste UnipolSai Ass.ni S.p.a. depositando controricorso.

Il ricorso è proposto anche nei confronti di C.F.M., quale erede di L.P.G., la quale però non svolge difese nella presente sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”: a) sulla valutazione degli elementi probatori; b) sulla statuizione in punto spese di lite.

1.1. Sotto il primo profilo censura la decisione impugnata affermando che:

– egli è stato effettivamente soccorso da soggetti che hanno provveduto a contattare i soccorsi, come dimostra il fatto che è stato trasportato, nelle immediatezze, presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo;

– i vigili sono intervenuti soltanto a distanza di tempo, circa un’ora dopo l’evento, tanto da non aver reperito più nessuno sul luogo del sinistro e, successivamente, al pronto soccorso, essendo però dato di fatto documentato che al pronto soccorso egli fu effettivamente visitato e che il giorno dopo venne sottoposto a radiografia e quindi operato il giorno dopo ancora;

– il verbale di pronto soccorso smentisce categoricamente che egli si sia allontanato senza sottoporsi a cure sanitarie, risultando dimesso a distanza di oltre due ore e mezzo dalla prima visita;

– non risulta che l’agente verbalizzante abbia riferito di essersi recato al nosocomio per assumere le dichiarazioni dell’infortunato;

– erroneamente, pertanto, la corte d’appello ha negato ogni valore alle dichiarazioni di esso istante;

– a tali dichiarazioni andava invece attribuito quantomeno un valore indiziario, occorrendo al riguardo considerare che con esse si denunciava un reato (omissione di soccorso) e che pertanto le stesse, ove ritenute false, esponevano l’istante al rischio di condanna penale per il reato di cui all’art. 367 c.p.;

– tali dichiarazioni sono peraltro pervenute alla polizia locale a distanza di soli quattro giorni dal sinistro, compatibilmente con l’inabilità temporanea totale di cinque giorni accertata dal c.t.u. e con il loro invio a mezzo posta;

– il teste M.S. ha rilasciato una prima dichiarazione, a distanza di circa un mese dall’evento ed è stato quindi escusso come teste dopo cinque anni, intervallo temporale che rende comprensibili “alcune piccole discrepanze”;

– la testimonianza del M. non è stata mai contestata da controparte;

– il giudice del tribunale che ha reso la prima sentenza era persona fisica diversa da quello che aveva escusso il teste;

– i giudici di merito hanno inoltre omesso di valutare, quale elemento oggettivo risultante dal verbale, il fatto che la strada teatro del sinistro era un rettilineo, con fondo stradale asciutto, asfaltata, che le condizioni meteo risultavano ottimali, e così anche la visibilità, e che era pertanto difficile spiegare per quale motivo, in tale contesto, l’istante avrebbe dovuto improvvisamente sterzare verso il margine destro della carreggiata, impattando contro un veicolo parcheggiato.

1.2. Sotto il secondo profilo il ricorrente deduce che il riconosciuto errore della prima sentenza avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese del primo grado e che altrettanto avrebbe dovuto farsi per quelle di secondo grado, considerata la soccombenza parziale apprezzabile per il rigetto della eccezione preliminare di rito opposta dall’appellata e per il parziale accoglimento delle ragioni di gravame.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per inosservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Lamenta che, pronunciando l’integrale rigetto della domanda, la corte d’appello ha violato tale principio, dal momento che nelle proprie iniziali conclusioni Generali Italia S.p.a. non aveva chiesto il rigetto della domanda ma solo che il danno fosse liquidato nella misura che sarebbe stata accertata in giudizio e in proporzione alla quota di responsabilità.

3. Il primo motivo è inammissibile, sotto diversi profili.

3.1. Le censure di vizio motivazionale sono dedotte secondo il non più attuale paradigma della insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

Al riguardo occorre rammentare che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile alla fattispecie ratione temporis), se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio: valutazione che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.

3.2. E’ appena il caso di soggiungere che nel negare valore probatorio alle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice la corte di merito si è conformata a elementare principio cardine nel processo civile, e come tale più che consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (v. ex multis Cass. Sez. U. 14/10/1998, n. 10153; Cass. 28/04/2010, n. 10191).

