Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37250 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6073/2020 R.G. proposto da:

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi –

V.E.R.I.T.A.S. S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Cecconi e dall’Avv. Andrea Pasqualin, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Ugo De Carolis 34-B sc. A;

– ricorrente –

contro

Albergo La Meridiana S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Valeria Marsano e dall’Avv. Alessandro Tommaso Ponzetta, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, Via Barnaba Tortolini, n. 29;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 2781/2019, depositata il 3 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 settembre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO

che:

la società Albergo La Meridiana S.r.l. convenne in giudizio la Veritas s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di *****, per ottenere la restituzione degli importi corrisposti a titolo d’IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, c.d. TIA 1, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e, come tale, non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta;

il tribunale rigettò la domanda;

in accoglimento dell’interposto gravame e in conseguente riforma di tale decisione la Corte d’appello di Venezia ha invece accolto la domanda, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio;

ha infatti osservato che l’autonomia dei rapporti tra cedente, cessionario ed erario, legittimava la pretesa;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Veritas S.p.a., sulla base di un motivo;

resiste con controricorso l’intimata, proponendo ricorso incidentale in punto di spese, affidato anch’esso ad unico mezzo;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;

la ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

che:

occorre preliminarmente rilevare che la memoria fatta pervenire a mezzo posta dalla controricorrente è da considerarsi irrituale, giusta il consolidato principio di diritto, secondo cui: “l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito delle memorie di cui all’art. 378 c.p.c., all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, e all’art. 380-bis.1 c.p.c., sia perché tale previsione, per la sua natura speciale rispetto alle normali attività di deposito degli atti nel giudizio di cassazione, è da reputarsi insuscettibile di applicazione analogica, sia, gradatamente, perché, essendo il detto deposito diretto esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo rispetto alla udienza di discussione e negli altri due rispetto all’adunanza della Corte, ritenuto necessario dal legislatore, l’applicazione del citato art. 134, finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare detto scopo” (v. in termini, ex multis, Cass. 22/10/2018, n. 26551; e anteriormente Cass. 10/04/2018, n. 8835; 19/04/2016 n. 7704; 04/01/2011, n. 182; 04/08/2006, n. 17726);

con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, per avere il tribunale erroneamente negato che la pacifica detrazione delle somme in discussione, non esclusa dall’amministrazione fiscale, inibisse il diritto al correlativo rimborso, essendo venuta meno l’effettività del pagamento presupposta dalla domanda di ripetizione;

il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, c.p.c. (Cass., Sez. U., 21/03/2017, n. 7155);

in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e in conformità con la Dir. del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, nonché con la successiva Dir. del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, artt. 167 e 63, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa stessa e siano fatturate, poiché e’, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, solo ad esempio, Cass. 17/02/2019, n. 4874; Cass. 24/01/2020, n. 1642; Cass. 16/03/2021, n. 7612);

stante quanto sopra, non rileva che l’amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:

a) come detto, il pagamento indebito dev’essere “neutralizzato” in modo circolare, coerentemente al regime dell’imposta in questione;

b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a seguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione;

l’Iva sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass. Sez. U., 10/04/2018, n. 8822; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632), come non più in discussione neppure tra le parti dell’odierno giudizio, sicché la pretesa restitutoria è stata correttamente ritenuta fondata;

e’ stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario e non quello tra fisco e contribuente;

l’osservazione non è dirimente, poiché, come appena visto, l’erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell’imposta indiretta in parola, sicché non vi è all’evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento;

il Collegio ritiene quindi di riaffermare l’orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il recente precedente però isolato di Cass., 11/02/2020, n. 12927, secondo cui la neutralità dell’imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non si ritiene possa incidere sulla complessiva disciplina, posto che all’esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

ne discende, ex art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale condizionato, in quanto tardivo;

lo stesso risulta infatti notificato a mezzo p.e.c. in data *****, oltre un mese dopo la scadenza del termine lungo per impugnare decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (3/7/2019), fissato in sei mesi dall’art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17) e venuto pertanto a scadere, considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale, pari a 31 giorni, il *****;

alla soccombenza segue la condanna della ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità;

mette conto al riguardo precisare che la soccombenza è interamente ravvisabile in capo alla ricorrente principale e non anche a carico della ricorrente incidentale, non potendo di contro rilevare la dichiarata perdita di efficacia del ricorso da questa proposto;

con la perdita di efficacia, infatti, il ricorso incidentale tardivo diviene tamquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi pertanto neppure in astratto predicare una soccombenza valorizzabile ai fini del regolamento delle spese;

in tal senso, questa Corte ha già chiarito che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza della controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. 20/02/2014, n. 4074; conf. Cass. 04/11/2014, n. 23469; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 26/09/2018, n. 22799; Cass. 28/09/2018, n. 23443);

ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente;

condizioni invece, per le ragioni dette, non ravvisabili nei confronti della ricorrente incidentale, non essendo ad esse riconducibile la dichiarata perdita di efficacia (v. Cass. 25/07/2017, n. 18348).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara privo di efficacia il ricorso incidentale tardivo. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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