LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2514/2020 R.G. proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Sparti, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Volpato, n. 8, presso il sig. Claudio Campisi;
– ricorrente –
contro
UnipolSai Ass.ni S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Tommaso Spinelli Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Porpora, n. 16;
– controricorrente –
e nei confronti di:
C.F.M.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 1074/2019, depositata il 25 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1074/2019, depositata il 25 maggio 2019, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato (dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’appellata) la domanda risarcitoria proposta da S.A. nei confronti della Unipolsai S.p.a., quale impresa designata dal Fondo Garanzie Vittime della Strada, per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 11 settembre 2006 allorquando, mentre percorreva a bordo di un motociclo una via cittadina, giunto ad una intersezione veniva investito dall’autovettura di proprietà di L.P.G., sprovvista di assicurazione, la quale invadeva la corsia di marcia del motociclo.
Ha infatti ritenuto non provata la mancanza di copertura assicurativa dell’autovettura investitrice, al riguardo rilevando che dal verbale della Polizia Municipale dell’11/9/2006, prot. 2610, “si legge, dopo i dati identificativi dell’autovettura investitrice, in relazione all’assicurazione, la dizione “non accertata””, la quale “non può essere interpretata, contrariamente a quanto invece effettuato dal Tribunale, quale prova della mancata copertura assicurativa”.
Secondo i giudici d’appello “il tenore letterale della dizione è infatti chiaramente la manifestazione della circostanza che la Polizia Municipale non ha proceduto a verificare (ed accertare) l’esistenza o meno della polizza assicurativa che dunque non risulta essere stata accertata”.
2. Avverso tale decisione S.A. propone ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resiste UnipolSai Ass.ni S.p.a. depositando controricorso.
Il ricorso è proposto anche nei confronti di C.F.M., quale erede di L.P.G., la quale però non svolge difese nella presente sede.
3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Devesi preliminarmente dare atto che, benché il ricorso risulti diretto anche nei confronti di C.F.M., quale erede di L.P.G., parte in entrambi i gradi del giudizio di merito, la relativa notifica, a mezzo posta, non risulta andata a buon fine.
La circostanza tuttavia rimane priva di conseguenze processuali, avuto riguardo in particolare all’esito reiettivo cui – per le ragioni che saranno appresso esposte – va incontro il ricorso.
Come noto, infatti, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.
Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c.”.
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto bisognevole di prova un fatto (la mancanza di copertura assicurativa) che non era stato specificamente contestato in comparsa dalla compagnia assicurativa.
Rileva in particolare che quest’ultima, costituendosi in giudizio, si era limitata, in maniera generica e senza alcun riferimento al rapporto della polizia municipale da esso istante prodotto, a rilevare che “e’ necessario che vengano fornite prove rigorose circa la asserita scopertura assicurativa della “Mercedes 200", targata *****, di proprietà di L.P.G., secondo quanto affermato in citazione, perché soltanto in tale ipotesi potrebbe essere legittimata la chiamata in causa del fondo di Garanzia nel presente giudizio…” senza contestare specificamente la propria legittimazione o il predetto rapporto di Polizia Municipale e senza alcuna specificazione del perché il detto rapporto non fosse idoneo a provare la scopertura assicurativa.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (sotto il profilo della c.d. motivazione apparente)”.
Lamenta il carattere apodittico della motivazione addotta a sostegno del convincimento espresso circa la mancata prova della scopertura assicurativa e, segnatamente, circa il significato della locuzione – “assicurazione: non accertata” – utilizzata nel rapporto di polizia municipale.
Deduce che tale lettura non è supportata da alcun elemento probatorio e costituisce il risultato di una presunzione priva dei requisiti richiesti (gravità, precisione e concordanza).
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..
Afferma che la locuzione contenuta nella prima pagina del rapporto – (assicurazione: non accertata) – non costituiva indizio né grave né preciso nella direzione prescelta dalla corte territoriale, né concordante con agli altri elementi acquisiti (fuga dell’investitore ed irreperibilità del proprietario), ma costituiva piuttosto una sintesi delle complesse indagini svolte dalla Polizia Municipale, da cui avrebbe potuto e dovuto desumersi che, con essa, la Polizia Municipale aveva inteso affermare che la vettura era sprovvista di copertura assicurativa.
Rileva infine che non vi è norma giuridica che imponga l’obbligo per il danneggiato di procurarsi certificazione dell’Isvap attestante l’assenza di copertura assicurativa e che, comunque, anche la controparte poteva produrre tale certificato per dimostrare che l’autoveicolo de quo era provvisto di copertura assicurativa.
5. Il primo motivo è in parte infondato, in altra parte inammissibile.
5.1. Proprio lo stralcio della comparsa di costituzione riportato in ricorso (ultimi tre righi di pag. 1 e primi due righi di pag. 2) dimostra che il presupposto della mancanza di copertura assicurativa era stato oggetto di specifica contestazione.
