Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37439 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17111/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

GLOBAL SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 97/50/15, depositata in data 16 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

La società contribuente GLOBAL SERVICE SRL IN LQUIDAZIONE ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006. L’avviso faceva seguito al riscontro della tardiva presentazione della dichiarazione del periodo di imposta e alla incompleta risposta all’invito a produrre documentazione da parte della contribuente, con conseguente disconoscimento di costi di gestione, per servizi, per oneri finanziari e per ammortamenti, con conseguente rideterminazione del reddito imponibile e recupero di IRES, IRAP e IVA.

La CTP di Milano ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo utilizzabile la documentazione prodotta dalla società contribuente. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 16 gennaio 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a sei motivi. La società contribuente non si è costituita in giudizio.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, deducendo nullità della sentenza, la quale non consentirebbe la ricostruzione dell’iter logico seguito ai fini del rigetto dell’appello dell’Ufficio, nonché degli elementi sulla base dei quali l’appello sarebbe stato rigettato.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,53 e 54, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’esame della documentazione del contribuente era doveroso a termini dell’art. 97 Cost., della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7. Evidenzia il ricorrente che la società contribuente non avrebbe mai contestato la legittimità dell’atto impugnato, ma solo la mancata valorizzazione della documentazione prodotta in sede di accertamento con adesione. Ove, peraltro, si ritenesse che la sentenza impugnata avesse inteso utilizzabili i documenti prodotti in giudizio dal contribuente, la sentenza risulterebbe viziata, posto che l’Ufficio avrebbe riconosciuto in appello l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione sanzionatoria di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla circostanza della genericità delle fatture di acquisto al fine del disconoscimento dei costi, nonché all’insussistenza di documentazione contrattuale a supporto delle fatture, all’assenza di attestazione di conformità delle fotocopie all’originale.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (TUIR), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, art. 41-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5 e 25, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l’onere probatorio mediante la produzione delle sole fatture. Evidenzia il ricorrente che ai fini della prova dei requisiti di certezza, effettività, inerenza e competenza occorra riscontrare i costi risultanti dalle fatture prodotte con ulteriore documentazione.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 90,91 c.p.c., dell’art. 171c.p.c., u.c., degli artt. 291, 292, 293 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15,53 e 54, per avere condannato l’Ufficio al pagamento delle spese processuali in assenza di costituzione della società contribuente in appello.

1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 90,91 c.p.c., dell’art. 171c.p.c., u.c., degli artt. 292, 293 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15,53 e 54, in relazione al medesimo punto motivazionale accessorio con il quale l’Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese processuali in assenza di costituzione della società contribuente in appello.

2. Il primo motivo è fondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 24; n. 4, di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Analogamente, è ammissibile la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, purché la condivisione della decisione adottata dalla CTP da parte del giudice di appello sia avvenuta attraverso un proprio autonomo esame critico dei motivi d’impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia e non può risolversi in una acritica adesione al provvedimento impugnato, occorrendo un puntuale riferimento alle parti del provvedimento impugnato (Cass., Sez. III, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112), nonché al contenuto degli atti del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 342; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883).

3. Nella specie, la sentenza impugnata ha così statuito: “Da un attento esame della documentazione che questa Commissione ha effettuato) non si evincono significative carenze che legittimino il disconoscimento del contenuto sostanziale delle prestazioni ricevute ed ivi indicate. E’ quindi evidente come il totale disconoscimento dei costi sia in tal caso illegittimo. Per contro, il contribuente non produce argomentazioni ulteriori e/o maggiormente esplicative per annullare interamente l’atto”. La sentenza non dà contezza né della documentazione esaminata, ai fini della prova della deducibilità dei costi, né delle argomentazioni giuridiche a sostegno della stessa. Del tutto incomprensibile e avulso dal processo di appello si rivela, poi, il riferimento al fatto che “il contribuente non produce argomentazioni ulteriori e/o maggiormente esplicative per annullare interamente l’atto”, essendo la società contribuente rimasta contumace in grado di appello. La sentenza e’, pertanto, nulla per motivazione sia apparente, sia perplessa. E’, pertanto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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