Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37275 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13398-2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO TAVERNITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA MARIA LO IACONO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1617/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BELLE’

ROBERTO.

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata formulata condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di A.A. della somma di 7,5 mensilità di retribuzione globale di fatto, in ragione della abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, per un periodo complessivo superiore a 36 mesi;

2. la Corte riteneva che l’appello non rispondesse ai requisiti richiesti dall’art. 434 c.p.c. ed ai precisi oneri sanciti da tale disposizione, né potevano avere corso le “argomentazioni del tutto svincolate ed estranee alla decisione impugnata quali la questione relativa alla formalizzazione delle proroghe dopo che il precedente contratto era scaduto, nonché il richiamo alla nota del 5.1.2018 successiva alla sentenza impugnata”;

3. il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della A.;

4. la proposta del relatore, con cui era stato prospettato l’accoglimento del ricorso, è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

5. la A. ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., nonché del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, e della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per come interpretati da questa S.C. e con esso si afferma che la sentenza di appello avrebbe mal inteso il senso del gravame ed in particolare del richiamo in esso alla nota del 5.1.2018, finalizzata a far emergere fatti verificatisi successivamente alla sentenza impugnata, rispetto ai quali non era possibile impostare l’appello come diretto a rilevare un errore o una omissione da parte del Tribunale, proprio perché quella nota era successiva alla pronuncia del Tribunale;

in tal modo – prosegue il motivo – la Corte d’Appello non aveva considerato il successivo effettivo verificarsi, nel 2019 e prima della pronuncia di secondo grado, della stabilizzazione della lavoratrice, quale sopravvenienza idonea a cancellare l’illecito;

2. il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando il mancato esame del primo motivo di appello con il quale si faceva constare l’esistenza di un procedimento di stabilizzazione, già evidenziato in primo grado;

3. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione ed il collegio ritiene che essi siano da dichiarare inammissibili;

4. deve premettersi che, a fronte di una pronuncia di inammissibilità dell’appello, le questioni riguardanti il merito della pretesa non possono essere neppure esaminate ove non sia caducata la decisione preclusiva in rito assunta dalla Corte territoriale;

5. concentrando quindi l’attenzione sulle critiche riguardanti in senso stretto quella pronuncia di inammissibilità va detto che esse, consistendo nel rilievo di errores in procedendo, non possono essere dedotte come violazioni di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma semmai quali ragioni di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

5. in proposito, è poi vero che l’erronea rubricazione non è decisiva, se consente la riqualificazione nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, al qual fine è però necessaria la deduzione di nullità della sentenza impugnata, che non risulta (Cass., S.U., 17931/2013);

6. vale poi l’ulteriore principio per cui anche i vizi in procedendo devono essere dedotti in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass., S.U., 8077/2012);

7. viceversa il ricorrente non ha trascritto la sentenza di primo grado, sicché il ricorso non consente di percepire, sulla base del suo stesso contenuto, se il fatto di cui si assume il sopravvenire (l’avvio a stabilizzazione) fosse effettivamente tale da introdurre un profilo nuovo, dapprima non deducibile e quindi anche impossibile da indicare come ragione di errore della sentenza impugnata;

8. anzi è lo stesso ricorrente, nell’ambito del secondo motivo, ad affermare che la questione della stabilizzazione o sulla possibilità di essa sarebbe stata già affrontata dalle proprie difese di primo grado, nel qual caso non si potrebbe proprio parlare di sopravvenienza, rispetto ad una nota che, ancora a quanto emerge, si limitava a prospettare una stabilizzazione futura e dunque non riguardava un tema realmente diverso da quello già introdotto in primo grado, la cui mancata considerazione o il cui rigetto costituiva semmai allora un effettivo vizio della decisione del Tribunale, da far constare con rispetto delle regole la cui inosservanza è stata sanzionata dalla Corte territoriale;

9. tanto meno poi è presente, nel ricorso per cassazione, la trascrizione dell’atto di appello e del suo concreto contenuto, almeno nelle parti utili a far constare la pregnanza dei rilievi critici mossi alla pronuncia che veniva impugnata in quella sede, a propria volta, come già si è accennato, non trascritta nelle parti di rilievo;

10. la formulazione dei motivi si pone dunque in contrasto anche con i presupposti di specificità – validi come detto anche in ambito di vizi in procedendo – di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

11. il ricorso per cassazione va quindi dichiarato inammissibile e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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