Dire che “e’ necessario che vengano fornite prove rigorose circa la asserita scopertura assicurativa” altro non significa se non negare che sussistesse detto presupposto. Sollecitarne la prova significa, per implicito, ma univocamente, contestare l’esistenza di quel presupposto, essendo appena il caso di precisare che, al fine di assolvere l’onere di specifica contestazione dei fatti allegati da controparte, non è certo necessario adottare formule sacramentali, purché sia chiaro il senso della difesa come volta a contestare specificamente il fatto ex adverso allegato.
Non pertinente è pertanto nella specie il richiamo al precedente di Cass. 06/10/2015, n. 19896, versandosi nella specie in ipotesi ben diversa da quella ivi considerata nella quale, per resistere ad analoga domanda risarcitoria per i danni cagionati da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, la compagnia convenuta si era limitata a dedurre genericamente “l’assenza dei presupposti di legge per la vocatio del Fondo di garanzia”. Come evidenziato in quel caso dalla S.C. il carattere aspecifico della contestazione emergeva per il suo anodino riferimento ai “presupposti di legge” della domanda (in astratto innumerevoli), ma tale assoluta genericità non è certo apprezzabile nella specie ove, con l’inciso in questione, è chiaro e specifico il riferimento dialettico al singolo presupposto della scopertura assicurativa del veicolo investitore.
Non diversamente è a dirsi anche dell’altro richiamato precedente di Cass. 08/07/2019, n. 18305.
5.2. La censura è poi inammissibile nella parte in cui sembra voler estendere il requisito della specifica contestazione anche al contenuto del documento (verbale della polizia municipale) prodotto in giudizio e al valore probatorio allo stesso attribuito dall’istante, lamentandosi in sostanza che il giudice d’appello abbia negato che dallo stesso potesse ricavarsi la prova del requisito in parola, sebbene al riguardo (ossia, sul significato da attribuire alla locuzione utilizzata nel rapporto) nessuna specifica argomentazione fosse stata svolta in comparsa dalla compagnia convenuta.
In proposito è sufficiente rammentare che, come più volte precisato da questa Corte, l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c. o di proporre – ove occorra – querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (Cass. 11/02/2020, n. 3306; 21/06/2016, n. 12748; 06/04/2016, n. 6606).
6. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.
6.1. Come questa Corte ha più volte chiarito, il vizio di motivazione omessa o apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori, e dunque per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è configurabile (solo) quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. ex multis Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. 23/05/2019, n. 13977).
Sotto tale profilo, com’e’ stato ulteriormente precisato, “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, che a tale ipotesi ascrive oltre alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” ed, appunto, al vizio di “motivazione apparente”, anche quelli, a quest’ultima similari e contigui, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, escludendo comunque qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).
Alla luce di tali pacifiche acquisizioni concettuali appare evidente come le censure mosse dal ricorrente non intercettino nemmeno in astratto l’essenza del vizio di omessa o apparente motivazione (in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) ma si muovano piuttosto sul diverso e qui non scrutinabile piano della sufficienza della motivazione o addirittura del merito della valutazione delle prove riservata al giudice del merito.
Lungi dal non esplicare le ragioni del proprio convincimento la corte d’appello lo indica chiaramente (mancanza di prova della scopertura assicurativa e inidoneità al riguardo degli accertamenti condotti dagli agenti verbalizzanti). Per converso la doglianza svolta mostra di cogliere perfettamente tale ratio decidendi appuntandosi proprio sulla valutazione probatoria che ne è posta alla base, della quale inammissibilmente si contesta l’esito.
6.2. Le contestazioni che al riguardo sono svolte con riguardo alla interpretazione accolta in sentenza del verbale di polizia municipale evocano del tutto impropriamente le norme in tema di prove presuntive, trattandosi nella specie ben diversamente di una prova documentale e, in particolare, del significato da attribuirsi ad una particolare locuzione presente nel descritto verbale.
In tale diversa prospettiva la valutazione operata dalla corte di merito appare perfettamente rispondente a corretti canoni di esegesi testuale, rispettando in particolare lo spettro semantico dei lemmi utilizzati e si sottrae pertanto al sindacato di questa Corte.
Inconducente è poi il rilievo della assenza, in capo al danneggiato, di un dovere normativamente previsto di procurarsi dall’Isvap certificazione dell’assenza di copertura assicurativa del veicolo investitore, venendo in rilievo nella specie un onere probatorio che, pacificamente, è a carico del danneggiato il quale, in siffatta ipotesi, intenda valersi della sussidiaria copertura indennitaria del F.G.V.S..
7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
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