Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37224 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15117-2020 proposto da:

D.S.S., D.S.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSTINO SARTORELLI;

– ricorrenti –

contro

V.W., in proprio ed in qualità di erede del fratello V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO RUSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla domanda di rilascio di un immobile, proposta innanzi al Tribunale di Pescara, da V.W. ed V.E. nei confronti di M.M., D.S.S. ed D.S.A. con la quale le attrici avevano dedotto l’estinzione del contratto di comodato concluso inter partes;

– M.M., D.S.S. ed D.S.A. proposero autonomo giudizio per chiedere l’accertamento dell’usucapione in relazione al medesimo immobile;

– riuniti i giudizi, il Tribunale di Pescara accolse la domanda di usucapione;

– la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 13.1.2020, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di usucapione;

– la corte di merito ritenne che la prolungata disponibilità del bene da parte dei convenuti era avvenuta per tolleranza dei proprietari, attesi i rapporti di parentela tra le parti e l’assenza di prova di un atto di interversio possessionis;

– non era sufficiente, ai fini della prova del possesso, lo svolgimento, da parte della M. e delle figlie, di lavori interni all’immobile tanto più che i lavori straordinari relativi alla fognatura ed al rinforzo delle travi e dei pilastri erano stati pagati dal proprietario e le utenze domestiche erano intestate alle convenute;

– per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso M.M., D.S.S. ed D.S.A. sulla base di due motivi;

– V.W. ha resistito con controricorso;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso;

– in prossimità dell’udienza, i contro ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1803 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito omesso di decidere in relazione all’esistenza di un contratto di comodato tra le parti, dal quale deriverebbe l’obbligo di restituzione;

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158,1164 e 1144 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che le ricorrenti non avessero dimostrato il possesso dell’appartamento mentre invece le stesse ed i loro danti causa avrebbero avuto il godimento del bene da ottanta anni. Inoltre, avrebbe errato il giudice di merito a porre l’onere della prova della tolleranza sulle ricorrenti, che avrebbero esercitato il possesso sul bene, e non sul proprietario, che peraltro, non aveva nemmeno eccepito l’esistenza di atti di tolleranza; infine, l’interversione del possesso presuppone l’esistenza di un titolo, segnatamente il comodato, sul quale la Corte non si sarebbe pronunciata:

– i motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

– è onere di chi chiede accertarsi l’intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l’animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire;

– ai fini dell’acquisto del bene per usucapione e’, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849);

– quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141 c.c., comma 1, la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto (vale a dire, che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale – cfr. Sez. 2, Sentenza n. 14092 del 11/06/2010 – ovvero per tolleranza del titolare del diritto – cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006 -), in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della possessio ad usucapionem (cfr., di recente, Sez. 2, Sentenza n. 26984 del 02/12/2013);

– in definitiva, in tema di presunzione di possesso utile ad usucapionem, l’art. 1141 c.c., comma 1, opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio e presuppone, quindi, la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore (Sez. 2, Sentenza n. 7271 del 12/05/2003);

– ai fini della sussistenza del possesso utile per usucapire, oltre al riscontro di un comportamento continuo e non interrotto incombe sull’attore la dimostrazione della cosiddetta interversio possessionis, che gli avrebbe consentito di mutare il titolo originario di questo rapporto con la cosa, ai sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2;

– inoltre, in materia di usucapione, nell’indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l’altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all’acquisto mediante possesso, la lunga durata dell’attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo;

– ciò debitamente premesso, la corte territoriale ha correttamente posto a carico di M.M., D.S.S. ed D.S.A., che avevano chiesto dichiararsi l’usucapione dell’appartamento, l’onere della prova di aver esercitato un potere di fatto sull’immobile corrispondente a quello del proprietario, che può possedere anche solo animo;

– il giudice di merito, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha reputato che sussistessero elementi fattuali idonei a dimostrare che la relazione delle predette con il bene derivasse da mera tolleranza, la quale traeva origine dal rapporto di familiarità;

– in conformità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, è stato escluso dalla corte distrettuale che la mera gestione del bene integrasse il possesso ad usucapionem, costituendo, invece, esplicazione del godimento del bene, tanto più che il proprietario aveva sostenuto le spese straordinarie relative ai lavori inerenti la fognatura ed al rinforzo delle travi e dei pilastri;

– l’indagine è stata quindi fondata sulla carenza di prova del possesso attraverso l’accertamento della natura della relazione di fatto con il bene;

– in ragione di tale accertamento, indipendentemente dall’esistenza di un contratto di comodato, che avrebbe obbligato il comodatario all’immediato rilascio del bene, la restituzione dell’immobile era dovuta all’assenza, in capo alle ricorrenti, del diritto di proprietà per usucapione;

– va quindi ribadito il seguente principio di diritto: “A differenza della detenzione di una cosa conseguita a titolo di comodato che deriva da un contratto che, sebbene essenzialmente gratuito, attribuisce lo ius detentionis fino al termine pattuito o, se trattasi di comodato senza determinazione di durata, fino a quando il comodante non chieda la restituzione della cosa, la disponibilità del bene per tolleranza del proprietario o possessore è caratterizzata, oltre che dalla normale, ma non essenziale, brevità della stessa, soprattutto dall’animus, in chi la concede, di conservare tutte le facoltà connesse alla sua qualità di proprietario o di possessore e dalla consapevolezza, in chi la consegue, della inidoneità della concessione o permissio a far sorgere a suo favore un qualsiasi potere in contrasto con quello del permittente” (Cassazione civile sez. II, 30/06/1987, n. 5746).

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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