Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37241 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29741 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

FRAVER S.r.l. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, Cavallo Francesco rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Antonello (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di CALCESTRUZZI P. S.r.l. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, M.E. rappresentato e difeso dall’avvocato Brunetti Danilo (C.F.: *****);

– controricorrente –

e RECI S.r.l. (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore C.R. COSTRUZIONI S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 246/2019, pubblicata in data 14 marzo 2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

Calcestruzzi P. S.r.l. ha proceduto ad esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti di Reci S.r.l..

La Fraver S.r.l., terza pignorata, ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo e la società creditrice ha instaurato il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, in base alla formulazione degli artt. 547 c.p.c. e ss. vigente nel 2007).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Francavilla Fontana.

La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Fraver S.r.l., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Calcestruzzi P. S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116,61,244,548 e 342 c.p.c. – dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato in diritto.

La società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui si afferma l’inammissibilità di due capitoli di prova testimoniale da essa articolati.

La corte di appello ha ritenuto sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione le circostanze dedotte con i suddetti mezzi istruttori (finalizzati a provare l’inadempimento della Reci S.r.l. alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto da essa stipulato con la Fraver S.r.l.), in quanto “superate dalla C.T.U., le cui conclusioni non sono oggetto di censura nell’appello”, precisando poi che il consulente tecnico aveva puntualmente accertato e determinato il valore delle opere effettivamente eseguite dalla Reci S.r.l..

La società ricorrente sostiene, in diritto, che la consulenza tecnica di ufficio non costituirebbe uno “strumento di prova” e ne fa discendere che, avendo essa fondato l’appello sulla violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova ed avendo inoltre richiamato la prova testimoniale a sostegno del dedotto inadempimento della Reci S.r.l., dovevano in realtà intendersi implicitamente censurate (almeno con riguardo al loro effettivo valore probatorio) anche le risultanze della stessa consulenza tecnica svolta in primo grado.

Le censure, in primo luogo, non colgono adeguatamente il senso effettivo della decisione impugnata sul punto in contestazione e, comunque, non risultano sufficientemente specifiche, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Nel ricorso sono trascritti i capitoli di prova ritenuti inammissibili dalla corte di appello, ma non è specificamente richiamato né il contenuto della relazione di consulenza tecnica di ufficio, con l’indicazione delle opere eseguite dall’appaltatrice e prese in considerazione dal consulente ai fini della determinazione del valore dei lavori per i quali era maturato il corrispettivo, né il contenuto dell’atto di appello, con la precisa indicazione delle contestazioni eventualmente svolte in relazione ai suddetti rilievi svolti dal tecnico ed alle relative conclusioni.

In mancanza, non è possibile valutare, in concreto, se – come sostiene la ricorrente – effettivamente le circostanze di fatto oggetto dei mezzi istruttori non ammessi avessero un concreto rilievo ai fini della decisione, contrariamente a quanto ha in sostanza ritenuto la corte di appello.

Per completezza espositiva, va comunque ribadito il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, per cui, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito; questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019, Rv. 652736 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013, Rv. 625766 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009, Rv. 607649 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3990 del 23/02/2006, Rv. 587529 – 01).

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 244 c.p.c. – dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Anche questo motivo è inammissibile.

Le censure riguardano gli ulteriori capitoli di prova per testi che erano stati articolati nel giudizio di merito e che la corte di appello ha ritenuto non ammissibili.

Secondo la ricorrente, i giudici di appello avrebbero espresso “un sommario giudizio di genericità dei capitoli di prova, sen-

za esaminare criticamente lo specifico contenuto delle singole posizioni e senza illustrare le ragioni per cui i fatti in esse dedotti, per quanto riferiti alla vicenda contrattuale dedotta in lite, debbano comunque ritenersi generici al punto da non risultare influenti ai fini della decisione”.

In realtà, la decisione della corte di appello in relazione ai mezzi di prova in questione risulta sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente sede D’altra parte, alcuni dei suddetti capitoli di prova sono stati ritenuti (non generici, come pare prospettarsi nel ricorso, ma) attinenti a circostanze non oggetto di contestazione o fondate su prova documentale o ininfluenti ai fini della decisione, ovvero ancora integranti allegazioni di fatto estranee al thema decidendum. Sotto tale profilo, le censure di cui al motivo di ricorso in esame, prima ancora che manifestamente infondate (in quanto le indicate valutazioni della corte territoriali appaiono del tutto condivisibili), risultano inammissibili, in quanto non colgono adeguatamente la effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Anche sotto il profilo della valutazione di genericità dei residui capitoli di prova, del resto, le censure esposte nel motivo di ricorso in esame non risultano sufficientemente specifiche. La ricorrente si limita in sostanza a richiamare i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di necessaria specificità dell’indicazione dei fatti da provare per testimoni ed afferma, del tutto apoditticamente, che i mezzi istruttori da essa richiesti avrebbero dovuto ritenersi sufficientemente specifici, senza alcuna adeguata ed esaustiva illustrazione delle ragioni di tale sua asserzione.

In ogni caso, la valutazione di genericità delle prove richieste, effettuata dalla corte di appello, va senz’altro condivisa nel merito, trattandosi di capitoli articolati senza i necessari e specifici riferimenti a precisi ed individuati fatti concreti e quindi, in definitiva, finendo per richiedersi ai testimoni di effettuare delle valutazioni sul corretto adempimento del contratto, più che di riferire mere circostanze di fatto ad essi note.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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