Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37402 del 30/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giul – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 20422 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

Fallimento ***** s.r.l. in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Gianluca Mandara, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Gilda Voto, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 154;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione disaccata di Salerno n. 836/09/15, depositata in data 29 gennaio 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 836/09/15, depositata in data 29 gennaio 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti del Fallimento ***** s.r.l. in persona del curatore pro tempore, avverso la sentenza n. 471/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio di Salerno, previo p.v.c. della G.d.F. di Cava dei Tirreni, aveva recuperato a tassazione, nei confronti di quest’ultima, costi indebitamente dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti ai fini Iva, per l’anno 2005, in relazione alla fattura n. ***** emessa dalla ditta “GI.ESSE Studio di G.S.” afferente ad operazioni di acquisto di beni strumentali ritenute inesistenti;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:1) la mancata consegna al curatore della corrispondenza e degli atti riguardanti i rapporti compresi nel fallimento da parte del legale rappresentante della società contribuente – fallita nel corso della decorrenza del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso introduttivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 – costituiva un evento suscettibile di essere valutato dal giudice ai fini della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. della ricorrente, come correttamente disposto dalla CTP; 2) l’accertamento in questione era legittimo, essendo emersa, dalle verifiche incrociate della G.d.F., la inesistenza oggettiva delle operazioni di acquisto di beni strumentali oggetto della fattura n. ***** emessa, il *****, nei confronti della contribuente dalla GIESSE Studio, la quale a sua volta, avrebbe acquistati gli stessi beni dal Centro Cavese Artigianale s.r.l. come da fattura *****; ciò in quanto, al momento della emissione di tali fatture, i beni non erano nella materiale disponibilità degli assunti cedenti essendo stati acquistati dalla società Centro Cavese Artigianale s.r.l. in epoca successiva (in alcuni casi negli anni 2006 e 2007) a quella risultante dalla fattura di vendita emessa nei confronti di GI.ESSE Studio; tale assunto trovava conferma anche nell’assenza di qualunque forma di documentazione attestante il trasporto e le modalità di trasferimento delle merci in questione da una società all’altra né la contribuente aveva fornito prova documentale a contrario idonea ad inficiare l’accertamento medesimo;

– avverso la sentenza della CTR, il Fallimento ***** s.r.l., in persona del curatore pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate spiegando ricorso incidentale (condizionato) articolato in un motivo;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per avere la CTR ritenuto legittimo l’atto impositivo ancorché anche a volere considerare le operazioni fatturate come “soggettivamente inesistenti”, l’Ufficio non avesse provato la conoscenza o conoscibilità da parte della società contribuente del meccanismo fraudatorio;

– il motivo è inammissibile;

– in primo luogo va osservato che, in base all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il “decisum” della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 21296 del 2016; Sez. 6 – 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, il motivo in questione non menziona alcun passaggio della sentenza impugnata risolvendosi, peraltro, nella parte in cui si denuncia la invalidità dell’accertamento, in una inammissibile critica dell’atto impositivo medesimo;

– in ogni caso, il mezzo non coglie la ratio decidendi, avendo la CTR ritenuto legittimo l’atto impositivo con il quale l’ufficio aveva recuperato nei confronti della contribuente costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, in relazione alla fattura n. ***** emessa in data ***** da GIESSE Studio s.r.l. di vendita di beni strumentali, a sua volta acquistati dal Centro Artigianale cavese s.r.l. come da fattura *****, in quanto trattavasi di operazione oggettivamente inesistente, non essendo risultati, a seguito di verifiche incrociate della G.d.F., i beni in questione nella materiale disponibilità dei cedenti all’atto delle due consecutive cessioni, essendo stati questi ultimi acquistati dal Centro Artigianale cavese s.r.l., presso fornitori locali, in epoca successiva a quella indicata nella fattura di vendita emessa nei confronti di GIESSE Studio s.r.l.; tale assunto trovava ulteriore conferma nella inesistenza di alcuna documentazione attestante il trasporto o le modalità di trasferimento delle merci da una società all’altra senza che la contribuente avesse fornito prova documentale a contrario idonea a inficiare l’accertamento;

– con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, per avere la CTR ritenuto legittimo l’atto impositivo ancorché difettassero i presupposti per la rettifica e per la determinazione induttiva dei ricavi ai sensi del citato art. 39, comma 2, non risultando contestata, nel p.v.c. e nell’avviso medesimo, una inattendibilità complessiva della contabilità tale da giustificare la determinazione del reddito di impresa prescindendo totalmente dalla stessa;

– il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella sola critica dell’atto impositivo; invero, come chiarito da questa Corte “In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale in grado di appello, poiché l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito dalla sentenza impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si denuncino direttamente vizi dell’avviso di accertamento” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6134 del 13/03/2009; Sez. 5, Sentenza n. 841 del 17/01/2014);

– con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio per non avere la CTR considerato che: 1) i beni fatturati erano confluiti effettivamente nella disponibilità della società in bonis; 2) il prezzo risultava essere stato effettivamente corrisposto dalla società ancora in bonis; 3) si era trattato di un acquisto di cosa altrui da parte della società contribuente con successiva consegna della merce da parte della ditta GI.ESSE Studio una volta acquistata dal Centro Artigianale cavese s.r.l. (il cui amministratore deteneva il 50% delle quote della fallita società contribuente) senza che assumesse rilievo il minore prezzo di acquisto della merce da parte della ditta GI.ESSE Studio rispetto al prezzo pattuito e corrisposto dalla fallita ***** s.r.l., rientrando nella normale attività di intermediazione finanziaria della società venditrice;

– il motivo è inammissibile;

– va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 29 gennaio 2015) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). Nella specie, il ricorrente non ha assolto il suddetto onere, essendo stato dedotto l’omesso esame non già di un “fatto storico”, ma bensì di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle quali è preclusa a questa Corte ovvero inammissibilmente di questioni o argomentazioni (la riconducibilità o meno dell’operazione fatturata alla fattispecie della vendita di cosa altrui);

– con l’unico motivo del ricorso incidentale (condizionato) l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 153 c.p.c., per avere la CTR erroneamente rigettato il motivo di appello con cui l’Ufficio aveva dedotto l’indebita rimessione in termini da parte della CTP della contribuente – fallita nelle more del decorso del termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 – per la proposizione del ricorso introduttivo, ancorché la rimessione in termini, per giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26065 del 2009), riguardasse le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa e non già le situazioni esterne allo svolgimento del giudizio;

– il rigetto del ricorso principale comporta l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse di quello incidentale condizionato;

– in conclusione va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse di quello incidentale;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte:

– rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472