LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12287-2019 proposto da:
C.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA BELLINI;
– ricorrente –
V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI N. 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PORRARO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO MALINVERNI, GIORGIO DE NOVA, SARA DE NOVA, GIOVANNA MARZO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 151/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
che:
1. – C.P. è erede universale di C.T. la quale ha inizialmente agito in giudizio verso gli eredi di V.G., ossia V.R. e V.M., sulla base di una scrittura privata, contenente riconoscimento di debito, con cui V.G. si dichiarava debitore di una somma pari a 877.976,73 Euro che la Co. avrebbe concesso in prestito.
Quest’ultima ha ottenuto inizialmente un decreto ingiuntivo, nei confronti degli eredi del V., nel frattempo deceduto, ed a cui i detti eredi si sono opposti disconoscendo la scrittura, e proponendo querela in sede penale per il reato di falso a carico del C., che nel frattempo succedeva in giudizio alla originaria attrice, T..
Il Tribunale ha dichiarato prescritto il credito, in quanto, a suo dire, esercitato oltre il termine di dieci anni, con una decisione impugnata in appello dal C..
2. – La Corte di Appello, che ha negato la prescrizione del credito, ha però rigettato nel merito la domanda di pagamento, assumendo che: a) il procedimento civile non era comunque pregiudicato da quello penale, perché quest’ultimo, nel quale il C. era stata inizialmente assolto, non era ancora definitivo, essendovi stato annullamento sulle statuizioni civili, con la conseguenza che il procedimento era proseguito in sede civile, proprio per l’accertamento della falsità del documento; b) il documento, ossia l’asserita ricognizione di debito, non era utilizzabile, in quanto l’istanza di verificazione proposta dal C., che di quel documento si avvaleva, era inammissibile, per difetto di produzione dell’originale, che, pur sequestrato in sede penale, era stato poi restituito in tempo per essere prodotto; c) comunque la causa poteva essere decisa altrimenti essendo emersi elementi che escludevano che vi fosse un rapporto sottostante a quella dichiarazione di debito.
3. – Ora il C. propone tre motivi di ricorso avverso queste rationes decidendi, mentre gli eredi V., oltre ad opporsi a questi motivi, propongono a loro volta ricorso incidentale sul capo di sentenza che ha escluso la prescrizione. La controricorrente ha depositato memorie e copia della sentenza penale.
CONSIDERATO
che:
5. – Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 295 c.p.c..
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non ha sospeso il procedimento in attesa che, in sede penale, o in quella di rinvio sugli effetti civili, si decidesse circa la falsità o meno del documento; e ciò tanto più erronea deve dirsi la decisione di non sospendere se si considera che quell’atto, contenendo una ricognizione di debito, è essenziale per la soluzione della controversia, e dunque occorre attendere che venga assunta decisione circa la sua veridicità.
Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto non è stata fornita lacuna prova della pendenza del procedimento pregiudicante.
Ma ad ogni modo, effettivamente la sospensione postula che quella lettera sia decisiva per il giudizio, e non lo è per come correttamente ritenuto dai giudici di merito, e per come si dirà in seguito.
6. – Infatti secondo e terzo motivo vertono proprio su questo aspetto, ossia sulla rilevanza del documento e sulla prova del rapporto sottostante.
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 216 e 271 c.p.c..
La corte di merito aveva ritenuto inammissibile l’istanza di verificazione della scrittura privata, in quanto l’attore non aveva prodotto il documento in originale, e pur dopo che la sua autenticità era stata contestata dalle controparti, che ne avevano ritenuta falsa la sottoscrizione e l’intero contenuto; avendo ritenuto inammissibile l’istanza di verificazione, a fronte della contestazione di autenticità del documento, la corte di merito ha concluso nel senso della inutilizzabilità del documento stesso ai fini del decidere, e conseguentemente ha escluso, come visto in precedenza, che il documento fosse decisivo e si dovesse sospendere la causa in attesa dell’accertamento della sua autenticità; di conseguenza, ritenuto inutilizzabile il documento, la corte di merito, ha deciso la causa secondo un criterio probatorio diverso da quello che l’utilizzabilità di una ricognizione di debito imponeva.
Il ricorrente ritiene che questa decisione sia errata in quanto nessuna norma impone di depositare l’originale, che va depositato solo se è contestata la conformità della copia all’originale, appunto, ma non quando quest’ultimo è contestato nella sua autenticità stessa, ossia a prescindere dal fatto che è una copia o meno.
Inoltre, non poteva essere depositato l’originale in quanto era sotto sequestro del giudice penale, né poteva esserlo quando è stato dissequestrato in quanto era ancora a disposizione del giudice dell’altro procedimento.
Con il terzo motivo invece si denuncia violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c.. Si contesta alla corte di merito di avere deciso la causa invertendo l’onere della prova: v’era una ricognizione di debito che esentava il creditore dalla prova di quest’ultimo, e comportava invece onere del dichiarante di dimostrare mancanza del rapporto sottostante.
I motivi possono esaminarsi insieme sono infondati.
Intanto è regola che “in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Sez. 2, n. 7267/ 2014; Sez. 3. 33769/ 2019). Il che significa che l’onere di produrre l’originale grava non solo se v’e’ contestazione di corrispondenza della copia, ma ogni volta che il documento, comunque sia, è disconosciuto e ne viene contestata l’autenticità.
Ciò che è accaduto nel caso presente, dove le controparti hanno fatto querela, poi sfociata nel processo penale, di falsità dell’atto; ed era dunque onere del ricorrente produrre l’originale, onere che era attuabile sin da quando l’atto è stata dissequestrato in sede penale e reso dunque disponibile alle parti.
Se allora si ammette che il documento è stato disconosciuto validamente, che a tale disconoscimento non ha fatto seguito una istanza di verificazione ammissibile, allora è corretta la conclusione dei giudici di merito circa la non utilizzabilità dell’atto ai fini del decidere, che altrimenti la decisione sarebbe stata assunta sulla base di un documento di dubbia veridicità, disconosciuto ed oggetto di verifica in altro e distinto giudizio.
Conseguentemente, se il documento non era utilizzabile, la regola probatoria propria delle ricognizioni di debito veniva meno, ed era invece onere dell’attore dimostrare di essere creditore comunque; onere che la corte di merito ha ritenuto non assolto; ed anzi, nessuna preclusione v’era, a quel punto -, venuta meno l’efficacia della ricognizione di debito – a decidere sulla base degli altri elementi in atti, cosa che i giudici di merito hanno correttamente fatto.
Va dunque rigettato il ricorso principale.
7. – Quello incidentale è assorbito, in quanto proposto condizionatamente all’accoglimento del principale.
8. – Le spese seguono la soccombenza. –
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 6000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1988 - Promessa di pagamento e ricognizione di debito | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 216 - Istanza di verificazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 271 - Costituzione del terzo chiamato | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 295 - Sospensione necessaria | Codice Procedura Civile