Le argomentazioni svolte in ricorso a supporto della opposta tesi si appalesano eccentriche e inconducenti e non possono pertanto indurre a rivedere detto principio, donde l’inammissibilità, anche sotto tale specifico profilo, della censura, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Varrà al riguardo rilevare che il principio dell’onere della prova in diritto civile (positivizzato dall’art. 2697 c.c.) prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a suo favore e discende piuttosto dalla struttura dialettica del processo che, posta la pari posizione delle parti, richiede necessariamente che la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio.

3.3. Anche la seconda delle doglianze articolate all’interno del primo motivo, oltre a palesarsi del tutto eccentrica rispetto al vizio motivazionale denunciato nell’intestazione, è inammissibile.

La condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio risulta pienamente giustificata dal relativo esito che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, segna una piena soccombenza dell’attore/appellante, questa dovendo apprezzarsi in rapporto alle statuizioni finali (nella specie di rigetto della domanda) non certo con riferimento agli argomenti che ne sono posti a fondamento (ancorché in tutto o in parte non corrispondenti a quelli proposti dalla parte vittoriosa).

Il mancato esercizio del potere di compensare in tutto o in parte le spese – potere discrezionale attribuito al giudice ex art. 92 c.p.c., comma 2, anche in caso di integrale soccombenza – non è poi sindacabile in questa sede.

Costituisce al riguardo jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa – ipotesi nella specie non ricorrente – o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi).

4. Il secondo motivo è infondato.

4.1. Occorre anzitutto rilevare che nelle conclusioni della comparsa di costituzione in primo grado della convenuta compagnia di assicurazioni, che lo stesso ricorrente trascrive testualmente, è chiaramente evidenziata che la richiesta di liquidazione del danno nei limiti del dovuto era ivi svolta per la “denegata” ipotesi in cui “dovesse ritenersi che l’incidente per cui è causa sia stato cagionato da veicolo/i rimasto/i sconosciuto/i”: nessuna ammissione dunque di fondatezza della domanda nell’an. 4.2. In tale contesto del tutto privo di pregio si appalesa l’assunto che, per la mancanza di una espressa richiesta di rigetto della domanda avversaria, la decisione della corte territoriale che tale rigetto invece ha confermato violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come si ricava testualmente dalla norma processuale (art. 112 c.p.c.: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”), l’evocato principio vincola il giudice (solo) alle domande ed alle eccezioni in senso stretto.

La difesa del convenuto che chieda il rigetto non e’, in senso tecnico, una domanda: non certamente nel significato in cui il termine è utilizzato nella norma.

Domanda, ai fini dell’evocato principio, è solo quella con la quale la parte (attore o convenuto che proponga domanda riconvenzionale) chiede l’accertamento di un diritto e/o la condanna di controparte sulla base di fatti che egli alleghi come costitutivi di un determinato diritto.

La richiesta di rigetto della altrui domanda non ha certo queste caratteristiche, non introduce alcunché di nuovo nel processo che non sia già introdotto dalla altrui domanda o che non sia rilevabile ufficio e si definisce in contrapposizione con questa come negazione della sussistenza dei fatti che ne sono indicati a fondamento e/o dei diritti che da quei fatti si dicono sorti. Costituisce dunque una mera difesa.

Se ne ricava, per converso, che il fatto che una espressa richiesta di rigetto della altrui domanda manchi (ove manchi pure una espressa ammissione della fondatezza della stessa), non muta in alcun modo il perimetro del giudizio, che resta segnato dalla domanda dell’attore il cui vaglio è comunque demandato al giudice.

Non è certo ricavabile dalla norma un onere per la parte convenuta di richiedere espressamente il rigetto della domanda (ché altrimenti bisognerebbe accogliere la domanda ogni qualvolta il convenuto rimanga contumace).

La fondatezza della domanda può e deve essere vagliata dal giudice anche sulla base di fatti non espressamente allegati dalle parti (purché ritualmente acquisiti al giudizio) e di eccezioni rilevabili d’ufficio.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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