Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37330 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27477-2020 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO GIACONIA, ANTONINO GITTO;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1373/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che viene proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., affidandolo ad un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 1373/2019, depositata il 12.6.2019, con cui la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto dall’istituto di credito avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 28.2.2013 che, in relazione alla domanda di ripetizione dell’indebito proposta da G.A., aveva condannato l’istituto di credito alla restituzione della somma di Euro 121.852,71, oltre interessi;

– che, per quanto ancora rileva, la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione delle somme indebitamente versate dal correntista, sul rilievo che tale istituto avrebbe dovuto allegare specificamente l’inesistenza di un fido o il superamento dell’affidamento concordato, così condividendo quindi l’impostazione del giudice di primo grado in ordine alla necessità che l’eccezione di prescrizione sia supportata da idonea allegazione in merito alla natura solutoria dei versamenti effettuati in conto in ragione del superamento del limite di affidamento riconosciuto;

– che G.A. non ha svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che è stata dedotta dalla banca la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul rilievo, che in ossequio al recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l’istituto di credito può limitarsi genericamente ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, senza necessità di indicazione del dies a quo del decorso della prescrizione;

2. che il motivo è manifestamente fondato;

che, infatti, questa Corte, ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Sez. U. n. 15895 del 13/06/2019);

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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