LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4400/2019 proposto da:
M.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Sonia Raimondi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n. 86, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Melucco;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro-tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza pubblicata il 22 giugno 2018, ha respinto l’appello proposto da M.S., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza del 29 novembre 2016, con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.
1.2. La Corte territoriale ha posto a fondamento del diniego della protezione maggiore e della protezione umanitaria le seguenti ragioni: 1) che il racconto delle vicende che avevano costretto all’espatrio il richiedente – sostanzialmente controversie familiari per questioni ereditarie e l’ingiusta carcerazione che aveva dovuto subire in ragione delle ingiuste accuse mossegli dai fratellastri aderenti al partito Awami League – era radicalmente privo di credibilità 2) che i problemi economici allegati dall’appellante, in ipotesi di suo rientro in patria, non erano suscettibili di integrare la condizione di vulnerabilità individuale necessaria per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, tanto più che egli era giovane, in buona salute, possedeva un mestiere ed aveva lasciato una Bangladesh una rete familiare in grado di sostenerlo dal punto di vista psico-esistenziale.
2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di M. è affidato a tre motivi.
3. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha presentato “Atto di Costituzione”, non si è difesa con controricorso.
4. In data 28 ottobre 2020, il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, con allegata documentazione attestante il percorso lavorativo del ricorrente stesso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (Sez. 2, n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 1 (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (Sez. 3, n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, n. 5586 del 9/03/2011).
2. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza medesima per violazione dell’art. 132 n. 4, medesimo codice di rito, in ragione dell’omessa pronuncia ovvero della motivazione apparente in ordine alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto basata su presupposti completamente diversi dalla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).
Il motivo è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente avrebbe dovuto produrre gli atti processuali (ricorso in opposizione alla decisione della Commissione territoriale e atto di appello) idonei a documentare la domanda avente ad oggetto la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), fondata sul fatto, debitamente allegato, del timore del richiedente di essere esposto alla violenza generalizzata esistente nel suo Paese di origine, in quanto interessato da un conflitto armato interno, e l’omesso esame del motivo di appello relativo al detto capo della decisione di primo grado.
3. Con il secondo motivo parte ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 2 Cost. e 8CEDU e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame su un punto decisivo della controversia. Osserva, al riguardo, che, nonostante l’ampia documentazione allegata con la comparsa conclusionale in appello, non era stato considerato dalla Corte territoriale il suo inserimento sociale e lavorativo e comparativamente la grave lesione ai suoi diritti fondamentali, qualora fosse stato costretto a rientrare nel suo Paese di origine.
Il motivo è inammissibile.
3.1. I documenti attestanti l’avvenuta integrazione lavorativa del richiedente non potevano essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, vigendo il principio di diritto secondo il quale: “La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la L. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sè non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purchè tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale”(Sez. 2, n. 12574 del 10/05/2019, Rv. 654179).
3.2. Va, quindi, riconosciuto che la decisione è in linea sia con i principi enunciati dalla sentenza Sez. I n. 4455 del 23/2/2018, citata in ricorso, sia con il dictum della sentenza a Sezioni Unite n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, secondo cui:”In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Poichè, infatti, il fine dell’indagine da compiersi è quello di verificare se il rimpatrio possa determinare per il richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in riferimento alla concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi il relativo diritto essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione:”… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”(Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062).
4. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a) e b), essendosi la Corte territoriale limitata a ribadire la mancanza di credibilità del racconto del richiedente protezione senza attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria nell’acquisizione e nella valutazione della prova.
Il motivo è inammissibile.
In esso vengono semplicemente richiamate le norme menzionate in rubrica, ma non è in alcun modo spiegato come la Corte d’appello le avrebbe violate, giacchè il motivo si risolve in una assertiva denuncia di un generico dovere d’implementazione istruttoria da parte del giudice di appello, in assenza di alcun addentellato concreto alla vicenda processuale oggetto di scrutinio.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese per le ragioni indicate in premessa. Doppio contributo se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021